AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2011 

Indicazioni operative inerenti la procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione del bando di gara nei contratti  di  importo  inferiore
alla  soglia   comunitaria   dopo   le   modifiche   introdotte   dal
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio
2011, n. 106. (Determinazione n. 8). (11A16650) 
(GU n.302 del 29-12-2011)

 
 
  Premessa 
  L'Autorita' ha adottato la determinazione n. 2 del  6  aprile  2011
recante "Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata  senza
previa pubblicazione del bando  di  gara  nei  contratti  di  importo
inferiore  alla  soglia  comunitaria,  con  particolare   riferimento
all'ipotesi di cui all'art. 122, comma 7-bis del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163", pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale,  serie
generale n. 106, del 9 maggio 2011. 
  Nella citata determinazione l'Autorita' ha analizzato alcune  delle
problematiche scaturenti dagli affidamenti dei  contratti  di  valore
economico inferiore alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  tenuto
conto  del  crescente  ricorso   alla   procedura   negoziata   senza
pubblicazione  del  bando  soprattutto  a  seguito   del   precedente
innalzamento dell'importo da 100.000  a  500.000  euro  della  soglia
entro cui  l'amministrazione  aggiudicatrice  aveva  la  facolta'  di
adottare tale procedura per gli appalti di lavori, ai sensi dell'art.
122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (nel
prosieguo, Codice), come novellato dalla legge 22 dicembre  2008,  n.
201. L'Autorita' si e' soffermata sulla disposizione contemplata  dal
citato art. 122, comma 7-bis, delineando il corretto  modus  operandi
che l'amministrazione deve seguire per la scelta del contraente, alla
luce dei principi generali di matrice comunitaria applicabili  e  del
necessario coordinamento con quanto disposto all'art. 57, comma 6 del
Codice.  E'  stato,  poi,  approfondito  il  tema  del  ricorso  alla
"indagine di mercato",  per  il  quale  non  esiste  una  definizione
normativa, precisando che  l'utilizzo  di  tale  strumento  non  puo'
comportare l'individuazione degli operatori economici da invitare con
modalita' "chiuse" rispetto al mercato. Ulteriori  indicazioni  hanno
riguardato  la  necessita'   della   pubblicazione   dell'avviso   di
post-informazione, al fine di rendere noti i  soggetti  aggiudicatari
in  esito   alla   procedura.   Si   e',   infine,   suggerito   alle
amministrazioni  di  predisporre   "elenchi   aperti   di   operatori
economici", indicando  le  caratteristiche  che  gli  elenchi  devono
presentare affinche' siano compatibili con la normativa  nazionale  e
comunitaria, stante il generale divieto per le stazioni appaltanti di
utilizzare  i  cosiddetti  "albi  speciali  o  elenchi  di   fiducia"
stabilito all'art. 40, comma 5 del Codice. 
  Successivamente, il legislatore  ha  emanato  il  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, rubricato "Semestre Europeo - Prime  disposizioni
urgenti per l'economia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  110
del 13 maggio 2011, convertito in legge con modifiche dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  160  del
12 luglio 2011, nell'ambito del quale  e'  stato  abrogato  il  comma
7-bis dell'art. 122 del Codice ed e'  stato  sostituito  il  comma  7
dello  stesso  art.  122  dal  seguente:  "7.  I  lavori  di  importo
complessivo inferiore a un milione di euro  possono  essere  affidati
dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del  procedimento,
nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parita'   di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo  la  procedura
prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito e' rivolto,  per  lavori  di
importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti  e,
per lavori di importo inferiore a  500.000  euro,  ad  almeno  cinque
soggetti se sussistono aspiranti idonei  in  tali  numeri.  I  lavori
affidati  ai  sensi  del  presente  comma,  relativi  alla  categoria
prevalente,  sono  affidabili   a   terzi   mediante   subappalto   o
subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della  medesima
categoria; per le categorie specialistiche di cui all'art. 37,  comma
11,  restano  ferme  le  disposizioni  ivi  previste.  L'avviso   sui
risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A,
punto quinto (avviso relativo  agli  appalti  aggiudicati),  contiene
l'indicazione  dei  soggetti  invitati  ed  e'   trasmesso   per   la
pubblicazione, secondo le modalita'  di  cui  ai  commi  3  e  5  del
presente articolo, entro dieci giorni dalla data  dell'aggiudicazione
definitiva; non si applica l'art. 65, comma 1.". 
  Inoltre, tra  le  modifiche  di  interesse  in  relazione  ai  temi
trattati, si evidenzia l'innalzamento della soglia per  l'affidamento
tramite  procedura  negoziata  dei   lavori   sui   beni   culturali,
l'intervento sul regime generale della  procedura  negoziata  di  cui
agli articoli 56 e 57 del Codice,  l'innalzamento  della  soglia  per
l'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture. 
  Il presente documento ha come obiettivo  quello  di  aggiornare  le
indicazioni operative fornite dall'Autorita' nella determinazione  n.
2 del 2011 alla luce  del  mutato  quadro  normativo  introdotto  dal
decreto-legge n. 70/11. 
  1. Gli appalti di  lavori  pubblici  di  importo  inferiore  ad  un
milione di euro 
  1.1 Il limite di importo 
  Tra le innovazioni piu' significative inserite dal decreto-legge n.
70/2011, si segnala l'innalzamento della  soglia  per  l'affidamento,
mediante procedura  negoziata  senza  bando,  di  appalti  di  lavori
pubblici, soglia precedentemente fissata nella misura di 500.000 euro
dal comma 7-bis dell'art. 122 del Codice. 
  In realta' l'art. 4, comma  2,  lettera  l)  del  decreto-legge  n.
70/2011, come modificato  dalla  legge  di  conversione,  non  si  e'
limitato ad effettuare solo un'elevazione della soglia previgente, ma
ha riformulato  interamente  il  comma  7  dell'art.  122,  abrogando
contestualmente il  comma  7-bis,  introdotto  dal  decreto-legge  23
ottobre 2008, n. 162, come emendato dalla legge n. 201/2008. 
  Lo scopo della novella va ricercato nell'esigenza  di  semplificare
le  procedure   di   affidamento   dei   contratti   pubblici,   come
espressamente  indicato  nel  primo  comma  del  citato  art.  4  del
decreto-legge n.  70/2011;  a  riguardo  si  precisa  che  la  stessa
finalita' emerge dalla lettura  della  Relazione  di  accompagnamento
allo schema di decreto-legge,  ove  si  dice:  "Per  semplificare  le
procedure di affidamento dei contratti di importo di modesta entita',
si aumenta da 500.000 euro ad un milione di euro la soglia  entro  la
quale e' consentito affidare i  lavori  con  la  procedura  negoziata
senza bando a cura del responsabile del procedimento  (art.  122  del
codice). L'elevazione dell'importo e' bilanciata,  per  garantire  la
massima concorrenzialita' della procedura, con l'aumento  del  numero
minimo dei soggetti  che  devono  essere  obbligatoriamente  invitati
(almeno 10 per i lavori di importo superiore a 500.000, almeno 5  per
i lavori di importo inferiore)". Ed ancora "L'attuale fase  di  crisi
economica   rende   indispensabile   l'adozione    di    misure    di
semplificazione ed accelerazione delle procedure di  affidamento  dei
contratti pubblici in modo da consentire,  da  un  lato,  una  rapida
cantierizzazione degli interventi infrastrutturali e, dall'altro, una
riduzione dell'enorme mole di contenzioso esistente  in  materia.  La
costruzione  delle   opere   pubbliche,   infatti,   rappresenta   un
importantissimo "motore" per lo sviluppo del Paese, soprattutto se si
tratta di opere di interesse strategico (legge obiettivo)". 
  Si  ricorda  che  l'importo  complessivo  dell'appalto  e'   quello
quantificato al netto dell'Iva e comprensivo degli oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso. 
  Occorre, inoltre, porre attenzione  a  violazioni  del  divieto  di
artificioso frazionamento, come affermato dal comma  4  dell'art.  29
del Codice: "Nessun progetto d'opera ne' alcun progetto  di  acquisto
volto ad ottenere un certo quantitativo di  forniture  o  di  servizi
puo' essere frazionato al fine di  escluderlo  dall'osservanza  delle
norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi  fosse
stato". 
  Si  specifica,  a  riguardo,  che  la  violazione  del  divieto  di
artificioso frazionamento, secondo quanto  affermato  da  un  recente
orientamento della  magistratura  contabile,  costituisce  un  indice
sintomatico del c.d. "danno alla concorrenza" (cfr., Corte dei conti,
sez. giur. Abruzzo, sentenza n. 23 del 20 gennaio 2011). 
  1.2 Gli operatori economici da invitare 
  La  nuova  formulazione  del  comma  7  dell'art.  122  del  Codice
stabilisce un collegamento diretto tra  l'importo  del  contratto  da
affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara ed il numero di operatori  che  l'amministrazione  procedente
deve invitare: 
  a) per lavori di  importo  pari  o  superiore  a  500.000  euro  ed
inferiore ad un milione di euro, l'invito va rivolto ad almeno  dieci
soggetti; 
  b) per lavori di importo inferiore  a  500.000  euro,  l'invito  va
rivolto ad almeno cinque soggetti. 
  Il numero minimo e' riferito alle imprese da invitare  e  non  alle
offerte presentate in gara. 
  La disposizione istituisce  un  regime  derogatorio  rispetto  alla
fattispecie disciplinata dal comma  6  dell'art.  57  del  Codice  in
ordine al numero minimo di soggetti economici da invitare: il comma 6
dell'art. 57 considera sufficiente coinvolgere tre  operatori  mentre
il comma 7 dell'art. 122 ne richiede almeno cinque o dieci, a seconda
del valore della commessa. Inoltre, la novella  ha  esteso  anche  ad
importi inferiori a 100.000 euro l'obbligo di invitare almeno  cinque
imprese e, di  conseguenza,  lo  svolgimento  della  gara  ufficiosa,
infatti il nuovo testo dell'art. 122 non  fa  piu'  riferimento  solo
alle procedure negoziate il cui valore  sia  stimato  tra  100.000  e
500.000 euro, ma ricomprende, in maniera piu' ampia rispetto a quanto
previsto dall'abrogato comma 7-bis dell'art. 122, tutte le  procedure
di importo inferiore ai 500.000 euro. 
  Per quanto concerne le modalita' da  seguire  per  l'individuazione
degli  operatori  economici   ed   il   significato   da   attribuire
all'espressione "indagine di mercato" e "gara informale", di  cui  al
comma 6 dell'art. 57 del Codice, richiamato anche nel nuovo testo del
comma 7 dell'art. 122 del  Codice,  si  rimanda  alle  considerazioni
svolte nella determinazione n. 2 del 2011 che rimangono valide. 
  Si ricorda, poi, che le prescrizioni contenute nell'art. 122, comma
7, sul numero degli operatori economici da invitare,  si  riferiscono
al numero minimo, pertanto la stazione appaltante  puo'  decidere  di
invitare piu' operatori rispetto a quanto indicato  dal  legislatore;
tale scelta comporta degli effetti diretti sulla speditezza  e  sulla
semplificazione  della  procedura  di  affidamento   attraverso,   ad
esempio, l'applicazione del meccanismo dell'esclusione automatica  in
caso di offerta anomala. In base al dettato del comma 9 dell'art. 122
del Codice, la stazione appaltante, per lavori d'importo inferiore  o
pari a 1 milione di euro, quando il  criterio  di  aggiudicazione  e'
quello del prezzo piu' basso, puo' prevedere nel  bando  l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore  alla  soglia  di  anomalia;  la  menzionata
facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile in presenza  di
un  numero  di  offerte  ammesse   inferiore   a   dieci.   Pertanto,
nell'ipotesi di affidamento di lavori di importo inferiore a  500.000
euro con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, e'
legittimo invitare solo cinque imprese, in questo caso pero', ove  si
riscontrassero offerte anomale, la stazione appaltante  non  potrebbe
procedere con l'esclusione automatica, ma dovrebbe seguire il sistema
piu' complesso di richiesta di giustificazioni stabilito dall'art. 87
del Codice. Qualora la stazione appaltante ravvisi l'opportunita'  di
applicare  l'esclusione  automatica,  deve  invitare  un  numero   di
operatori economici  sufficiente  a  garantire  l'applicabilita'  del
comma 9 dell'art. 122, che prende in considerazione il caso in cui ci
siano ammesse dieci offerte, circostanza che puo' differire dal  caso
in cui siano invitati  dieci  soggetti,  specificando  nell'eventuale
avviso o nella  lettera  di  invito  l'applicazione  di  tale  comma.
Quindi, e' necessario rivolgere l'invito ad un  numero  superiore  di
imprese rispetto a quello minimo previsto dal legislatore, al fine di
cautelarsi dal  rischio  che  qualcuna  non  presenti  offerta  o  la
presenti in modo scorretto. Per inciso, si  rammenta  che  l'art.  4,
comma 2, lettera ll) del decreto-legge n.  70/2011,  come  modificato
dalla legge n. 106/2011, ha introdotto all'art. 253 il comma  20-bis,
secondo il quale le stazioni appaltanti  fino  al  31  dicembre  2013
possono applicare l'esclusione automatica delle offerte  anomale  per
appalti di importo compreso entro le soglie comunitarie. 
  Per completezza, si ricorda che l'art. 121, comma  8,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,  (di  seguito
Regolamento), dispone che per i contratti di  lavori  da  aggiudicare
con il criterio del prezzo piu' basso, di importo  pari  o  inferiore
alla soglia di cui all'art. 122, comma  9,  del  Codice,  qualora  il
numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci,  non  si  procede
all'esclusione automatica delle offerte, pur se prevista  nel  bando,
ed alla determinazione della soglia  di  anomalia;  il  soggetto  che
presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne da' comunicazione  al
responsabile del procedimento  ai  fini  dell'eventuale  verifica  di
congruita' di cui all'art. 86, comma 3 del Codice. Allo stesso  modo,
(art. 121, comma 7 del  Regolamento)  nel  caso  in  cui  le  offerte
ammesse siano inferiori a cinque, non si procede alla  determinazione
della soglia di anomalia, ma all'eventuale verifica di congruita'. 
