REGIONE PIEMONTE

COMUNICATO

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 26 - Disposizioni in materia  di
addizionale regionale all'IRPEF (11A16813) 
(GU n.303 del 30-12-2011)

 
                Il Consiglio regionale ha approvato. 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              promulga 
 
                         la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
Conferma delle  aliquote  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  per
                        l'anno d'imposta 2012 
 
    1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazioni  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario),  come  modificato  dall'articolo  1,
comma 10, lettera c)  del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo) convertito dalla legge  14  settembre  2011,  n.  148,  per
l'anno d'imposta 2012 sono confermate  le  aliquote  dell'addizionale
regionale all'IRPEF di base come desumibili dalla legge regionale  30
dicembre 2008, n. 35 (Legge  finanziaria  per  l'anno  2009)  e  piu'
precisamente: 
      a) aliquota dell'addizionale regionale pari a zero sui  redditi
sino ad euro 15.000,00; 
      b) aliquota dell'addizionale regionale dello 0,3 per cento  sui
redditi superiori ad euro 15.000,00 e sino a quelli non superiori  ad
euro 22.000,00; 
      c) aliquota dell'addizionale regionale dello 0,5 per cento  sui
redditi superiori ad euro 22.000,00. 
    2. Le aliquote di cui al  comma  1  sono  applicate  sul  reddito
complessivo  determinato  ai  fini  IRPEF,  al  netto   degli   oneri
deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. 
 
                               Art. 2. 
 
                      Dichiarazione di urgenza 
 
    1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
      Data a Torino, addi' 29 dicembre 2011 
 
                                                  Il presidente: Cota