GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2012 

Trattamenti dei dati per attivita' di propaganda elettorale - esonero
dall'informativa. (12A04240) 
(GU n.89 del 16-4-2012)

 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, in presenza del prof.  Francesco  Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,  vice  presidente,  del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Considerato che il 6 e 7 maggio 2012 si terranno  le  elezioni  dei
sindaci   e   dei   consigli   comunali,   nonche'    dei    consigli
circoscrizionali, con eventuali turni di ballottaggio che si terranno
il 20 e il 21 maggio 2012; 
  Considerato che partiti, movimenti politici, sostenitori e  singoli
candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati
alle elezioni, di comunicazione e di  propaganda  elettorale,  e  che
cio' comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro  di  messaggi
elettorali e politici al fine di rappresentare le  proprie  posizioni
in relazione alle consultazioni elettorali; 
  Considerato che il diritto riconosciuto  a  tutti  i  cittadini  di
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale
(art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel  rispetto  dei  diritti  e
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone cui
si riferiscono i dati utilizzati, con  particolare  riferimento  alla
riservatezza, all'identita' personale e al  diritto  alla  protezione
dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice; 
  Visto  l'art.  130,  commi  3-bis  e  seguenti,  del  Codice,  come
modificato  dall'art.  20-bis,  comma  1,  lettere  a)  e   b),   del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135   (convertito,   con
modificazioni, in legge 20 novembre 2009,  n.  166)  e  dall'art.  6,
comma 2, lettera a), n. 6, del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70
(convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106), che
consente il trattamento  dei  dati  personali  degli  intestatari  di
utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalita' di invio  di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale,  salvo  che  gli
interessati non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante
l'iscrizione nel «Registro pubblico delle opposizioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  7  settembre
2010, n. 178, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2  novembre
2010 con cui e' stato emanato il «Regolamento recante  istituzione  e
gestione del  registro  pubblico  degli  abbonati  che  si  oppongono
all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite  o  promozioni
commerciali»; 
  Considerato che, a seguito delle predette  modifiche  all'art.  130
del Codice e all'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni,
e' stata introdotta una deroga al principio generale dell'obbligo  di
acquisizione preventiva del consenso libero,  specifico  e  informato
degli  interessati,  che  opera  solo  per  i  trattamenti  dei  dati
realizzati mediante telefonate con operatore fisico per finalita'  di
invio di  materiale  pubblicitario,  di  vendita  diretta  o  per  il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
  Considerato che tale deroga non vale  per  i  trattamenti  di  dati
personali effettuati per l'inoltro di messaggi elettorali e  politici
in relazione alle menzionate consultazioni elettorali,  per  i  quali
resta ferma la necessita' di acquisire  preventivamente  il  consenso
informato degli interessati ai sensi  degli  articoli  13  e  23  del
Codice; 
  Considerato altresi' che il consenso dell'interessato  deve  essere
preventivamente  acquisito  anche  quando  il  trattamento  dei  dati
personali per finalita' di comunicazione e di  propaganda  elettorale
venga realizzato mediante l'uso di sistemi automatizzati di  chiamata
senza l'intervento  di  un  operatore  nonche'  mediante  dispositivi
quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo  MMS
o SMS, come previsto dall'art. 130, commi 1 e 2, del Codice; 
  Considerato che, se i  dati  sono  raccolti  presso  l'interessato,
quest'ultimo  deve  essere  previamente  informato  in  ordine   alle
finalita',  alle  modalita'  e   alle   altre   caratteristiche   del
trattamento, salvo che per gli elementi gia' noti  alla  persona  che
fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice); 
  Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato,
la  predetta  informativa  e'  resa  all'interessato  all'atto  della
registrazione dei dati o, quando e' prevista la  loro  comunicazione,
non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice); 
  Considerato  che  il  Garante  ha  il  compito  di  dichiarare   se
l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da  parte  di  un
determinato titolare del trattamento, comporta o meno un  impiego  di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto  tutelato,  e
di prescrivere in tal caso eventuali  misure  appropriate  (art.  13,
comma 5, lettera c), del Codice); 
  Visto il provvedimento generale di questa Autorita' del 7 settembre
2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2005,  n.
212, e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613)  con  il  quale
sono stati indicati i presupposti in base ai quali partiti, movimenti
politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono
utilizzare  lecitamente  dati  personali  a  fini  di   comunicazione
politica, nonche' di propaganda elettorale e referendaria; 
  Ritenuto,   altresi',   che   le   prescrizioni   del    menzionato
provvedimento  devono  intendersi  qui  integralmente  richiamate,  a
esclusione della lettera b) del  punto  4,  nella  parte  in  cui  si
prevede l'utilizzabilita'  dei  dati  degli  abbonati  i  cui  numeri
telefonici sono affiancati dall'apposito simbolo grafico che  attesta
il consenso per la ricezione  di  chiamate  telefoniche  a  carattere
promozionale indicato  nell'allegato  III  al  provvedimento  del  15
luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381); 
  Ritenuto che, alla luce delle predette modifiche all'art.  130  del
Codice e all'istituzione del registro pubblico delle opposizioni, sia
superata la previsione relativa all'indicazione del predetto  simbolo
grafico, come gia' evidenziato nei provvedimenti del  Garante  n.  16
del   19   gennaio   e   n.   73   del   24   febbraio    2011    (in
www.garanteprivacy.it, rispettivamente, doc. web n.  1784528  e  doc.
web n. 1794638); 
  Considerato che il quadro di garanzie e di  adempimenti  richiamati
con il citato provvedimento del  7  settembre  2005  opera  anche  in
relazione alle prossime consultazioni elettorali; 
  Considerato che, con il provvedimento del  2005  su  richiamato,  i
soggetti che effettuano propaganda elettorale  sono  stati  esonerati
temporaneamente, a determinate condizioni,  dall'obbligo  di  fornire
previamente l'informativa  ai  soggetti  interessati  al  trattamento
(art. 13 del Codice); 
  Considerata  la  necessita'  di   esonerare   in   via   temporanea
dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13  del  Codice  partiti,
movimenti politici, sostenitori e singoli candidati che trattano dati
personali per esclusiva finalita'  di  selezione  di  candidati  alle
elezioni, di comunicazione politica o di propaganda  elettorale,  nel
circoscritto ambito temporale concernente le  prossime  consultazioni
elettorali; 
  Ritenuto  che,  applicando  i   principi   affermati   nel   citato
provvedimento del  7  settembre  2005  a  proposito  dell'obbligo  di
informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai  diritti  degli
interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati  per  esclusivi
fini di propaganda elettorale dall'obbligo di rendere  l'informativa,
sino alla data del 30 settembre 2012, solo nelle ipotesi in cui: 
  I)  i  dati  siano  raccolti  direttamente  da  pubblici  registri,
elenchi,  atti  o  altri  documenti  conoscibili  da  chiunque  senza
contattare gli interessati, oppure 
  II) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte  che,  a
differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non
renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica; 
  Ritenuto che, decorsa la  data  del  30  settembre  2012,  partiti,
movimenti  politici,  sostenitori   e   singoli   candidati   possano
continuare a trattare (anche  mediante  mera  conservazione)  i  dati
personali raccolti lecitamente  secondo  le  modalita'  indicate  nel
predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive  finalita'
di selezione  di  candidati,  propaganda  elettorale  e  di  connessa
comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il
30 novembre 2012, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice; 
  Ritenuto  che,  nel  caso  in  cui  partiti,  movimenti   politici,
sostenitori e singoli candidati non informino gli  interessati  entro
il predetto termine del 30 novembre 2012 nei modi previsti  dall'art.
13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti; 
  Rilevato  che  l'interessato  puo'  esercitare  i  diritti  di  cui
all'art. 7 del Codice, con  riferimento  ai  quali  il  titolare  del
trattamento e' tenuto a fornire un idoneo riscontro; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il dott. Mauro Paissan; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante: 
 
  1. Ai sensi  dell'art.  154,  comma  1,  lettera  c),  del  Codice,
prescrive ai titolari di trattamento interessati, al fine di  rendere
il trattamento conforme alle disposizioni  vigenti,  di  adottare  le
misure necessarie e opportune individuate nel provvedimento  generale
di questa Autorita' del 7 settembre  2005,  le  cui  prescrizioni  si
intendono integralmente  richiamate  nel  presente  provvedimento,  a
esclusione della lettera b) del  punto  4,  nella  parte  in  cui  si
prevede l'utilizzabilita'  dei  dati  degli  abbonati  i  cui  numeri
telefonici  sono  affiancati  dal  simbolo  grafico  che  attesta  il
consenso  per  la  ricezione  di  chiamate  telefoniche  a  carattere
promozionale indicato  nell'allegato  III  al  provvedimento  del  15
luglio 2004, in quanto tale previsione risulta superata dalle  citate
modifiche all'art. 130 del Codice  e  dall'istituzione  del  registro
pubblico delle opposizioni, come gia' evidenziato  nei  provvedimenti
del Garante n. 16 del 19 gennaio e n. 73 del 24 febbraio 2011. 
  2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che  partiti,
movimenti politici, sostenitori e singoli candidati: 
    a)   possono   prescindere   dal   rendere   l'informativa   agli
interessati, sino al 30 settembre 2012, solo se: 
  I) i dati sono raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi,
atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza  contattare  gli
interessati, oppure 
  II) il materiale propagandistico e' di dimensioni  ridotte  che,  a
differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non
rende possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica; 
    b) possono continuare, decorsa la data del 30 settembre  2012,  a
trattare  (anche  mediante  mera  conservazione)  i  dati   personali
raccolti lecitamente  secondo  le  modalita'  indicate  nel  predetto
provvedimento del  7  settembre  2005,  per  esclusive  finalita'  di
selezione  di  candidati,  propaganda  elettorale   e   di   connessa
comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il
30 novembre 2012, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice; 
    c) qualora  non  informino  gli  interessati  entro  il  predetto
termine del 30 novembre 2012  nei  modi  previsti  dall'art.  13  del
Codice, devono cancellare o distruggere i dati. 
  3.  Ai  sensi  dell'art.  143,  comma  2,  del  Codice  dispone  la
trasmissione di copia del presente provvedimento al  Ministero  della
Giustizia -  Ufficio  pubblicazione  leggi  e  decreti,  per  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 aprile 2012 
 
                            Il Presidente 
                              Pizzetti 
 
                             Il relatore 
                               Paissan 
 
                       Il segretario generale 
                              De Paoli