  1.3 I principi comunitari: in particolare la pubblicita' 
  Il novellato comma 7 dell'art. 122, del Codice, nel disciplinare lo
svolgimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione  del
bando di gara, per i lavori  di  importo  inferiore  ad  un  milione,
contiene espressamente il riferimento alla necessita' di rispettare i
principi   di   "non   discriminazione,   parita'   di   trattamento,
proporzionalita'  e  trasparenza",   pertanto   anche   nella   nuova
formulazione del comma 7 manca il richiamo diretto  al  principio  di
rotazione, tuttavia  l'operativita'  dello  stesso  si  deduce  dalla
citazione del comma 6 dell'art. 57 del  Codice  in  cui  e'  presente
l'indicazione  del  principio  di  rotazione,  insieme  a  quello  di
trasparenza e concorrenza. 
  Per quanto concerne l'analisi dei predetti principi ci  si  riporta
alle osservazioni svolte in argomento nella determinazione n.  2  del
2011;  in  questa  sede  si  considera  opportuno  effettuare  alcune
riflessioni  sulla  pubblicita'.  Quest'ultima,  com'e'  noto,  viene
considerata un'esplicitazione del  canone  di  trasparenza  senza  la
quale sarebbe difficoltoso sia realizzare il controllo ex post  della
regolarita' dell'azione amministrativa sia garantire  concretezza  ed
effettivita' al principio  di  concorrenza.  Il  legislatore  non  ha
previsto  per  le   stazioni   appaltanti   l'obbligo   di   adottare
necessariamente  forme  di  pubblicita'  preventiva  nella  procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, tuttavia ogni
decisione a  riguardo  deve  essere  parametrata  in  funzione  della
tipologia  di  appalto  e  dell'ammontare  dell'importo,  come   gia'
evidenziato nella citata determinazione n. 2 del 2011. 
  Per  quanto  riguarda,  invece,  gli  avvisi  di  post-informazione
occorre registrare le significative novita' introdotte  in  argomento
dal nuovo testo del comma 7 dell'art. 122 del  Codice,  secondo  cui:
"L'avviso sui risultati  della  procedura  di  affidamento,  conforme
all'allegato  IX  A,  punto  quinto  (avviso  relativo  agli  appalti
aggiudicati), contiene l'indicazione  dei  soggetti  invitati  ed  e'
trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' di cui ai  commi
3  e  5  del  presente  articolo,  entro  dieci  giorni  dalla   data
dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'art. 65, comma 1." 
  Pertanto, la nuova disciplina comporta che: 
  per   appalti   di   qualsiasi   importo   e'    obbligatoria    la
post-informazione; 
  e' necessario utilizzare lo schema dell'avviso di post-informazione
definito al punto 5 dell'allegato IX A; 
  l'avviso deve contenere l'elenco dei soggetti invitati; 
  l'avviso deve essere trasmesso per  la  pubblicazione  entro  dieci
giorni  dall'aggiudicazione   definitiva;   la   pubblicazione   deve
svolgersi secondo le modalita' indicate dall'art. 122, commi 3  e  5,
vale a dire che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento
va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e  sui  siti
informatici del Ministero delle infrastrutture, di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici  6  aprile  2001,  n.  20,  e  sul  sito
informatico presso l'Osservatorio; inoltre, gli avvisi concernenti  i
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila  euro  devono
essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- serie speciale - relativa ai contratti pubblici,  sul  «profilo  di
committente» della stazione  appaltante,  e,  non  oltre  due  giorni
lavorativi  dopo,  sul   sito   informatico   del   Ministero   delle
infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6
aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio,  con
l'indicazione  degli  estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale. Gli avvisi sono  altresi'  pubblicati,  non  oltre  cinque
giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per
estratto, a scelta della  stazione  appaltante,  su  almeno  uno  dei
principali quotidiani a diffusione nazionale  e  su  almeno  uno  dei
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si  eseguono  i
lavori. Gli avvisi  relativi  a  contratti  di  importo  inferiore  a
cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo  pretorio  del  comune
ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante. 
  Tale previsione sulle modalita' di pubblicazione dell'avviso  sugli
appalti aggiudicati e',  quindi,  speciale  e  prevalente  su  quella
generale dell'art. 65, comma  1,  del  Codice;  in  ogni  caso  viene
espressamente precisato che "non si applica l'art. 65, comma  1".  Il
termine  di  dieci  giorni  decorre  dalla  data  dell'aggiudicazione
definitiva. 
