Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (12A00923)(GU n.22 del 27-1-2012)
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 si comunica che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2012 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, e' pari all'1 per cento.