AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 marzo 2012 

Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  del   medicinale
«Desloratadina Teva  (desloratadina)»  -  autorizzata  con  procedura
centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n.
235/2012). (12A03173) 
(GU n.66 del 19-3-2012)

 
 
 
Regime di rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della  specialita'
medicinale  DESLORATADINA  TEVA  (desloratadina)  -  autorizzata  con
procedura centralizzata europea  dalla  Commissione  Europea  con  la
decisione del 24/11/2011 ed inserita  nel  registro  comunitario  dei
medicinali con i numeri: 
 
EU/1/11/732/001 "5 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (OPA/ALU/PVC)" 7 compresse 
 
EU/1/11/732/002 "5 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (OPA/ALU/PVC)" 10 compresse 
 
EU/1/11/732/003 "5 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (OPA/ALU/PVC)" 14 compresse 
 
EU/1/11/732/004 "5 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (OPA/ALU/PVC)" 20 compresse 
 
EU/1/11/732/005 "5 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (OPA/ALU/PVC)" 21 compresse 
 
EU/1/11/732/006 "5 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (OPA/ALU/PVC)" 28 compresse 
 
EU/1/11/732/007 "5 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (OPA/ALU/PVC)" 30 compresse 
 
EU/1/11/732/008 "5 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (OPA/ALU/PVC)" 40 compresse 
 
EU/1/11/732/009 "5 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (OPA/ALU/PVC)" 50 compresse 
 
EU/1/11/732/010 "5 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (OPA/ALU/PVC)" 60 compresse 
 
EU/1/11/732/011 "5 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (OPA/ALU/PVC)" 90 compresse 
 
EU/1/11/732/012 "5 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (OPA/ALU/PVC)" 100 compresse 
 
EU/1/11/732/013 "5 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
dose unitaria blister (OPA/ALU/PVC)" 50x1 compressa 
 
 
Titolare A.I.C.: TEVA PHARMA B.V. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
   VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; 
 
   VISTO l'art.  48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,n.326  ,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
 
   VISTO il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.245  recante  norme  sull'organizzazione  ed   il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
 
   VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
   VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145 
 
   VISTO il decreto del Ministro della Salute dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
 
   VISTO il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.  254  del  31
ottobre 2009; 
 
   VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537,  concernente  "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art.
8; 
   VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537,  concernente  "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art.
8; 
   VISTO l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
 
   VISTO l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
 
   VISTA la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping"; 
 
   VISTO l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
 
   VISTO il decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
 
   VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che  prevede  la  non
inclusione   per   i   medicinali   equivalenti   delle   indicazioni
terapeutiche non coperte da brevetto; 
 
   VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito  nella
legge 24 giugno 2009, n. 77,  con  il  quale  all'Art.  13  comma  1,
lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per  le  aziende
farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge  23  dicembre
1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo  al  pubblico  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto; 
 
   VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
 
   VISTO il Regolamento n. 726/2004/CE; 
 
   VISTA la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione
delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
 
   VISTA la determinazione AIFA del 3 luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
 
   VISTA la determinazione AIFA  del  27  settembre  2006  pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre
2006 concernente "Manovra per il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata"; 
 
   VISTA la domanda con la quale la ditta TEVA PHARMA B.V. ha chiesto
la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
 
   VISTO il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica
nella seduta del 10/12/2011; 
 
   VISTO il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18
gennaio 2012; 
 
   VISTA la deliberazione n. 9 del 15 febbraio 2012 del Consiglio  di
Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
Generale; 
 
   CONSIDERATO che per la corretta gestione delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                              DETERMINA 
 
                               ART. 1 
         (descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC) 
 
Alla specialita' medicinale DESLORATADINA TEVA (desloratadina)  nelle
confezioni  indicate  vengono  attribuiti  i   seguenti   numeri   di
identificazione nazionale: 
 
Confezione 
"5  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(OPA/ALU/PVC)" 7 compresse AIC N. 041621018/E (in base 10) 17Q5JU (in
base 32) 
 
Confezione 
"5  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(OPA/ALU/PVC)" 10 compresse AIC N. 041621020/E (in  base  10)  17Q5JW
(in base 32) 
 
Confezione 
"5  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(OPA/ALU/PVC)" 14 compresse AIC N. 041621032/E (in  base  10)  17Q5K8
(in base 32) 
 
Confezione 
"5  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(OPA/ALU/PVC)" 20 compresse AIC N. 041621044/E (in  base  10)  17Q5KN
(in base 32) 
 
Confezione 
"5  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(OPA/ALU/PVC)" 21 compresse AIC N. 041621057/E (in  base  10)  17Q5L1
(in base 32) 
 
Confezione 
"5  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(OPA/ALU/PVC)" 28 compresse AIC N. 041621069/E (in  base  10)  17Q5LF
(in base 32) 
 
Confezione 
"5  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(OPA/ALU/PVC)" 30 compresse AIC N. 041621071/E (in  base  10)  17Q5LH
(in base 32) 
 
Confezione 
"5  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(OPA/ALU/PVC)" 40 compresse AIC N. 041621083/E (in  base  10)  17Q5LV
(in base 32) 
 
Confezione 
"5  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(OPA/ALU/PVC)" 50 compresse AIC N. 041621095/E (in  base  10)  17Q5M7
(in base 32) 
 
Confezione 
"5  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(OPA/ALU/PVC)" 60 compresse AIC N. 041621107/E (in  base  10)  17Q5MM
(in base 32) 
 
Confezione 
"5  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(OPA/ALU/PVC)" 90 compresse AIC N. 041621119/E (in  base  10)  17Q5MZ
(in base 32) 
 
Confezione 
"5  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(OPA/ALU/PVC)" 100 compresse AIC N. 041621121/E (in base  10)  17Q5N1
(in base 32) 
 
Confezione 
"5 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  dose  unitaria
blister (OPA/ALU/PVC)" 50x1 compressa 
AIC N. 041621133/E (in base 10) 17Q5NF (in base 32) 
 
INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Desloratadina Teva e' indicato  per  ottenere  sollievo  dai  sintomi
associati a: 
- rinite allergica 
- orticaria 
 
                                ART.2 
           (classificazione ai fini della rimborsabilita') 
 
La  specialita'  medicinale  DESLORATADINA  TEVA  (desloratadina)  e'
classificata come segue: 
 
Confezione 
"5  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(OPA/ALU/PVC)" 7 compresse AIC N. 041621018/E (in base 10) 17Q5JU (in
base 32) 
 
Classe di rimborsabilita' 
C 
 
Confezione 
"5  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(OPA/ALU/PVC)" 20 compresse 
AIC N. 041621044/E (in base 10) 17Q5KN (in base 32) 
Classe di rimborsabilita' 
A Nota 89 
Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
€ 2,68 
Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
€ 5,02 
Validita' del contratto: 
24 mesi 
 
                               ART. 3 
              (classificazione ai fini della fornitura) 
 
La  classificazione  ai   fini   della   fornitura   del   medicinale
DESLORATADINA TEVA (desloratadina) 
e' la seguente: 
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) 
 
                               ART. 4 
                        (Tutela brevettuale) 
 
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e'  esclusivo  responsabile
del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi  al
medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni  normative  in
materia brevettuale. 
Il titolare dell'AIC del farmaco generico  e'  altresi'  responsabile
del pieno rispetto di quanto disposto dall'art.  14  co.2  del  Dlgs.
219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale 
 
                               ART. 5 
                        (disposizioni finali) 
 
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,  e
sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio. 
 
    Roma, 5 marzo 2012 
 
                                          Il direttore generale: Pani