MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 febbraio 2012 

Revoca del prodotto fitosanitario MET contenente la  sostanza  attiva
fluroxypyr  approvata  con  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
736/2011 della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(12A02912) 
(GU n.67 del 20-3-2012)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la direttiva 2000/10/CE recepita con decreto  ministeriale  8
agosto  2001,  che  ha  iscritto  nell'allegato  I  della   direttiva
91/414/CEE la sostanza attiva fluroxypyr, fino al 30 novembre 2010; 
  Vista la direttiva 2007/21/CE recepita con decreto ministeriale  31
luglio 2007, che ha  prorogato  l'iscrizione  della  sostanza  attiva
fluroxypyr nell'allegato I della direttiva  91/414/CEE,  fino  al  31
dicembre 2011; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   736/2011   della
Commissione  che  ha  rinnovato  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009 l'approvazione della sostanza attiva fluroxypyr, fino al 31
dicembre 2021; 
  Considerato che per sostenere il rinnovo della sostanza  attiva  in
questione sono stati presentati nuovi dati, oggetto di valutazione da
parte dello Stato membro  relatore,  dell'Autorita'  europea  per  la
sicurezza alimentare e della Commissione europea; 
  Considerato che la nuova relazione di valutazione del rischio della
sostanza attiva fluroxypyr e' stata esaminata collegialmente da parte
degli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la  catena
alimentare e la salute degli animali; 
  Considerato che dalla valutazione  effettuata  e  alla  luce  delle
attuali conoscenze scientifiche e tecniche, e'  necessario  prevedere
alcune condizioni e restrizioni per la sostanza attiva  in  questione
non previste dalla prima iscrizione nell'allegato I  della  direttiva
91/414/CEE; 
  Ritenuto  di  dover  rivedere,  le  autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza  attiva  fluroxypyr,  secondo  le
modalita' e tempi stabiliti dal regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
736/2011 della Commissione  che  ne  ha  disposto  il  rinnovo  della
suddetta sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Ritenuto di dover revocare il prodotto fitosanitario MET  (reg.  n.
13882) in quanto  il  titolare  della  registrazione,  l'Impresa  Dow
Agrosciences Italia S.r.1, non ha ottemperato nei tempi e nelle forme
alle disposizioni stabilite dal  regolamento  di  approvazione  della
sostanza attiva fiuroxypyr; 
 
                              Decreta: 
 
  E' revocato il prodotto il  prodotto  fitosanitario  MET  (reg.  n.
13882)  dell'Impresa  Dow  Agrosciences  Italia  S.r.l.  che  non  ha
ottemperato, nei tempi e nelle forme, alle disposizioni stabilite dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione  che  ha
disposto il rinnovo della sostanza  attiva  fluroxypyr  a  norma  del
regolamento (CE) n. 1107/2009. 
  Il prodotto fitosanitario in questione e' revocato  dalla  data  di
applicazione del suddetto regolamento di esecuzione (UE) n.  736/2011
della Commissione. 
  La commercializzazione, da parte dei titolari delle  autorizzazioni
del prodotto fitosanitario revocato e dei  quantitativi  regolarmente
prodotti fino al momento della revoca, nonche' la  vendita  da  parte
dei rivenditori e/o distributori autorizzati e' consentita per 8 mesi
a partire dalla data di revoca e pertanto fino  al  31  agosto  2012.
L'utilizzo  del  prodotto  fitosanitario  in  questione   e'   invece
consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino
al 31 dicembre 2012. 
  Il titolare  dell'autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario  MET
(reg. n. 13882) e'  tenuto  ad  adottare  ogni  iniziativa  volta  ad
informare i rivenditori e gli utilizzatori dell'avvenuta revoca e del
rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 febbraio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello