AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  secondo
procedura  nazionale,  del  medicinale  «Oxivent»   con   conseguente
modifica stampati. (11A16639) 
(GU n.4 del 5-1-2012)

 
 
 
         Estratto provvedimento FV/149 del 15 novembre 2011 
 
    Medicinale: OXIVENT. 
    Confezioni: 
      027439 037 - 1,5 mg/ml soluzione da nebulizzare, flacone da  20
ml. 
    Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. 
    Procedura  Nazionale  con  scadenza  il  19  dicembre   2010   e'
rinnovata, con validita' illimitata, l'autorizzazione  all'immissione
in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche  del
prodotto,  del  foglio  illustrativo  e   dell'etichettatura   ed   a
condizione che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
determinazione, i requisiti di qualita', sicurezza ed efficacia siano
ancora presenti. 
    In adeguamento alla lista degli standard terms  della  Farmacopea
europea e' inoltre autorizzata la modifica della denominazione  della
confezione: 
      da: A.I.C. N. 027439 037 - 1,5mg/m1 soluzione  da  nebulizzare,
flacone da 20 ml; 
      a:  A.I.C.  N.  027439  037   -   1,5   mg/ml   soluzione   per
nebulizzatore, flacone da 20 ml. 
    Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto,   per   il   foglio
illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni  dall'entrata  in
vigore della determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto. 
    Le confezioni gia' prodotte che non rechino le modifiche indicate
dalla determinazione possono essere dispensate al  pubblico  fino  al
centoventesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in   vigore   della
determinazione.  Pertanto,  entro  la  scadenza  del  termine   sopra
indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  Societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.