  Ricapitolando, sulla base di quanto disposto dal comma 5  dell'art.
122, deve dunque ritenersi che: 
  a)  per  gli  appalti  di  importo  inferiore  a  500.000  euro  e'
sufficiente, oltre ai siti informatici sopra citati, la pubblicazione
dell'avviso di post-informazione all'albo pretorio; 
  b) per gli appalti  di  importo  pari  o  superiore  a  500.000  ed
inferiore  ad  un  milione  di  euro,  e'   richiesta,   invece,   la
pubblicazione  dell'avviso  di   post-informazione   nella   Gazzetta
Ufficiale, e, per estratto, a scelta della  stazione  appaltante,  su
almeno uno dei principali  quotidiani  a  diffusione  azionale  e  su
almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo  ove
si eseguono i lavori. 
  Tali  prescrizioni   non   trovano   applicazione   nei   confronti
dell'avviso preventivo che rimane eventuale, in relazione all'importo
ed all'oggetto dell'appalto; sul punto si richiamano  le  indicazioni
gia' fornite dall'Autorita' nella citata  determinazione  n.  2/2011.
Viene,  quindi,  meno  la  simmetria  tra  pubblicita'  preventiva  e
pubblicita' ex post. 
  Per quanto riguarda, nello specifico,  la  pubblicazione  sui  siti
informatici, ci si riporta alle prescrizioni  contenute  nel  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   26   aprile   2011,
recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto  2011,  n.
177; inoltre si richiamano le disposizioni dell'art. 32  della  legge
18 giugno 2009, n. 69. 
  1.4 Subappalto e subcontratto 
  Le previsioni esaminate nei paragrafi precedenti sono in vigore dal
14 maggio 2011 (tutte le  modifiche  all'art.  122,  comma  7,  e  la
soppressione del comma 7-bis si applicano solo alle procedure  i  cui
inviti siano stati diramati dopo il 14 maggio 2011, data  di  entrata
in vigore del decreto-legge n. 70/2011, ai sensi dell'art.  4,  comma
3, del citato decreto. La  legge  di  conversione  ha  poi  aggiunto,
sempre nell'art. 122, comma 7, del  Codice,  un'ulteriore  previsione
secondo cui i lavori affidati con procedura negoziata  ai  sensi  del
comma 7, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a  terzi
mediante subappalto o  subcontratto  nel  limite  del  20  per  cento
dell'importo   della   medesima   categoria;   per    le    categorie
specialistiche, di cui all'art. 37, comma  11,  del  Codice,  restano
ferme le disposizioni ivi previste. Tale disposizione e', quindi,  in
vigore dal 13 luglio 2011, essendo stata introdotta  dalla  legge  di
conversione. 
  La disposizione in commento introduce un limite  alla  possibilita'
di subappaltare le lavorazioni comprese nella  categoria  prevalente,
limite  maggiore  e  speciale  rispetto  a  quello  generale  fissato
dall'art. 170  del  Regolamento,  relativo  al  30  per  cento  della
categoria prevalente. Pertanto, solo per il caso in cui  si  utilizzi
la procedura  negoziata  senza  bando  di  gara,  il  legislatore  ha
circoscritto  al  20  per  cento  della   categoria   prevalente   la
possibilita' per l'impresa  esecutrice  di  affidare,  a  sua  volta,
l'esecuzione ad un soggetto ulteriore. 
  Per   quanto   riguarda   le   categorie   scorporabili   di   tipo
specialistico, individuate dall'art. 107, comma 2,  del  Regolamento,
si applica quanto previsto dall'art. 37, comma 11, del  Codice.  Cio'
significa che nel caso  siano  presenti  tali  categorie  di  importo
singolarmente superiore al 15 per cento dell'importo dell'appalto, le
stesse possono essere subappaltate nei limiti del 30  per  cento.  Le
altre  categorie  scorporabili  e   subappaltabili   possono   essere
integralmente subappaltate. 
  Per quanto concerne gli appalti di importo pari o inferiore a  euro
150.000, agli stessi non si applicano le disposizioni in  materia  di
categorie generali e specializzate,  di  categorie  a  qualificazione
obbligatoria, di categorie  a  qualificazione  non  obbligatoria,  di
divieto di subappalto e, di conseguenza, di obbligo di prevedere  nei
bandi di gara le categorie scorporabili. Cio' in quanto  gli  appalti
non  sono  soggetti  alle   disposizioni   sul   sistema   unico   di
qualificazione. Le stazioni  appaltanti,  nella  predisposizione  dei
bandi di gara relativi ad appalti di lavori di  importo  inferiore  a
150.000 euro, riportano l'indicazione delle categorie, ai  soli  fini
dell'individuazione del rapporto di analogia tra  i  lavori  eseguiti
dal concorrente e quelli da affidare. In  questi  casi,  pertanto,  i
concorrenti (soggetti singoli o associazioni orizzontali) partecipano
alle relative gare se in possesso degli speciali  requisiti  previsti
dalle norme (art. 90 del Regolamento); rimane, quindi, fermo che  gli
aggiudicatari possono  eseguire  direttamente  tutte  le  lavorazioni
previste nell'appalto ed hanno la facolta' di subappaltarne il 30 per
cento (cfr. determinazione n. 25 del 2001). 
  1.5  L'obbligo  di  motivazione  per  il  ricorso  alla   procedura
negoziata ex art. 122, comma 7, Codice 
  La questione concernente la necessita' o  meno  di  motivare  nello
specifico  il  ricorso  alla   procedura   negoziata   senza   previa
pubblicazione del bando di gara era  gia'  dibattuta  in  dottrina  e
giurisprudenza prima della novella introdotta  dal  decreto-legge  n.
70/2011; il problema ha adesso assunto ulteriore pregnanza visto  che
il legislatore ha scelto di estendere la possibilita' per le stazioni
appaltanti di avvalersi dello strumento della negoziata senza  previa
pubblicazione del bando di gara fino a contratti di importo inferiore
ad un milione di euro, mentre la formulazione originaria del comma  7
dell'art. 122 del Codice ammetteva tale facolta' solo per commesse il
cui valore non superasse quello di 100.000 euro. 
  A   riguardo   si   ribadisce   quanto   gia'   specificato   nelle
determinazione n. 2 del 2011 sulla  necessaria  sottoposizione  delle
norme di cui all'art. 122 del Codice ai principi generali del diritto
amministrativo da cui discende a sua volta l'obbligo per la  stazione
appaltante di fornire, nella delibera a  contrarre,  una  spiegazione
delle ragioni che l'hanno indotta  ad  optare  per  l'adozione  della
procedura negoziata senza previa  pubblicazione  del  bando  di  gara
atteso che  il  Codice,  nell'art.  122,  e'  formulato  in  modo  da
consentire all'amministrazione di effettuare una scelta in tal senso,
ma non esprime in alcun modo un obbligo. 
  Parimenti  risulta  chiaro  che  la  motivazione   non   deve   far
riferimento  alla  sussistenza  delle  circostanze  esplicitate   dal
legislatore negli articoli 56 e 57 del Codice perche'  altrimenti  si
scadrebbe nella superflua ripetizione di  quanto  gia'  valutato  dal
legislatore al fine di consentire il ricorso alla negoziata. 
 
  2. Affidamenti diretti 
  L'art. 4, comma 2, lettera m-bis del decreto-legge n. 70/2011, come
convertito dalla legge n. 106/2011, ha innalzato la  soglia  prevista
dal Codice all'art. 125, comma 11, relativa alla possibilita' per  il
responsabile del procedimento di  affidare  direttamente  appalti  di
servizi e forniture il cui importo risulti inferiore a  40.000  euro;
prima  dell'intervento   del   legislatore   tale   facolta'   poteva
esercitarsi per l'affidamento di  commesse  di  importo  inferiore  a
20.000 euro. 
  L'art. 267 del Regolamento disciplina gli affidamenti  dei  servizi
di importo inferiore a 100.000 euro; piu' nello specifico,  il  comma
10 del citato articolo, a seguito della novella  apportata  dall'art.
4, comma  15,  lettera  b-bis),  decreto-legge  n.  70/2011,  dispone
attualmente che "I servizi di cui all'art. 252 il  cui  corrispettivo
complessivo stimato, determinato secondo quanto  stabilito  dall'art.
262, sia inferiore a 20.000  euro  possono  essere  affidati  secondo
quanto previsto dall'art. 125, comma 11,  del  codice,  nel  rispetto
dell'art. 125, comma 10, primo periodo". 
  Quanto richiamato rende evidente  il  mancato  coordinamento  delle
norme del Codice con quelle del Regolamento, su  cui  si  auspica  un
intervento del legislatore. Nelle more, in applicazione dei  principi
generali che disciplinano i rapporti tra fonti normative diverse,  si
ritiene che a seguito di una modifica della disciplina introdotta dal
Codice, le correlate  disposizioni  di  livello  regolamentare,  come
quelle del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  207/2010,
aventi carattere esecutivo ed attuativo e  non  anche  delegificante,
devono interpretarsi in senso conforme a quanto previsto dalla  fonte
sovraordinata. Pertanto, il valore della soglia di cui all'art.  267,
comma 10, del Regolamento deve essere raccordato con quello  indicato
nell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice (cfr.  sul  punto
Parere sulla normativa AVCP del 16 novembre 2011). 
 
  3. Le modifiche alla procedura negoziata ex articoli 56  e  57  del
Codice 
  Il legislatore e'  intervenuto  anche  sul  regime  generale  della
procedura negoziata di cui agli  articoli  56  e  57  del  Codice;  a
riguardo si segnala che le lettere f) e  g)  del  comma  2,  art.  4,
decreto-legge n. 70/2011, come modificato dalla legge di conversione,
hanno soppresso il limite di un milione di euro  prima  previsto  per
gli appalti di lavori in relazione al ricorso, rispettivamente: 
  a) alla procedura negoziata previa pubblicazione di  bando  di  cui
all'art. 56, comma 1, lettera a) "quando, in esito all'esperimento di
una procedura aperta o ristretta o di un dialogo  competitivo,  tutte
le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine
a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli
offerenti e delle offerte"; 
  b) alla procedura  senza  previa  pubblicazione  di  bando  di  cui
all'art. 57, comma 2, lettera a) "qualora, in  esito  all'esperimento
di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura". 
  Dunque, in entrambi i casi, e' ora ammessa la  procedura  negoziata
anche per appalti di lavori di importo superiore  ad  un  milione  di
euro. 
  L'art. 56 del Codice, in conformita' all'art.  30  della  direttiva
2004/18/CE, disciplina la peculiare fattispecie  rappresentata  dalla
procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. 
  Sotto il profilo  procedimentale  va  osservato  che,  diversamente
dalle direttive precedenti, che si limitavano a disciplinare  i  casi
in cui era ammessa la procedura negoziata,  senza  nulla  dire  sulle
relative modalita' di svolgimento, la direttiva 2004/18/CE  introduce
talune regole  sui  criteri  di  selezione  delle  offerte,  volte  a
garantire la par condicio dei concorrenti. 
  Il Codice ha recepito gli indirizzi della direttiva comunitaria nei
commi 2 e 3 dell'art. 56. 
  Dunque, la  complessiva  sequenza  procedimentale  della  negoziata
previo bando puo' essere cosi' riassunta: 
  a) Pubblicazione del bando, contenente gli elementi essenziali  del
contratto che si intende aggiudicare e stipulare. 
  b) Richieste di invito  avanzate  dalle  imprese  interessate  alla
stazione appaltante. 
  c) Inoltro degli  inviti  alle  imprese  da  parte  della  stazione
appaltante. 
  d) Presentazione delle offerte. 
  e) Aggiudicazione mediante applicazione del criterio  previsto  nel
bando. 
  Si sottolinea che nella  procedura  negoziata  a  seguito  di  gara
deserta o di offerte irregolari non possono essere modificate in modo
sostanziale  le  condizioni  iniziali  del  contratto.  Le   stazioni
appaltanti possono omettere la pubblicazione del  bando  di  gara  se
invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli  da  34  a  45  che,  nella  procedura
precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali
della procedura medesima (1) . 
  L'art. 57 del Codice, in conformita' all'art.  31  della  direttiva
2004/18/CE, disciplina la procedura negoziata senza pubblicazione  di
un bando di gara. Tra le ipotesi in cui e' consentito ricorrere  alla
negoziata senza previa pubblicazione  del  bando  si  ricorda  quella
prevista dal comma 2, lettera a, dell'art. 57 che fa  riferimento  al
caso in cui "in esito  all'esperimento  di  una  procedura  aperta  o
ristretta, non  sia  stata  presentata  nessuna  offerta,  o  nessuna
offerta  appropriata,   o   nessuna   candidatura".   E'   importante
distinguere questa ipotesi da quella disciplinata all'art. 56,  comma
1, lettera a) poiche' in questo ultimo caso (art. 57)  e'  consentito
non pubblicare il bando di gara. L'Autorita' ha  gia'  precisato  che
presupposto di applicabilita' dell'art. 56,  lettera  a)  e'  che  vi
siano state offerte presentate in  gara  ma  che  tutte  siano  state
irregolari  o  inammissibili,  avuto  riguardo,  rispettivamente,  ai
requisiti  prescritti  per  le  offerte  (requisiti  di  forma  e  di
validita' delle  stesse,  posti  a  tutela  della  par  condicio  dei
concorrenti) e per  gli  offerenti;  presupposto  di  applicabilita',
invece, dell'art. 57, comma 2, lettera a) (procedura negoziata  senza
bando), e' che non sia stata presentata alcuna offerta o che tutte le
offerte presentate siano state giudicate inappropriate,  intendendosi
per tali le offerte  formalmente  valide  ma  irrilevanti  sul  piano
economico, assimilate dal legislatore alle offerte non presentate (2)
. 
  La procedura di cui all'art. 57 del  Codice  presenta  due  precisi
caratteri:  e'  facoltativa,  come  quella  dell'art.   56,   ed   e'
assoggettata ad  un  minimo  di  regole  procedimentali  (obbligo  di
motivazione, rispetto dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e
rotazione). Si sottolinea che il comma 1, dell'art. 57 prevede che le
stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti  pubblici  mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando  di  gara,
"dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina  a
contrarre". Dunque, un'espressa richiesta di motivazione, che  manca,
invece, nella regolamentazione della negoziata previo bando. 
  Inoltre,  sono  previste  le  garanzie  procedurali  del  comma  6,
dell'art. 57 (per la procedura, si rinvia alla  determinazione  n.  2
del 2011). 
 
  4. La procedura negoziata per i lavori sui beni culturali 
  L'art. 4, comma 2, lettera dd), del decreto-legge n. 70/2011,  come
convertito dalla legge n. 106/2011 ha innalzato la soglia  per  poter
procedere all'affidamento, tramite procedura  negoziata,  dei  lavori
sui beni culturali, il nuovo testo dell'art. 204  del  Codice  e'  il
seguente: "L'affidamento con procedura negoziata dei  lavori  di  cui
all'art. 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e  57,  e
dall'art. 122, comma 7, e' ammesso per lavori di importo  complessivo
non superiore a un milione di euro, nel rispetto dei principi di  non
discriminazione,  parita'   di   trattamento,   proporzionalita',   e
trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno  quindici
concorrenti, se sussistono in tale numero  soggetti  qualificati.  La
lettera  di  invito  e'  trasmessa  all'Osservatorio   che   ne   da'
pubblicita' sul proprio sito informatico di cui all'art. 66, comma 7;
dopo la scadenza del termine  per  la  presentazione  delle  offerte,
l'elenco degli operatori invitati e' trasmesso  all'Osservatorio.  Si
applica l'art. 122, comma 7, secondo e terzo periodo." 
  Come risulta chiaro dalla lettura dell'art. 204, il legislatore  ha
esteso la soglia per il ricorso alla procedura negoziata ai lavori di
importo complessivo non superiore ad un milione di euro; prima  della
novella, l'art. 204  del  Codice  faceva  riferimento  ai  lavori  di
importo non superiore a cinquecentomila euro. 
  La procedura stabilita per l'affidamento dei lavori di cui all'art.
204, comma 1, del Codice prevede, rispetto a quella generale  di  cui
al comma 7 dell'art. 122: 
  a) l'invito ad un numero minimo di almeno quindici  concorrenti  se
sussistono in tal numero soggetti qualificati; 
  b) la trasmissione della lettera di invito all'Osservatorio, che ne
da' pubblicita' sul proprio sito informatico; 
  c)   la   trasmissione   dell'elenco   degli   operatori   invitati
all'Osservatorio dopo la scadenza del termine di presentazione  delle
offerte. 
  Inoltre, si applicano il secondo ed il terzo periodo dell'art. 122,
comma 7: si  tratta  dei  limiti  al  subappalto  e  dell'obbligo  di
post-informazione, per i quali valgono le  considerazioni  effettuate
nei precedenti paragrafi. 
  Sulla base di  quanto  sopra  considerato  il Consiglio  adotta  la
presente determinazione. 
    Roma, 14 dicembre 2011 
 
                                          Il Presidente f.f.: Santoro 
 
Il relatore: Calandra 
 
  Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data  22  dicembre
2011. 
 
Il segretario: Esposito 

(1) Cfr. Cons. Stato n. 1090 del 22 febbraio 2011 secondo  cui  "Deve
    poi ricordarsi che il ricordato comma 1, lett. a),  dell'articolo
    56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, consente  che  la  stazione
    appaltante  possa  espletare  la  procedura  negoziata  omettendo
    addirittura la pubblicazione del bando di gara,  se  inviti  alla
    stessa tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui  agli
    articoli da 34  a  45  che  nelle  precedente  procedura  avevano
    presentato offerte  corrispondenti  ai  requisiti  formali  della
    procedura medesima. Si tratta di  un'ulteriore  "semplificazione"
    prevista dal legislatore sempre al fine di  garantire  efficacia,
    efficienza, rapidita' ed economicita' all'azione  amministrativa,
    semplificazione ritenuta adeguata e proporzionata  anche  per  il
    rispetto dei principi della piu' ampia partecipazione alla  gara,
    di parita' di trattamento e  di  trasparenza,  assicurati  propri
    dalla ammissione alla procedura di  quei  candidati  che  avevano
    presentato nella precedente gara offerte rispondenti ai requisiti
    formali  della  procedura,  purche'  in  possesso  dei  requisiti
    generali stabiliti dagli articoli da 34 a 45 del D.Lgs. 12 aprile
    2006, n. 163." 

(2) Cfr. deliberazione AVCP n. 7 del 28/01/2009