MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 dicembre 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Call Elaine, di titolo di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(11A16910) 
(GU n.10 del 13-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 12)

                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
VISTA l'istanza della sig.ra CALL Elaine, nata il 30.3.1985  a  Rieti
(Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.
16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo  professionale
di cui e' in possesso ai fini dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia
della professione di "avvocato"; 
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.
394, recante norme di attuazione del citato  d.  lgs.  n.  286/98,  a
norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni; 
VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato dalla
l. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del d. lgs. stesso anche ai
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si  tratti
di norme piu' favorevoli; 
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206  di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191,  che  adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
CONSIDERATO che la richiedente e' in possesso dei  titoli  accademici
Laurea in Scienze Giuridiche del 5.10.2007 e Laurea speciailistica in
Giurisprudenza"  del  23.7.2009,  conseguiti  presso  l'  Universita'
Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano; 
CONSIDERATO che la medesima ha conseguito il  titolo  di  "Master  of
Laws" presso la "Boston University School of Law" il 16.5.2010; 
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata  ha  prodotto  certificazione
attestante l'iscrizione presso la "Supreme Court of the State of  New
York Appellate " dal 20.1.2011; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 22,  comma  secondo,  del  decreto
legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di  avvocato  il
riconoscimento  e'  subordinato   al   superamento   di   una   prova
attitudinale; 
RITENUTO di dovere tenere conto del  decreto  28  maggio  2003  n.191
(regolamento in materia di prova attitudinale per  l'esercizio  della
professione di avvocato) al fine  della  determinazione  della  prova
attitudinale da applicare al caso di specie,  in  considerazione  del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  nonche'
della circostanza  che  il  decreto  in  esame  e'  attuazione  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.  115,
i  cui  principi  ispiratori  permangono  anche   nell'ambito   della
disciplina di cui al d. lgs. 206/2007; 
CONSIDERATO che il  suddetto  decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che "se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale"; 
RITENUTO che il riferimento al  "percorso  formativo  analogo"  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento  dell'esame  di  abilitazione;  dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto  di
non dovere imporre alcuna  prova  attitudinale  pratica  ove  si  sia
conseguita in altro Paese  una  formazione  professionale  del  tutto
corrispondente a quella interna; 
RITENUTO,  pertanto,  che  ove  non  sussistano  i  presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa  non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di  preparazione
richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione
di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato  e  al  fine
quindi  del  compiuto  esame  della   capacita'   professionale   del
richiedente; 
VISTA le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta  del
27 ottobre 2011; 
CONSIDERATO  il  conforme  parere  scritto  del   rappresentante   di
categoria nella seduta sopra indicata; 
RILEVATO che comunque permangono alcune differenze tra la  formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di "avvocato" e quella di cui e' in  possesso  l'istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative; 
VISTO l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394; 
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
 
                               DECRETA 
 
Al sig. CALL Elaine, nata il 30.3.1985 a  Rieti  (Italia),  cittadina
italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di "  Attorney  and
Counselor " quale titolo valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
"avvocati". 
Detto riconoscimento e' subordinato  al  superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere  e
di  un  atto  giudiziario  sulle  seguenti  materie,  a  scelta   del
candidato: diritto civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio Nazionale  domanda  in  carta  legale,
allegando la copia autenticata del presente decreto. 
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale  Forense,  si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda. 
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto
superamento  dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo   degli
avvocati. 
  Roma, 21 dicembre 2011 
 
                                   Il direttore generale: SARAGNANO