MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2012 

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio  del  prodotto
fitosanitario «Discuss  Top»  (reg.  n.  12952),  dell'impresa  «Basf
Italia  S.r.l.»,  contenente  la  sostanza  attiva  kresoxim-methile,
approvata con regolamento (UE)  n.  810/2011  della  Commissione,  in
conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, perche' non  supportato
da un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE)
n. 544/2011. (12A04281) 
(GU n.92 del 19-4-2012 - Suppl. Ordinario n. 78)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 810/2011 della Commissione che approva
la sostanza attiva kresoxim-methile  in  conformita'  al  regolamento
(CE) n.1107/2009; 
  Visto  l'art.  2,  paragrafo  1,  del  suddetto  regolamento,   che
stabilisce  i  tempi  e  le  modalita'  per   adeguare   i   prodotti
fitosanitari contenenti  la  sostanza  attiva  kresoxim-methile  alle
disposizioni in esso riportate; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle
prescrizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.   544/2011,   o   in
alternativa, possano comunque accedervi; 
  Considerato  altresi',   che   dette   informazioni   relative   al
regolamento di approvazione della  sostanza  attiva  kresoxim-methile
sono riportate anche nella  tabella  riepilogativa  consultabile  sul
sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it  all'interno
delle indicazioni operative per i regolamenti di  approvazione  delle
sostanze attive stesse; 
  Considerato che gli Stati membri verificano, in particolare, che le
condizioni di cui all'allegato I del  regolamento  (UE)  n.  810/2011
della  Commissione,  escluse  quella  della  parte  B  della  colonna
relativa  a  disposizioni  particolari  di   tale   allegato,   siano
rispettate e che il titolare delle autorizzazioni sia in possesso del
fascicolo sopra menzionato; 
  Considerato gli  Stati  membri,  al  termine  di  dette  verifiche,
modificano o revocano le  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
autorizzati, a base della sostanza attiva kresoxim-methile, entro  il
30 giugno 2012; 
  Considerato che il prodotto fitosanitario «Discuss  Top»  (reg.  n.
12952) dell'impresa  «Basf  Italia  S.r.l.»  contenente  la  sostanza
attiva in  questione,  e'  risultato,  al  termine  delle  necessarie
verifiche tecnico-amministrative, non  conforme  a  quanto  stabilito
dall'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE)  n.  810/2011
della Commissione; 
  Ritenuto   di   procedere   alla   revoca   delle    autorizzazione
all'immissione in  commercio  del  suddetto  prodotto  fitosanitario,
contenenti  la  sostanza  attiva  kresoxim-methile,   risultato   non
conforme al termine delle verifiche previste ai  sensi  dell'art.  2,
paragrafo  1,  del  suddetto  regolamento  (UE)  n.  810/2011   della
Commissione; 
 
                              Decreta: 
 
  L'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del   prodotto
fitosanitario DISCUSS TOP (reg. n. 12952) dell'impresa  «Basf  Italia
S.r.l.», contenente la sostanza attiva kresoxim-methile, e' revocata,
in  quanto  risultata  non  conforme,  al  termine  delle  necessarie
verifiche tecnico-amministrative, a  quanto  stabilito  dall'art.  2,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 810/2011 della Commissione. 
  Gli Stati membri, revocano dette autorizzazioni entro il 30  giugno
2012, pertanto, il suddetto  prodotto  fitosanitario  e'  revocato  a
partire dal 1° luglio 2012. 
  La commercializzazione, da parte dei titolari delle  autorizzazioni
del  prodotto  fitosanitario  in   questione   e   dei   quantitativi
regolarmente prodotti fino al momento della revoca avvenuta ai  sensi
dell'art. 2, paragrafo 1, del citato regolamento, nonche' la  vendita
da parte dei rivenditori e/o distributori  autorizzati  del  prodotto
fitosanitario revocato, e' consentita per otto mesi a  partire  dalla
data di revoca e pertanto fino  al  31  marzo  2013.  L'utilizzo  del
prodotto fitosanitario revocato e' invece consentito per dodici  mesi
a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2013. 
  Il  titolare  dell'autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario  e'
tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e
gli utilizzatori dell'avvenuta revoca del  prodotto  fitosanitario  e
del rispetto dei tempi fissati  per  lo  smaltimento  delle  relative
scorte. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 marzo 2012 
 
                                      Il Direttore generale: Borrello