DECRETO 22 febbraio 2012 

Riconoscimento, alla sig.ra Reichegger Alexandra, di titolo di studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (12A02737) 
(GU n.67 del 20-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 49)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE 
 
  VISTA l'istanza  di  REICHEGGER  Alexandra,  nata  il  25.6.1976  a
Bronco, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai  sensi  dell'art.
16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo  professionale
di cui e' in possesso ai iini dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia
della professione di "avvocato"; 
  VISTI gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
  CONSIDERATA la pronuncia della Corte di Giustizia  del  29  gennaio
2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo
cui non puo' essere riconosciuto un titolo  professionale  rilasciato
da  un'autorita'  di  uno  stato  membro  che  non  sanzioni   alcuna
formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro  e
non si fondi ne' su di un esame ne'  di  un'esperienza  professionale
acquisita in detto stato membro; 
  CONSIDERATO che nella fattispecie la richiedente e' in possesso del
titolo accademico "Magistra der  Rechtswissenschaften  del  31.8.2004
che ai sensi della legge 322 del 10.10.2000, riguardante  lo  scambio
tra Italia e Austria sul riconoscimento reciproco di gradi  e  titoli
accademici,  e'  riconosciuto  equipollente  alla  laurea   italiana,
avendo, tra l'altro, sostenuto gli esami di diritto italiano; 
  CONSIDERATO che la  medesima  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata ha prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica in  Italia  come  risulta  dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di  Bolzano  attestato  in  data
2.11.2006; 
  CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
21.12.2010, avendo accertato  il  superamento  degli  esami  previsti
nella risoluzione  del  28.5.2009,  ha  certificato  l'omologa  della
laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  CONSIDERATO che ha documentato di  essere  iscritta  all'  "Ilustre
colegio de Abogados de Jaen" dal 27.1.2011; 
  CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi  dell'art.22,  coinina  secondo,
del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla  professione  di
avvocato il riconosciinento e' subordinato  al  superainento  di  una
prova attitudinale; 
  CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art.  2,  coinina
quinto, che "se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinainento  italiano,  l'esaine  consiste   nell'unica   prova
orale"; 
  RITENUTO che il riferiinento al "percorso formativo analogo"  debba
essere interpretato nel senso che la  liinitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello  previsto  dal  nostro  ordinainento,  attualinente
basato sui tre presupposti fondainentali della laurea, del periodo di
tirocinio e del superainento dell'esaine di abilitazione; 
  RITENUTO,  pertanto,  che  non  sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale del richiedente; 
  RITENUTO che non  si  debba  attribuire  rilevanza  ai  certificati
attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia; 
  RITENUTO, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  VISTE le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 17.11.2011; 
 
                               DECRETA 
 
  Alla Sig.ra REICHEGGER Alexandra,  nata  il  25.6.1976  a  Brunico,
cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
"Abogado" di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all' albo degli "avvocati". 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
  a) Una  prova  scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
  b) Unica  prova  orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessata   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
  Roma, 22 febbraio 2012 
 
                                     IL DIRETTORE GENERALE: SARAGNANO