AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 30 gennaio 2012 

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei  servizi  di
pubblicita' immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bari. (12A01191) 
(GU n.28 del 3-2-2012)

 
 
 
                       IL DIRETTORE REGIONALE 
                            della Puglia 
 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000, con cui a decorrere dal  1°  gennaio  2001  e'  stata  attivata
l'Agenzia  del  Territorio,  prevista  dall'art.   64   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto  l'art.  9,  comma  1  del  Regolamento  di   Amministrazione
dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5  dicembre  2000,  con  il
quale e' stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e  poteri  e
le procedure precedentemente poste in  essere  nel  Dipartimento  del
Territorio manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture
specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente  art.  8,
comma 1»; 
  Visto il Regolamento  di  Attuazione  dell'Agenzia  del  Territorio
diramato in data 30  novembre  2000,  il  quale  all'art.  4  prevede
l'istituzione in ogni regione delle Direzioni Regionali  dell'Agenzia
del Territorio; 
  Vista la Disposizione Organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del  26
febbraio  2003  con  la  quale  il  Direttore  dell'Agenzia  ha  reso
operative a far data 1° marzo  2003  le  gia'  individuate  Direzioni
Regionali, trasferendo ai Direttori Regionali tutti  i  poteri  e  le
deleghe gia' attribuiti ai cessati Direttori Compartimentali; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961,  n.  498,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme  per
la  sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato   o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari; 
  Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come
modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio  2001,  n.
32; 
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
  Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la nota prot. n. 16914 del 19 dicembre 2011 con la  quale  il
Direttore dell'Ufficio Provinciale di Bari ha  comunicato  che  nella
giornata del 19 dicembre 2011, a causa della massiccia  adesione  del
personale allo sciopero generale del pubblico  impiego  gli  ordinari
compiti istituzionali dei servizi di pubblicita' immobiliare non sono
stati garantiti; 
  Accertato che l'irregolare funzionamento del succitato  ufficio  e'
dipeso  da  evento  di  carattere  eccezionale  non  riconducibile  a
disfunzioni organizzative dell'ufficio; 
  Richiesto con nota prot. n. 11984 del 23 dicembre 2011  all'Ufficio
del Garante del Contribuente della Regione Puglia il parere in merito
all'emissione del decreto di  irregolare  funzionamento  dell'Ufficio
provinciale di Bari - Servizi di Pubblicita' Immobiliare, cosi'  come
prescritto l'art. 3 del D.L. n. 498 del  21  giugno  1961,  novellato
dall'art. 10 del decreto legislativo n. 32 /2001; 
  Visto che ai sensi dell'art. 16 comma 1  della  legge  n.  241/1990
«Gli  organi  consultivi  delle  pubbliche  amministrazioni  di   cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,
sono tenuti a rendere i pareri ad  essi  obbligatoriamente  richiesti
entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.»; 
  Visto che ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge n. 241/1990 «in
caso di decorrenza dei termine senza  che  sia  stato  comunicato  il
parere obbligatorio o senza  che  l'organo  adito  abbia  manifestato
esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente
di procedere indipendentemente dall'espressione del parere»; 
  Considerato che e' ampiamente decorso il  termine  di  cui  innanzi
senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o  siano  state
rappresentate esigenze istruttorie da parte del Garante; 
  Tenuto conto che il citato art. 3 del D.L. n.  498/1961,  novellato
dall'art. 10 del decreto legislativo n.  32  /2001,  dispone  che  il
decreto di accertamento  dell'evento  deve  essere  pubblicato  entro
quarantacinque  giorni  dalla  scadenza  del  periodo  di  mancato  o
irregolare funzionamento; 
  Ritenuto opportuno, dato l'approssimarsi della citata scadenza,  di
procedere   all'emissione   del    provvedimento    indipendentemente
dall'espressione del parere da parte del Garante; 
 
                              Decreta: 
 
  E' accertato il periodo di  irregolare  funzionamento  dell'Ufficio
provinciale di  Bari  -  Servizi  di  Pubblicita'  Immobiliare  nella
giornata del 19 dicembre 2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Bari, 30 gennaio 2012 
 
                                      Il direttore regionale: Panetta