MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 gennaio 2012 

Riconoscimento, al sig. Vekeryk Vitaly, di titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia della  professione  di  ingegnere.
(12A00331) 
(GU n.12 del 16-1-2012)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia Civile 
 
  Vista l'istanza del signor Vekeryk Vitaly, nato  a  Ivano-Frankivsk
(Ucraina) il 29 gennaio 1977, cittadino ucraino, diretta ad ottenere,
ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16  del  decreto
legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  del  titolo  accademico
professionale di «Dyplom Molodshogo Specialista» conseguito nell'anno
2000  presso  la  Universita'  Statale  Tecnica  di   Ivano-Frankivsk
(Ucraina) ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione  A
settore dell'informazione» e  l'esercizio  in  Italia  della  omonima
professione; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme  di  attuazione  del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7  settembre  2005  -  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Considerato che  secondo  la  dichiarazione  di  valore  rilasciata
dall'Ambasciata  d'Italia  il   titolo   accademico   conseguito   e'
direttamente abilitante all'esercizio della professione in Ucraina; 
  Considerato  che  ha  documentato  di  aver   maturato   esperienza
professionale in Ucraina; 
  Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 27  ottobre
2011, nella quale  sono  comunque  emerse  delle  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso
l'istante, per cui e' necessario applicare delle misure compensative; 
  Preso atto del conforme parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria; 
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Considerato che il richiedente possiede un  permesso  di  soggiorno
per lavoro subordinato rilasciato dalla  Questura  di  Napoli  valido
fino al 14 giugno 2013; 
 
                              Decreta: 
 
  Al signor Vekeryk Vitaly, nato a Ivano-Frankivsk  (Ucraina)  il  29
gennaio 1977, cittadino ucraino, e' riconosciuto il titolo accademico
professionale di «Dyplom Molodshogo Specialista» quale titolo  valido
per l'iscrizione all'albo  degli  «ingegneri»  -  Sezione  A  settore
dell'informazione - e l'esercizio della professione in Italia. 
  L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle  quote  massime  di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo
o subordinato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del  decreto  legislativo
n. 286/1998 e  successive  modificazioni,  salva  la  sussistenza  di
diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al  superamento  di  una  prova
attitudinale,  vertente  sulla  materia   orale   di:   Bioingegneria
elettronica. 
  Il  candidato  dovra'  presentare  al  Consiglio  nazionale   degli
ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del
presente decreto. 
  La prova attitudinale,  volta  ad  accertare  la  conoscenza  della
materia indicata nel testo del decreto e costituita da un esame orale
da svolgersi in lingua italiana, consiste nella discussione di  brevi
questioni tecniche vertenti la materia sopra indicata ed altresi'  le
conoscenze di deontologia professionale del candidato. 
  La    commissione    rilascia    certificazione     all'interessato
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri. 
    Roma, 2 gennaio 2012 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano