ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2012 

Disposizioni di protezione civile  concernenti  l'invio  di  mezzi  e
materiali nel territorio della Repubblica di Bulgaria  colpito  dagli
eventi alluvionali verificatisi nel corso della prima decade del mese
di febbraio 2012. (Ordinanza n. 4006). (12A02490) 
(GU n.54 del 5-3-2012)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  14
febbraio  2012,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
criticita' in conseguenza dei gravi eventi  alluvionali  verificatisi
in Bulgaria nel corso della prima decade del mese di febbraio 2012; 
  Considerato  che  lo  Stato  italiano  nell'ambito  del  Meccanismo
comunitario di  Protezione  civile,  istituito  presso  la  Direzione
generale  aiuti  umanitari  e  protezione  civile  della  Commissione
europea, ai sensi della decisione del Consiglio  dell'Unione  europea
n. 792 dl 23 ottobre 2001 e seguenti  modificazioni,  partecipa  alle
attivita' di assistenza reciproca tra gli Stati  membri  in  caso  di
emergenze e calamita' naturali; 
  Visto l'accordo di cooperazione e collaborazione tra la  Repubblica
italiana e la Repubblica bulgara, siglato a  Sofia  il  15  settembre
2010 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri della  Repubblica  italiana  ed  il  Ministero
dell'interno della Repubblica bulgara, che, tra l'altro,  all'art.  2
prevede l'assistenza  reciproca  in  caso  di  calamita'  naturali  o
connesse con l'attivita' dell'uomo; 
  Considerate le eccezionali condizioni  meteo-climatiche  che  nelle
ultime  settimane  stanno  interessando  i  Paesi   dell'Europa,   in
particolare orientale, determinando ovunque situazioni di  criticita'
diffusa, che hanno indotto la Direzione generale  aiuti  umanitari  e
protezione  civile  della  Commissione  europea  all'attivazione  del
Meccanismo europeo di Protezione civile; 
  Considerato che nel corso della prima decade del mese  di  febbraio
2012 il territorio della Bulgaria e' stato investito  da  eccezionali
precipitazioni piovose e nevose  e  che,  come  conseguenza  di  tali
eccezionali  eventi  il  cedimento  degli  argini   del   bacino   di
contenimento della diga  di  Ivanovo  ha  causato  l'inondazione  del
villaggio di Biser, nonche' la morte di diverse persone, per  cui  e'
stato proclamato lo stato di emergenza; 
  Considerato che altri insediamenti della zona sono  minacciati  dal
rischio di un secondo cedimento del muro della  diga  Ivanovo  sempre
nei pressi del paese di Biser e che altre due  dighe  (Ivaylovgrad  e
Studen Kladenets) sono al limite di capienza; 
  Considerata la permanenza di  una  diffusa  situazione  di  rischio
connessa al perdurare di previsioni meteorologiche avverse; 
  Considerato che la Repubblica di Bulgaria ha indirizzato  ai  Paesi
europei  una  richiesta  di  assistenza  attraverso  il  sistema   di
interscambio  di  informazioni  ed  allerta  tra  le   Autorita'   di
protezione  civile  europee,  Common  Emergency   Communication   and
Information System (CECIS); 
  Ravvisata la necessita' di corrispondere alla  richiesta  formulata
dalla  Repubblica  di  Bulgaria  attraverso  l'invio   di   materiali
necessari per fronteggiare la situazione emergenziale in argomento; 
  Ritenuto di dover adottare ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad
evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e
a cose, anche contribuendo con beni e materiali alla  predisposizione
in loco dei necessari interventi atti a fronteggiare l'emergenza; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nel quadro  delle  iniziative  in  favore  della  Repubblica  di
Bulgaria colpita dagli  eventi  alluvionali  verificatisi  nel  corso
della prima decade del mese di  febbraio  2012,  in  adempimento  dei
doveri di cooperazione internazionale per fronteggiare situazioni  di
rischio e di emergenza, il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad  assumere  le
iniziative volte a  supportare  le  Autorita'  di  protezione  civile
bulgare. 
  2. A tal fine, il Dipartimento e'  autorizzato  a  fornire  beni  e
materiali per assicurare tutela alle popolazioni colpite dagli eventi
calamitosi, anche in deroga all'art. 14 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254,  nonche'  ad  inviare  due
unita' di personale del  Dipartimento  della  protezione  civile  per
assicurare la  massima  funzionalita'  delle  strutture  alloggiative
fornite. 
  3.  Agli  oneri  connessi  all'attuazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 9.018,00, si provvede  a  carico  disponibilita'
del Fondo della protezione civile. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 febbraio 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti