GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012 

Autorizzazione al trasferimento  di  dati  personali  dal  territorio
dello  Stato  verso  lo  Stato  d'Israele.  (Deliberazione  n.   23).
(12A01763) 
(GU n.48 del 27-2-2012)

 
 
 
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, in presenza del prof.  Francesco  Pizzetti,
presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.  Giuseppe  Fortunato,
componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; 
  Visto l'art. 25, paragrafi 1 e  2,  della  direttiva  95/46/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui  i
dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente
all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca  un  livello  di
protezione adeguato, secondo quanto  previsto  nel  paragrafo  2  del
medesimo articolo; 
  Visto il paragrafo 6 del medesimo  art.  25  secondo  il  quale  la
Commissione europea puo' constatare che un paese terzo garantisce  un
livello di protezione adeguato ai sensi del citato  paragrafo  2,  ai
fini della tutela della vita privata o dei diritti e  delle  liberta'
fondamentali della persona; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 31 gennaio 2011 n.
2011/61/UE  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee L 27/39 del 1° febbraio 2011), con la quale  si  e'  ritenuto
che  lo  Stato  d'Israele,  come  definito  ai  sensi   del   diritto
internazionale, fornisca un adeguato livello di protezione  dei  dati
personali  trasferiti  dall'Unione  europea  per  quanto  attiene  ai
trasferimenti  internazionali   automatizzati   di   dati   personali
dall'Unione europea e, in caso di trasferimenti non automatizzati, ai
dati che siano sottoposti a ulteriore trattamento automatizzato nello
Stato d'Israele; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 della decisione  della  Commissione
che limita l'ambito di applicazione  della  decisione  medesima  allo
Stato d'Israele, non pregiudicando lo status delle alture del  Golan,
della striscia di Gaza, della Cisgiordania e di Gerusalemme  est,  ai
sensi del diritto internazionale; 
  Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le  misure
necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi
del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva; 
  Visto l'art. 44, comma 1, lettera  b)  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati  personali  (decreto  legislativo  n.  196/2003),
secondo il quale il trasferimento dei dati  personali  diretto  verso
paesi non appartenenti all'Unione europea puo'  avvenire  quando  sia
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato  individuate  con  le  decisioni  della  Commissione
previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e  26,  paragrafo  4,  della
direttiva 95/46/CE; 
  Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario  per
l'applicazione della decisione della Commissione  in  conformita'  al
citato art. 44, comma 1, lettera b); 
  Ritenuto che le norme vigenti nello Stato d'Israele  relative  alla
protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta  dalla
Commissione   europea,   prevedono    garanzie    per    i    diritti
dell'interessato che, in conformita' al  diritto  comunitario,  vanno
ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lettera b); 
  Visto l'art. 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti
delle autorita' di garanzia  degli  Stati  membri  sulla  liceita'  e
correttezza dei trasferimenti, anche in relazione a  quanto  previsto
dall'art.  4  della  direttiva   95/46/CE   sul   diritto   nazionale
applicabile; 
  Ritenuta la necessita' di  assicurare  ulteriore  pubblicita'  alla
predetta  decisione  della  Commissione  europea  disponendo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  in
allegato alla presente autorizzazione; 
  Vista la documentazione d'ufficio; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi  dell'art.  15  del  regolamento  del  Garante,  n.
1/2000; 
  Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante: 
 
  1. fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali,  autorizza  i
trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato  verso  lo
Stato d'Israele, in  conformita'  alla  decisione  della  Commissione
europea del 31 gennaio 2011, n.  2011/61/UE  e  nei  limiti  da  essa
previsti; 
  2. si riserva, in conformita' alla normativa comunitaria, al Codice
in materia di protezione  dei  dati  personali  e  all'art.  3  della
decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli  sulla
liceita' e correttezza  dei  trasferimenti  di  dati  e  di  adottare
eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento; 
  3.  dispone  la   trasmissione   del   presente   provvedimento   e
dell'allegata decisione della Commissione  all'Ufficio  pubblicazione
leggi  e  decreti  del  Ministero  della   giustizia   per   la   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2012 
 
                                              Il Presidente: Pizzetti 
Il relatore: Fortunato