AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2011 

Approvazione delle linee  guida  per  la  vendita  centralizzata  dei
diritti audiovisivi trasmesse  dalla  lega  nazionale  professionisti
serie B per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, ai
sensi dell'articolo 6, comma 6, del  decreto  legislativo  9  gennaio
2008, n. 9. (Deliberazione n. 680/11/CONS). (12A00014) 
(GU n.5 del 7-1-2012)

 
 
 
                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del consiglio del 12 dicembre 2011; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo»,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  recante
«Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi  sportivi  e  relativa   ripartizione   delle   risorse»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  27
del 1° febbraio 2008; 
  Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante
«Approvazione del regolamento in materia di procedure  istruttorie  e
di criteri di accertamento per le attivita'  demandate  all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio
2008,  n.  9,  recante  la  «Disciplina  della  titolarita'  e  della
commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi  sportivi  e  relativa
ripartizione delle risorse» e, in particolare, l'art. 11,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  148  del  26
giugno 2008; 
  Considerato  che  in  base  all'art.  6,  comma  6,   del   decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorita' verifica, per i profili
di sua competenza, la conformita' ai principi e alle disposizioni del
citato decreto delle linee guida predisposte dall'organizzatore della
competizione ed,  eventualmente,  della  formazione  e  modifica  dei
pacchetti da parte dell'intermediario indipendente, nel caso  di  cui
all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 9/2008, e approva  le
predette linee guida entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  delle
stesse; 
  Vista la nota pervenuta in data 2 novembre 2011  (prot.  n.  59829)
con la quale la Lega nazionale professionisti serie B ha trasmesso le
linee guida, approvate dalla competente assemblea della  stessa  Lega
in conformita' a quanto previsto dall'art. 6 del decreto  legislativo
n. 9/2008, per  la  vendita  centralizzata  dei  diritti  audiovisivi
relativi al campionato di serie B organizzato dalla medesima Lega per
le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015; 
  Vista la nota del 4 novembre 2011 (prot. n. 60507), con la quale la
Direzione contenuti  audiovisivi  e  multimediali  dell'Autorita'  ha
comunicato  alla  Lega  nazionale  professionisti  serie  B   l'avvio
dell'istruttoria finalizzata alla approvazione da parte del consiglio
dell'Autorita' delle predette linee guida, specificando nella  stessa
sede il termine di conclusione del procedimento previsto  per  il  1°
gennaio 2012. In pari data, in ottemperanza al disposto dell'art.  4,
comma 5, del regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS,  veniva
pubblicato sul sito web  dell'Autorita'  un  apposito  comunicato  di
avvio di tale procedimento  istruttorio,  con  espressa  precisazione
della facolta', per  gli  operatori  della  comunicazione  aventi  un
interesse diretto, immediato e attuale nel procedimento  istruttorio,
di far  pervenire  informazioni,  documenti  e  osservazioni  scritte
inerenti l'oggetto del procedimento stesso; 
  Rilevato  che  nel  corso  dell'istruttoria  non   sono   pervenute
osservazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del  regolamento  di  cui
alla delibera n. 308/08/CONS; 
  Vista la versione successiva delle linee guida trasmesse dalla Lega
nazionale professionisti serie B, pervenuta in data 24 novembre  2011
(prot. n. 65874),  nella  quale  si  assicura  la  fruibilita'  delle
trasmissioni in  altro  territorio  mediante  dispositivi  leciti  in
conformita'  a  quanto  stabilito  nella  sentenza  della  Corte   di
giustizia del 4 ottobre 2011 (Cause riunite C-403/08 e C-429/08); 
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  7,  del  decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, il soggetto che produce le immagini
degli eventi della competizione deve metterle a disposizione di tutti
gli assegnatari dei diritti audiovisivi a  condizioni  trasparenti  e
non discriminatorie e che ai sensi del successivo art. 5, comma 6, la
messa a disposizione degli operatori della comunicazione di  estratti
di immagini salienti e correlate deve avvenire  previo  rimborso  dei
soli costi tecnici, l'Autorita', in virtu' della specifica competenza
attribuitale dagli articoli 4, comma 7, e 5, comma 7, si  riserva  di
verificare l'effettiva applicazione di tali condizioni; 
  Ritenuto  di  poter  approvare  le  linee  guida   nella   versione
definitiva acquisite in data 24 novembre 2011 e riportate in allegato
alla presente delibera, con le seguenti  precisazioni  finalizzate  a
garantire il  rispetto  dei  principi  generali  di  cui  al  decreto
legislativo n. 9/2008,  di  cui  l'organizzatore  della  competizione
dovra' tenere conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle
linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive: 
  che per  tutte  le  fasi  della  procedura  di  assegnazione  siano
rispettati i principi  generali  di  cui  al  decreto  legislativo  9
gennaio 2008, n. 9, avuto  specifico  riguardo  alla  garanzia  delle
condizioni di assoluta equita', trasparenza, parita' di trattamento e
non discriminazione tra i partecipanti; 
  che le modalita' di scelta degli eventi da  commercializzare  siano
concordate con  le  singole  societa'  sportive  nel  pieno  rispetto
dell'autonomia delle stesse; 
  che  eventuali  modifiche  al  contenuto  dei  pacchetti  posti  in
commercializzazione a  seguito  della  necessita'  di  avviare  nuove
procedure  competitive  non  siano  lesive  del  valore  dei  diritti
esclusivi gia' assegnati; 
  che  il  vincolo  del  possesso  del  titolo  abilitativo  per   le
piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi sia  inteso
solo laddove espressamente previsto dalla normativa di settore, e non
escluda pertanto le attivita' il cui esercizio  e'  libero,  quali  a
titolo  esemplificativo  le  attivita'  libere  su  internet   e   le
applicazioni che  forniscono  informazioni  al  pubblico,  integrando
contenuti editoriali e contenuti digitali; 
  che con riferimento  ai  pacchetti  internazionali  per  gli  Stati
membri dell'Unione europea, i sistemi di protezione territoriale  dei
diritti non ostino a quanto dichiarato dalla Corte di giustizia nella
sentenza del 4 ottobre 2011 nelle Cause riunite C-403/08 e C-429/08; 
  che  in  caso  di  modifiche  al  testo  successive  alla  presente
approvazione  delle  linee  guida,  la   Lega   ne   dia   tempestiva
comunicazione  all'Autorita'  per  gli   eventuali   adempimenti   di
competenza; 
  Vista  la  proposta  della  direzione   contenuti   audiovisivi   e
multimediali; 
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Michele  Lauria  e   Antonio
Martusciello,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29,   comma   1,   del
regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita'. 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'Autorita' approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del  decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi,  con  i  limiti  e  alle
condizioni di cui in motivazione,  le  linee  guida  per  la  vendita
centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega  nazionale
professionisti serie B per le stagioni sportive 2012/2013,  2013/2014
e 2014/2015 nella versione  definitiva  come  acquisita  in  data  24
novembre 2011 (prot. n.  65874)  e  riportata  all'allegato  A  della
presente delibera. 
  2. L'Autorita' di riserva di verificare le  condizioni  di  accesso
alle immagini degli eventi secondo quanto previsto dagli articoli  4,
comma 7, e 5, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. 
  La  presente   delibera   e'   notificata   alla   Lega   nazionale
professionisti serie B e pubblicata sul sito  web  dell'Autorita'  e,
priva  di  allegati,  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 12 dicembre 2011 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
 
I commissari relatori: Lauria - Martusciello