MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 aprile 2012 

Riconoscimento, alla sig.ra Bongiovanni Galyna, di titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
ingegnere. (12A04200) 
(GU n.93 del 20-4-2012 - Suppl. Ordinario n. 80)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia Civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Bongiovanni Galyna, nata il 12 ottobre
1962 a Zaporizhya (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad  ottenere,
ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del
proprio titolo accademico professionale di «Ingegnere  della  tecnica
elettronica» rilasciato nel marzo 2006 dall' «Istituto  universitario
industriale» di  Zaporizhya,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  degli
ingegneri -  sezione  A  settori  industriale,  civile  ambientale  e
dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme  di  attuazione  del
citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328, contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Considerato  che,  secondo  la  dichiarazione   di   valore   della
Ambasciata  d'Italia,  detto  titolo  e'  condizione   necessaria   e
sufficiente per l'esercizio della professione in Ucraina; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 15 marzo 2012 in cui, con il conforme parere  del  rappresentante
del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta  l'istanza
volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settori  industriale
e civile ambientale, in quanto la formazione accademico-professionale
documentata non e' assimilabile a quella  richiesta  in  Italia  agli
iscritti in tali settori, ove le  lacune  cosi'  emerse  non  possono
essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative; 
  Rilevato   che   vi   sono    differenze    tra    la    formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di ingegnere -  sezione  A  settore  dell'informazione  e
quella di cui  e'  in  possesso  l'istante,  per  cui  e'  necessario
applicare le misure compensative; 
  Considerato il conforme parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; 
  Considerato che la richiedente  possiede  una  carta  di  soggiorno
rilasciata dalla questura di Messina in data  29  dicembre  2009,  ai
sensi  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.   286/1998,   come
modificato dal decreto legislativo n. 3/2007; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla  sig.ra  Bongiovanni  Galyna,  nata  il  12  ottobre  1962   a
Zaporizhya (Ucraina), cittadina ucraina, e'  riconosciuto  il  titolo
accademico professionale «Ingegnere della tecnica elettronica», quale
titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione  A  -
settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia. 
  L'istanza relativa all'iscrizione all'albo degli ingegneri  sezione
A - settori industriale e civile ambientale e' respinta. 
  Il riconoscimento, ai fini dell'iscrizione alla Sezione  A  settore
dell'informazione,  e'  subordinato,  al  superamento  di  una  prova
attitudinale sulle seguenti materie: 1) Elettronica applicata  (esame
scritto e orale), 2) Impianti per telecomunicazioni (esame scritto  e
orale), 3) Sistemi di elaborazione  delle  informazioni  (esame  solo
orale). 
  La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  Detta  prova,  volta  ad  accertare  la  conoscenza  delle  materie
indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto  e  un
esame  orale  da  svolgersi  in  lingua  italiana.  L'esame  scritto:
consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni
tecniche concernenti le materie  sopra  individuate.  L'esame  orale:
consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle
materie sopra indicate ed altresi' sulle  conoscenze  di  deontologia
professionale del candidato. 
  All'esame  orale  la  candidata  potra'  accedere  solo  se   abbia
superato, con successo, quello scritto. 
  La    commissione    rilascia    all'interessata     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione. 
    Roma, 2 aprile 2012 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano