MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA GRANDI OPERE

COMUNICATO

Linee guida per  i  controlli  antimafia  indicate  dal  Comitato  di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito nella legge 24 giugno 2009,  n.  77,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori  interventi
urgenti di Protezione civile.». (Deliberazione  C.C.A.S.G.O.  del  26
aprile 2012). (12A02624) 
(GU n.56 del 7-3-2012)

 
1. Tracciabilita'  finanziaria  delle  erogazioni  e  concessioni  di
provvidenze pubbliche. 
    Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
ottobre 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  25  gennaio
2012,  n.  20,  concernente  «Interventi  urgenti  in  favore   delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel
mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni urgenti  di  protezione
civile», sono state definite le  modalita'  attuative  dell'art.  16,
comma 5, del decreto-legge n. 39/2009,  nel  testo  convertito  dalla
legge n. 77/2009, secondo il quale con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri e' disciplinata la tracciabilita'  dei  flussi
finanziari relativi alle  erogazioni  e  concessione  di  provvidenze
pubbliche (con riferimento agli interventi direttamente eseguiti  dai
privati e per la cui esecuzione non trovano applicazione le procedure
di evidenza pubblica), nonche' vengono dettate disposizioni in merito
alla costituzione e tenuta degli elenchi dei fornitori  e  prestatori
di servizi per i  quali  non  sussiste  il  rischio  di  inquinamento
mafioso (cosiddette white list). 
    Come e' noto, in considerazione dell'imminente avvio  della  fase
della  ricostruzione  pesante  che  avrebbe   portato   al   maggiore
coinvolgimento delle imprese locali operanti nel ciclo degli inerti e
in altre attivita' considerate permeabili al rischio di  inquinamento
criminale, il CCASGO, con l'edizione delle linee guida del 12  agosto
e del 31 dicembre 2010, ha dettato, per entrambi gli  ambiti  citati,
specifiche disposizioni  di  cautela  antimafia,  onde  far  si'  che
l'avvio degli interventi, pubblici e privati,  potesse  avvalersi  di
misure speditive in grado di mitigare il suddetto rischio. 
    Ora, tenuto conto dell'adozione del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui trattasi,  si  pone  la  necessita'  di
fornire  alle  prefetture  interessate  indicazioni  operative  circa
l'applicazione delle predette linee-guida alla luce del  sopravvenuto
provvedimento. 
    In primo luogo, va osservato come il decreto del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri  tenga  conto  delle  linee-guida  di  questo
comitato, citandole espressamente nelle premesse e facendone  oggetto
di una  previsione,  contenuta  nell'art.  2,  comma  4,  in  cui  si
stabilisce  che  alle  erogazioni  e   concessioni   di   provvidenze
pubbliche, gia' disposte alla data di entrata in vigore dello  stesso
decreto,  continuano  ad  applicarsi  le  previsioni  contenute   nei
richiamati atti di indirizzo del C.C.A.S.G.O. 
    Cio' chiarito, va ricordato anche come  lo  stesso  art.  16  del
decreto-legge n. 39/2009,  al  comma  4,  abbia  conferito  a  questo
comitato il compito di definire le linee-guida  antimafia  per  tutti
gli interventi pubblici. Nelle premesse della  terza  edizione  delle
linee-guida (31 dicembre 2010)  sono  state  nondimeno  enunciate  le
motivazioni per le quali, su sollecitazione  delle  stesse  autorita'
regionali  preposte  alla  erogazione  dei  benefici,  e'   risultato
necessario  disporre  ulteriori  cautele  allo  scopo  di   conferire
omogeneita' ai controlli antimafia ed evitare  che  l'elargizione  di
risorse pubbliche destinate alle attivita' di  ricostruzione  privata
venisse a rappresentare un punto di vulnerabilita'  del  sistema,  in
quanto costituente un'area non adeguatamente presidiata. 
    In merito a tale aspetto, le citate  linee-guida  hanno  disposto
che per gli interventi in  questione  il  privato  abbia  l'onere  di
indicare all'amministrazione concedente il conto corrente, bancario o
postale (tale da considerarsi, dunque, conto dedicato, ancorche'  non
in via esclusiva), su cui  far  affluire  le  contribuzioni  a  fondo
perduto,  impegnandosi,  altresi',  a  eseguire  ogni  pagamento   di
qualsiasi importo in favore dell'appaltatore con strumenti finanziari
atti  a  garantire  la  piena  tracciabilita'   dell'operazione.   Si
rammenta, altresi', che nel citato  documento  d'indirizzo  e'  stato
anche  chiarito  che  la  piena  tracciabilita'   puo'   considerarsi
garantita attraverso l'esclusivo utilizzo del bonifico in cui si  da'
indicazione  del  CUP  assegnato   all'intervento.   Peraltro,   tali
indicazioni operative, definite in sede  di  comitato  con  l'ausilio
dell'UIF della  Banca  d'Italia,  sono  state  considerate  un  utile
sussidio  anche  dall'Autorita'  per  la  vigilanza   sui   contratti
pubblici, che ne ha fatto espressa menzione nella determinazione  del
4 luglio 2011 in materia di tracciabilita' finanziaria. 
    Nelle linee-guida del 31  dicembre  2010,  tuttavia,  sono  stati
anche  considerati,  ai  fini  della  tracciabilita'  finanziaria,  i
pagamenti  effettuati  dall'appaltatore  verso  gli  operatori  della
filiera. In proposito, il documento  di  indirizzo  del  C.C.A.S.G.O.
prevede che venga inserita nei contratti di appalto  la  clausola  di
tracciabilita' con la quale l'appaltatore si impegna  ad  eseguire  i
pagamenti a valle con le stesse modalita' di  trasparenza.  All'uopo,
si rinvia allo schema di contratto-tipo di  appalto-  pubblicato  sul
sito istituzionale del commissario  delegato  per  la  ricostruzione,
Presidente della Regione Abruzzo - in cui e' contenuta tale clausola.
Tale schema di contratto-tipo e' stato messo a punto, peraltro, dalla
struttura tecnica di missione che opera  presso  il  predetto  organo
straordinario, dopo averne concordato i contenuti con il C.C.A.S.G.O. 
    Inoltre, le citate linee-guida  prevedono  che  l'amministrazione
concedente, nell'esercizio dei poteri di autotutela,  si  riservi  la
facolta' di revocare, in tutto o in  parte,  il  beneficio  economico
concesso nel caso in cui  il  privato  destinatario  del  contribuito
abbia omesso di osservare o  non  abbia  correttamente  osservato  le
procedure di trasparenza finanziaria.  Nel  caso  in  cui  invece  la
violazione  sia  stata  commessa  dall'appaltatore,  le   linee-guida
stabiliscono che il privato,  ai  sensi  dell'art.  1456  del  codice
civile sia  legittimato  all'attivazione  della  clausola  risolutiva
espressa inserita nel contratto di appalto nell'ambito della suddetta
clausola di tracciabilita'. 
    A questo proposito, va sottolineato che l'art. 2,  comma  4,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  18  ottobre  2011
prevede  espressamente  che  alle  erogazioni  gia'  disposte   prima
dell'entrata in vigore di quel provvedimento continuano ad applicarsi
le previsioni recate dalle linee guida del 31 dicembre 2010. 
    Si tratta di una norma di diritto intertemporale  -  da  leggersi
anche in sistema con il precedente comma 3 - che mira  opportunamente
a regolare le situazioni insorte prima del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ma che non si sono ancora esaurite. 
    Nulla, invece, viene  espressamente  stabilito  dal  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  merito  alle  procedure
definite  nelle   linee-guida   negli   aspetti   sopra   richiamati,
concernenti la perdita totale o  la  revoca  parziale  del  beneficio
economico, nonche'  la  tracciabilita'  finanziaria  degli  operatori
della filiera, sicche' si pone il problema pratico di stabilire  cosa
avvenga per le concessioni ed erogazioni  finanziarie  disposte  dopo
l'entrata in vigore del provvedimento. 
    Al riguardo, si puo' esprimere l'avviso che  per  tali  specifici
aspetti, in quanto non oggetto di diretta  disciplina  da  parte  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  resti  possibile
per le amministrazioni concedenti, per i privati  beneficiari  e  per
gli operatori  interessati  continuare  ad  osservare  anche  per  le
erogazioni e  concessioni  disposte  dopo  l'entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  le  concorrenti
previsioni integrative dettate con le  linee-guida  del  31  dicembre
2010, non rinvenendosi, nell'applicazione delle  due  diverse  fonti,
alcuna forma di contraddizione sul piano precettivo. 
    Appare conseguenziale, infine,  che  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria introdotta dall'art. 58, comma 1, del decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231, si  applichi  alle  violazioni  riguardanti
l'impiego delle erogazioni  e  concessioni  avvenuto  successivamente
all'entrata in vigore del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o con riferimento a transazioni finanziarie  di  un  importo
pari o superiore a  quello  stabilito  dall'art.  49,  comma  1,  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (attualmente fissato  in
1.000 euro). 
2.Elenchi dei fornitori e prestatori di servizi. 
    Con riferimento alla disciplina degli  elenchi  dei  fornitori  e
prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso,
occorre in primo luogo precisare, sul piano oggettivo, che l'allegato
1 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  individua
tipologie di attivita' che coincidono, in parte, con quelle che  sono
state oggetto di intervento con la seconda edizione delle linee-guida
per l'Abruzzo del 12 agosto 2010. 
    Ad esempio, per  quanto  riguarda  gli  inerti,  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  stabilisce  che  gli  elenchi
vanno  costituiti  per  le  attivita'  di  estrazione,  fornitura   e
trasporto  (vedasi  lettera  c)  dell'allegato  1  al   decreto   del
Presidente del Consiglio dei  Ministri).  Nelle  linee-guida  del  12
agosto 2010, sempre con riferimento agli inerti, vengono invece prese
in considerazione separatamente l'attivita' di estrazione  (esercizio
di cava) e quella di fornitura, non quella di trasporto. Pertanto, ai
fini dell'applicazione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri occorrera' che gli attuali elenchi siano rimodulati da parte
delle competenti prefetture,  aggregando  le  diverse  attivita'  che
andranno cosi' a costituire un unico elenco  imprenditoriale  in  cui
potranno, peraltro, anche  chiedere  di  essere  iscritti,  nel  caso
specifico degli inerti, gli operatori addetti al solo trasporto. 
    Cio' sottende che, in seguito all'entrata in vigore  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, le prefetture  interessate
comunicheranno agli operatori  inseriti  nelle  liste,  di  cui  alle
linee-guida del 12 agosto 2010,  che  hanno  facolta'  di  presentare
istanza di iscrizione negli  elenchi  da  istituire  ai  sensi  dello
stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  secondo  le
modalita' ivi specificate dall'art. 4, comma 1. 
    Non si  pone  alcun  problema  applicativo,  invece,  per  quelle
attivita' che siano state ex  novo  introdotte  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, come quelle  di  fornitura  di
ferro lavorato, autotrasporto  conto  terzi  e  di  guardiani  a  dei
cantieri. 
    Su piano soggettivo, il decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri prevede all'art. 3,  comma  1,  che  negli  elenchi  possono
iscriversi (il che dunque depone nel senso della non  obbligatorieta'
dell'iscrizione)  le  imprese  esercenti  le  attivita'   specificate
nell'allegato 1 nei cui confronti siano state effettuate le verifiche
previste dalla legislazione antimafia. Al comma 2 si precisa  che  le
verifiche  miranti  ad  accertare  l'insussistenza  delle  condizioni
ostative di cui all'art. 10, comma  7,  lettere  a),  b)  e  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  252/1998,  sono  eseguite
dal prefetto della provincia in cui  ha  sede  l'impresa  interessata
all'iscrizione. 
    Ne discende che negli elenchi che dovranno essere  costituiti  ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso le
prefetture delle tre province del «cratere sismico» (L'Aquila, Teramo
e Pescara) possono anche iscriversi imprese che  non  hanno  sede  in
nessuna  delle  citate  province  interessate  dagli  interventi   di
ricostruzione post-sisma,  diversamente  dalle  previsioni  contenute
nelle linee-guida che hanno limitato l'iscrizione alle  sole  imprese
che hanno sede nel territorio. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri l'iscrizione e' disposta dal prefetto che riceve  l'istanza,
il quale esegue le verifiche anche attivando il  prefetto  competente
se l'impresa abbia sede in altra provincia. 
    Si puntualizza che tale ultima  autorita'  dovra'  effettuare  le
verifiche in  questione  secondo  criteri  operativi  di  particolare
incisivita'. 
    A questo proposito si sottolinea l'importanza che: 
      come sempre,  siano  coinvolti  nell'istruttoria  i  competenti
uffici e comandi territoriali delle Forze  di  polizia  a  competenza
generale, nonche' il centro operativo DIA di riferimento; 
      gli esiti dell'istruttoria svolta formino oggetto di analisi da
parte del gruppo interforze che potra' cosi' fornire  un  apporto  al
prefetto  della  provincia  in  cui  e'  ubicata   la   sede   legale
dell'impresa. 
    Inoltre,  per  non  disperdere  il  principio  di  concentrazione
informativa,  di  cui  si  era  gia'  rilevata  la  necessita'  nelle
linee-guida del  12  agosto  2010  (vedasi  a  pagina  13  del  testo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  s.o.
n.186),  le  risultanze  cosi'  acquisite  dalla   prefettura   della
provincia  dove  ha  sede  legale  l'impresa  andranno  integralmente
trasmesse alla prefettura  del  «cratere  sismico»  che  ha  ricevuto
l'istanza. 
    La prefettura dell'Aquila, anche su richiesta delle prefetture di
Pescara e Teramo, potra' coinvolgere nell'iter istruttorio  il  GICER
per eventuali contributi di analisi o di approfondimento informativo. 
    Concluso l'iter istruttorio, la prefettura del «cratere  sismico»
che ha ricevuto l'istanza potra' disporre l'iscrizione dell'operatore
economico ovvero, qualora emergano situazioni  di  controindicazione,
il rigetto dell'istanza, come previsto  dall'art.  4,  comma  4,  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  18  ottobre
2011. 
    Dell'avvenuta iscrizione o del rigetto la prefettura del «cratere
sismico» provvedera', inoltre, a darne comunicazione sia  all'impresa
interessata, sia alla prefettura nella cui provincia  e'  ubicata  la
sede legale della medesima impresa, conformemente  alle  disposizioni
dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri. 
    L'art. 5 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
detta  specifiche  disposizioni  per  la  revisione  periodica  degli
elenchi in questione, secondo un procedimento connotato da tratti  di
accentuata dinamicita' che consentano di tenere conto in progress dei
possibili  elementi  di  rilievo  riguardanti  la  vita  dell'impresa
stessa. 
    In questo senso, si inquadra la previsione del comma 4 che pone a
carico delle ditte iscritte  l'obbligo  di  segnalare  le  variazioni
degli assetti proprietari e gestionali intervenuti durante il periodo
di iscrizione. 
    Per  il  buon  funzionamento  di  tale  sistema  e'   necessario,
nell'ottica del  modello  a  «rete»  di  monitoraggio  postulato  dal
decreto ministeriale 14 marzo 2003, un approccio proattivo  non  solo
da parte delle prefetture del «cratere»,  ma  anche  da  parte  delle
prefetture nelle  cui  circoscrizioni  le  ditte  iscritte  hanno  la
propria sede legale. 
    In questo senso, appare fondamentale che queste ultime  segnalino
alla prefettura presso cui e'  iscritto  l'operatore  economico  ogni
situazione di possibile  rilievo  a  fini  antimafia,  tra  le  quali
riveste una primaria importanza l'eventuale adozione di provvedimenti
interdittivi  e,  fino  a   quando   previste,   delle   informazioni
«atipiche». 
    Va osservato che ai fini dell'iscrizione le  linee-guida  del  12
agosto 2010 hanno dato rilievo  anche  all'assenza,  a  carico  della
persona fisica o giuridica, dell'annotazione nominativa nei  registri
anche informatici di cui all'art. 34 della  legge  n.  55/1990,  come
modificato dall'art.  2,  comma  8,  della  legge  n.  94/2009.  Tale
annotazione da' contezza dell'avvio degli  accertamenti  personali  o
patrimoniali che siano  stati  disposti  dai  soggetti  titolari  del
potere di proposta di applicazione  di  una  misura  di  prevenzione;
sicche', attraverso il richiamo a tale disposizione, si realizza,  in
concreto, una forma di anticipazione della soglia difensiva. 
    L'accertamento di tale  elemento,  costituito  dalla  assenza  di
annotazione, non condiziona l'iscrizione negli  elenchi  disciplinati
con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri.  Cio'  in
quanto quest'ultimo provvedimento non ne fa menzione nelle  verifiche
previste  dall'art.  3,  comma  2.  Ne  deriva  che  la  presenza  di
un'eventuale  annotazione,  che  andra'  comunque   verificata,   non
costituira' elemento ostativo  ai  fini  dell'iscrizione.  Nondimeno,
trattandosi di  una  situazione  altamente  sintomatica,  i  relativi
sviluppi andranno  costantemente  monitorati  ai  fini  di  eventuali
provvedimenti di cancellazione che in questo  caso,  essendo  fondati
sulla sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi  di  iscrizione,
potranno  intervenire  anche  prima  dei  termini   della   revisione
periodica di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri allo scopo di non ingenerare  infondati  affidamenti  da
parte di terzi.