DECRETO 22 febbraio 2012 

Riconoscimento, alla sig.ra Romanelli Rossella, di titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (12A02718) 
(GU n.67 del 20-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 49)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE 
 
  VISTA l'istanza di ROMANELLI Rossella, nata il 14.7.1973 a  Napoli,
cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.
lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui  e'
in  possesso  ai  fmi  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di "avvocato"; 
  VISTI gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione  di  avvocato;  CONSIDERATO  che  la  richiedente  e'  in
possesso del titolo  accademico  Laurea  in  Giurisprudenza  ottenuto
presso l'Universita' di Pisa in data 15.12.2004; 
  CONSIDERATO che l'interessata ha  inoltre  prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica  in  Italia  come  risulta  da
attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Pisa il 10.11.2007; 
  CONSIDERATO, altresi', che l'interessata ha prodotto l'attestazione
della Corte d'Appello di Firenze di avere superato le  prove  scritte
per l'esame di abilitazione alla professione forense; 
  CONSIDERATO che la  medesima  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
26.4.2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella
risoluzione del  2.7.2010,  ha  certificato  l'omologa  della  laurea
italiana a quella corrispondente spagnola; 
  CONSIDERATO che l'istante ha documentato di  essere  iscritta  all'
"Ilustre colegio de Abogados" di Madrid dal 27.5.2011; 
  CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  CONSIDERATO che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che "se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale"; 
  RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo  analogo"  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza del percorso  formativo  acquisito  dalla  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
  RITENUTO che il superamento della prova scritta dell'esame di stato
per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai
fini di una  riduzione  della  misura  compensativa,  considerata  la
inscindibilita' dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e
orale; 
  RITENUTO in effetti che tale esame di stato costituisce un "unicum"
che puo' essere preso in considerazione solo nella  complessita'  del
suo risultato fmale, che consente  di  riscontrare  il  possesso  dei
requisiti minimi necessari all'esercizio della professione; 
  RITENUTO pertanto che  ai  richiedenti  che  abbiano  superato  gli
scritti dell'esame di  stato  in  Italia  vada  applicata  la  misura
compensativa che prevede anche la  prova  scritta,  oltre  all'orale,
considerata  la  sua  imprescindibilita'  al  fine  di  una  corretta
valutazione della professionalita' dei richiedenti stessi. 
  RITENUTO,  pertanto,  che  non  sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale del richiedente; 
  RITENUTO, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  VISTE le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 27.10. 2011; 
  CONSIDERATO il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
 
                               DECRETA 
 
  Alla  Sig.ra  ROMANELLI  Rossella,  nata  il  14.7.1973  a  Napoli,
cittadina italiana, e' il riconosciuto il titolo di "abogado", di cui
in premessa, quale titolo valido per  l'iscrizione  all'  albo  degli
"avvocati". 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
  a) Una  prova  scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
  b) Unica  prova  orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando il presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia alla richiedente  al  recapito  indicato  nella  domanda.  La
commissione rilascia all'interessata  certificazione  dell'  avvenuto
superamento  dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo   degli
avvocati. 
  Roma, 24 gennaio 2012 
 
                                     IL DIRETTORE GENERALE: SARAGNANO