DECRETO 22 febbraio 2012 

Riconoscimento, alla sig.ra Torti  Francesca,  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (12A02724) 
(GU n.67 del 20-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 49)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE 
 
  VISTA l'istanza di TORTI Francesca nata il 28.11.1971 a Colleferro,
cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.
lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui  e'
in  possesso  ai  fmi  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di "avvocato"; VISTI gli articoli 1 e 8  della  legge  29
dicembre 1990 n.  428,  recante  disposizioni  per  l'adempimento  di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
  CONSIDERATA la pronuncia della Corte di Giustizia  del  29  gennaio
2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo
cui non puo' essere riconosciuto un titolo  professionale  rilasciato
da  un'autorita'  di  uno  stato  membro  che  non  sanzioni   alcuna
formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro  e
non si fondi ne' su di un esame ne'  di  un'esperienza  professionale
acquisita in detto stato membro; 
  CONSIDERATO che nella fattispecie la richiedente e' in possesso del
titolo accademico laurea in  Giurisprudenza  del  6.12.2000  ottenuto
presso l' Universita' degli Studi "Tor Vergata" di Roma; 
  CONSIDERATO che la  medesima  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata ha prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica in  Italia  come  risulta  dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri  attestato  in  data
24.9.2003; 
  CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
10.3.2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella
risoluzione del 31.5.2010,  ha  certificato  l'omologa  della  laurea
italiana a quella corrispondente spagnola; 
  CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta all'  "Il  lustre
col legi d' Advocats de Barcelona" dal 28.3.2011; 
  CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  CONSIDERATO che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che "se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale"; 
  RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo  analogo"  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza del percorso  formativo  acquisito  dalla  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
  RITENUTO che il superamento della prova scritta dell'esame di stato
per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai
fini di una  riduzione  della  misura  compensativa,  considerata  la
inscindibilita' dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e
orale; 
  RITENUTO in effetti che tale esame di stato costituisce un "unicum"
che puo' essere preso in considerazione solo nella  complessita'  del
suo risultato finale, che consente di  riscontrare  il  possesso  dei
requisiti minimi necessari all'esercizio della professione; 
  RITENUTO pertanto che  ai  richiedenti  che  abbiano  superato  gli
scritti dell'esame di stato  in  Italia  vada  applicata  la  inisura
compensativa che prevede anche la  prova  scritta,  oltre  all'orale,
considerata  la  sua  imprescindibilita'  al  fine  di  una  corretta
valutazione della professionalita' dei richiedenti stessi. 
  RITENUTO,  pertanto,  che  non  sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale del richiedente; 
  RITENUTO, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  VISTE le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 17 novembre 2011; 
 
                               DECRETA 
 
  Alla Sig.ra  TORTI  Francesca  nata  il  28.11.1971  a  Colleferro,
cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
"Advocat" di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all' albo degli "avvocati". 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
  a) Una  prova  scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
  b) Unica  prova  orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente  per  essere   ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce  su
convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di  esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e  del
calendario fissato per  le  prove  e'  data  immediata  notizia  alla
richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessata   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
  Roma, 22 febbraio 2012 
 
                                     IL DIRETTORE GENERALE: SARAGNANO