MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2011 

Proroga dei prodotti fitosanitari autorizzati, contenenti le sostanze
attive  cloropicrina  e  acetochlor,  inserite   nell'allegato   alla
decisione 2008/934/CE della Commissione, per le quali  non  e'  stato
formalizzato, con la pubblicazione nella  Gazzetta  europea,  l'esito
della valutazione comunitaria. (12A00032) 
(GU n.4 del 5-1-2012)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e  cheh,  modifica
la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la  decisione  2008/934/CE  della  Commissione  e  successiva
proroga, che ha disposto la non iscrizione di alcune sostanze attive,
tra cui cloropicrina e acetochlor, nell'allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti  dette  sostanze  attive  entro  il  31   dicembre   2011,
stabilendo, al 31 dicembre 2012, il termine per lo smaltimento  delle
giacenze in commercio; 
   Visto il Regolamento (CE) n.  33/2008  della  Commissione  che  ha
previsto, per gli interessati, la possibilita' di presentare, per  le
sostanze  attive  oggetto  di  una  decisione  comunitaria   di   non
inclusione nell'allegato I  della  direttiva  91/414/CEE,  una  nuova
domanda volta all'iscrizione in detto allegato I; 
  Considerato che per le sostanze attive cloropicrina ed  acetochlor,
oggetto della decisione 2008/934/CE della Commissione, i  Notificanti
hanno presentato una nuova domanda, secondo la  procedura  accelerata
di valutazione, prevista dal suddetto  Regolamento  (CE)  n.  33/2008
della Commissione. 
  Considerato che l'Autorita' Europea  per  la  Sicurezza  Alimentare
(EFSA), ha trasmesso i rapporti di valutazione di dette sostanze alla
Commissione europea per essere esaminati insieme  agli  Stati  membri
nell'ambito del Comitato permanente per la  catena  alimentare  e  la
salute degli animali; 
  Considerato altresi', che dalle valutazioni delle  sostanze  attive
in questione sono emersi alcuni motivi di preoccupazione e per alcuni
aspetti  non  e'  stato  possibile  finalizzare  la  valutazione  per
mancanza di dati; 
  Considerato che i  prodotti  fitosanitari  contenenti  le  suddette
sostanze attive, nelle condizioni di  uso  proposte,  non  risultano,
pertanto, conformi ai requisiti  di  cui  all'art.  5,  paragrafo  1,
lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che la Commissione europea non  ha  ancora  pubblicato,
nella Gazzetta europea, i regolamenti di esecuzione che dispongono la
non approvazione delle sostanze attive cloropicrina ed  acetochlor  e
la loro cancellazione dall'allegato della decisione 2008/934/CE; 
  Ritenuto  di  prorogare,  al  30  giugno  2012,  l'efficacia  delle
autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti
fitosanitari autorizzati,  a  base  di  dette  sostanze  attive,  con
scadenza  fissata  entro  il  31  dicembre  2011,  in  attesa   della
pubblicazione in Gazzetta  europea,  dei  rispettivi  regolamenti  di
esecuzione,  concernenti  la  non  approvazione,   conformemente   al
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
e che stabiliscono: 
      la data entro cui gli Stati membri devono revocare  i  prodotti
fitosanitari contenenti dette sostanze attive; 
      il periodo di tolleranza concesso per smaltire  le  scorte  dei
prodotti fitosanitari; 
      la cancellazione delle voci  relative  alle  suddette  sostanze
attive, dall'allegato alla decisione  2008/934/CE  della  Commissione
che prevede la revoca dei prodotti fitosanitari entro il 31  dicembre
2011; 
 
                              Decreta: 
 
  Le autorizzazioni all'immissione in  commercio  e  all'impiego  dei
prodotti fitosanitari  autorizzati,  a  base  delle  sostanze  attive
cloropicrina e acetochlor, con scadenza fissata entro il 31  dicembre
2011, sono prorogate al 30 giugno 2012, in attesa della pubblicazione
in Gazzetta europea, dei regolamenti di esecuzione concernenti la non
approvazione, conformemente al  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, e che stabiliscono: 
      la data entro cui gli Stati membri devono revocare  i  prodotti
fitosanitari contenenti dette sostanze attive; 
      il periodo di tolleranza concesso per smaltire  le  scorte  dei
prodotti fitosanitari; 
      la cancellazione delle voci  relative  alle  suddette  sostanze
attive, dall'allegato alla decisione  2008/934/CE  della  commissione
che prevede la revoca dei prodotti fitosanitari entro il 31  dicembre
2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul portale (www.salute.gov.it)  del  Ministero
della salute. 
    Roma, 21 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello