MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 dicembre 2011 

Riconoscimento, al sig. Carlotto  Alessandro,  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (11A16913) 
(GU n.10 del 13-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 12)

                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
VISTA l'istanza di CARLOTTO Alessandro, nato il  11.11.1975  a  Ceva,
cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.
lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui  e'
in possesso  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di "avvocato"; 
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206  di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191,  che  adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
CONSIDERATO che il richiedente e' in possesso del  titolo  accademico
Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Universita' degli Studi di
Genova in data 9.7.2008; 
CONSIDERATO  che  il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo,  con  atto  del
10.8.2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella
risoluzione del  1.4.2009,  ha  certificato  l'omologa  della  laurea
italiana a quella corrispondente spagnola; 
CONSIDERATO che ha  documentato  di  essere  iscritto  all'  "Ilustre
colegio de Abogados de Madrid" come attestato in data 2.9.2010; 
RITENUTO, piu' in particolare, che il superamento dei suddetti  esami
ed il conseguente certificato di omologa possano  essere  qualificati
quale formazione aggiuntiva  conseguita  in  altro  stato  membro  in
quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto  spagnolo,
diverso e  distinto  rispetto  al  percorso  seguito  in  Italia  per
l'ottenimento del diploma di laurea; 
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22,  comma  secondo,  del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
RITENUTO, quindi, che  si  rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  pareri   ed   atti
giudiziari che consentano di verificare  la  capacita'  professionale
pratica del medesimo,  oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie
essenziali al fine dell'esercizio della professione  di  avvocato  in
Italia; 
VISTA le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta  del
27.10.2011 Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante  di
categoria nella seduta sopra indicata; 
 
                               DECRETA 
 
Al Sig. CARLOTTO Alessandro, nato il  11.11.1975  a  Ceva,  cittadino
italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di "abogado" di cui
in premessa quale titolo valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
"avvocati". 
Detto riconoscimento e' subordinato  al  superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere  e
di  un  atto  giudiziario  sulle  seguenti  materie,  a  scelta   del
candidato: diritto civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio Nazionale  domanda  in  carta  legale,
allegando la copia autenticata del presente decreto. 
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si  riunisce
su convocazione del Presidente per  lo  svolgimento  delle  prove  di
esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione
e del calendario fissato per le prove e' data  immediata  notizia  al
richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto
superamento  dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo   degli
avvocati. 
  Roma, 21 dicembre 2011 
 
                                   Il direttore generale: SARAGNANO