MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 marzo 2012 

Riconoscimento, al sig. Ebrahim Peter, di  titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia della  professione  di  ingegnere.
(12A02955) 
(GU n.77 del 31-3-2012)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del Sig. EBRAHIM Peter, nato ad Assiut (Egitto)  il
28.9.1985,  cittadino  egiziano,  diretta  ad  ottenere,   ai   sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1999, n. 394, e successive integrazioni, in  combinato  disposto  con
l'articolo 16 del d. lgs.  206/2007,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  "Ingegnere  civile",  rilasciato  dal   "Sindacato
egiziano degli Ingegneri" de Il  Cairo,  al  quale  e'  iscritto  dal
luglio 2011, ai fini dell'accesso all'albo degli "ingegneri - sezione
B settore civile ambientale e l'esercizio  in  Italia  della  omonima
professione; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6,  norme  di  attuazione
del citato d. lgs. n. 286/98, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti" e successive modifiche; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
conseguito presso la "Universita' di Assiut" nel novembre 2009; 
  Viste le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 17 novembre 2011; 
  Preso atto del conforme parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria; 
  Rilevato  che  sono  emerse  delle  differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
medesima professione e quella di cui e' in  possesso  l'istante,  per
cui e' necessario applicare delle misure compensative; 
  Visto l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31  agosto  1999,  n.  394,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/07; 
  Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno di
lungo periodo rilasciato  a  Milano  in  data  17.5.2011  con  durata
illimitata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998,
come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Al Sig. EBRAHIM  Peter,  nato  ad  Assiut  (Egitto)  il  28.9.1985,
cittadino  egiziano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
"Ingegnere civile" quale titolo valido  per  l'iscrizione  all'  albo
degli  "ingegneri"  -  Sezione  B  settore  civile  ambientale  -   e
l'esercizio della professione in Italia. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al  superamento  di  una  prova
attitudinale scritta e orale, sulla materiadi: Architettura tecnica e
composizione architettonica. 
  Il  candidato  dovra'  presentare  al  Consiglio  nazionale   degli
ingegneri domanda in carta legale, allegando  una  copia  autenticata
del decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la  conoscenza
della materia indicata sopra, si compone di un  esame  scritto  e  un
esame  orale  da  svolgersi  in  lingua  italiana.  L'esame  scritto:
consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni
tecniche concernenti la materia  sopra  individuata.  L'esame  orale:
consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla
materia sopra indicata ed altresi' sulle  conoscenze  di  deontologia
professionale del candidato. 
  A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo  se  abbia
superato, con successo, quello scritto. 
  La  commissione  rilascia  certificazione   all'interessato   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli ingegneri. 
 
    Roma 6 marzo 2012 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano