MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 gennaio 2012 

Riconoscimento, alla sig.ra Elisabetta Marchese, di titolo di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (12A01973) 
(GU n.46 del 24-2-2012)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza  della  sig.ra  Elisabetta  Marchese,  nata  il  1°
novembre 1982 a Potenza, cittadina italiana, diretta ad ottenere,  ai
sensi  dell'art.  16  del  decreto  legislativo   n.   206/2007,   il
riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente sig.ra Marchese e' in  possesso  del
titolo accademico ottenuto nel settembre 2007  in  Italia  presso  la
Universita' degli studi Roma Tre; 
  Considerato che la  medesima  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato  che  il  Ministerio  dell'educacion  spagnolo,  avendo
accertato  il  superamento  degli  esami  previsti,  ha   certificato
l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritta  all'«Ilustre
Colegio de Abogados» di Salamanca (Spagna) come non esercente; 
  Considerato  pertanto  che  la  richiedente  e'  in  possesso   dei
requisiti  per  l'accesso  alla  professione  in  Spagna,  ai   senso
dell'art. 13.1  della  direttiva  2005/36/CE,  come  attestato  dalla
Autorita' competente spagnola; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  pareri   ed   atti
giudiziari che consentano di verificare  la  capacita'  professionale
pratica del medesimo,  oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie
essenziali al fine dell'esercizio della professione  di  avvocato  in
Italia; 
  Vista le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 27 ottobre 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra  Elisabetta  Marchese,  nata  il  1°  novembre  1982  a
Potenza, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo  professionale
di «abogado» quale titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere  e
di  un  atto  giudiziario  sulle  seguenti  materie,  a  scelta   del
candidato: diritto civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale; 
    b) unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questa  indicato  nella
domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessata     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
    Roma, 30 gennaio 2012 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano