DECRETO 14 marzo 2012 

Riconoscimento, al sig. Bianchet Sandro, di titolo di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(12A02723) 
(GU n.67 del 20-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 49)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE 
 
  VISTA l'istanza del sig.  BIANCHET  Sandro  nato  il  24.10.1972  a
Conegliano,  cittadino  italiano,  diretta  ad  ottenere,  ai   sensi
dell'art. 16 del d. lgs. n.  206/07,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di "avvocato"; 
  VISTI gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;  VISTO  il  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva  n.
2005/36/CE del 7  settembre  2005  relativa  a  riconoscimento  delle
qualifiche professionali; 
  VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
  CONSIDERATO che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
laurea in  Giurisprudenza  ottenuto  in  data  22.10.2001  presso  la
Universita' degli studi di Parma; 
  CONSIDERATO che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  CONSIDERATO, inoltre, che l'interessato ha prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica in  Italia  come  risulta  dal
certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine  degli  avvocati  di
Treviso in data 2.3.2011; 
  CONSIDERATO, altresi', che l'interessato ha prodotto l'attestazione
della Corte d'Appello di Venezia di avere superato le  prove  scritte
per l'esame di abilitazione alla professione forense; CONSIDERATO che
il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 7.4.2011,  avendo
accertato  il  superamento  degli  esami  previsti,  ha   certificato
l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  CONSIDERATO che ha documentato di  essere  iscritto  all'  "Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid" dal 27.5.2011; 
  CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  CONSIDERATO che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che "se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale"; 
  RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo  analogo"  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
  RITENUTO che il superamento della prova scritta dell'esame di stato
per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai
fmi di  una  riduzione  della  misura  compensativa,  considerata  la
inscindibilita' dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e
orale; 
  RITENUTO in effetti che tale esame di stato costituisce un "unicum"
che puo' essere preso in considerazione solo nella  complessita'  del
suo risultato fmale, che consente  di  riscontrare  il  possesso  dei
requisiti minimi necessari all'esercizio della professione; 
  RITENUTO pertanto che  ai  richiedenti  che  abbiano  superato  gli
scritti dell'esame di  stato  in  Italia  vada  applicata  la  misura
compensativa che prevede anche la  prova  scritta,  oltre  all'orale,
considerata  la  sua  imprescindibilita'  al  fine  di  una  corretta
valutazione della professionalita' dei richiedenti stessi. 
  RITENUTO,  pertanto,  che  non  sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fmi di colmare  la  differenza
sostanziale di preparazione 
  richiesta   dall'ordinamento   italiano   per   l'esercizio   della
professione di avvocato rispetto a quella acquisita  dall'interessata
e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale del
richiedente; 
  RITENUTO, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  VISTE le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 27 ottobre 2011; 
 
                               DECRETA 
 
  Al sig. BIANCHET Sandro nato il 24.10.1972 a Conegliano,  cittadino
italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di "abogado"  quale
titolo valido per l'iscrizione  all'  albo  degli  "avvocati".  Detto
riconoscimento e' subordinato al  superamento  della  seguente  prova
attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
  a) Una  prova  scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
  b) Unica  prova  orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
  Roma, 14 marzo 2012 
 
                                     IL DIRETTORE GENERALE: SARAGNANO