MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 2 aprile 2012 

Diniego dell'abilitazione  alla  «Scuola  di  psicoterapia  cognitivo
comportamentale», ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un
corso di specializzazione in psicoterapia. (12A04301) 
(GU n.91 del 18-4-2012)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per l'Universita', lo studente 
               e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Vista l'istanza con la quale la «Scuola di  Psicoterapia  cognitivo
comportamentale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare
un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze Via del Ponte
Rosso, 9 - per un numero massimo di  allievi  ammissibili  a  ciascun
anno di corso pari a 16 unita' e, per l'intero corso, a 64 unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva  nella
riunione del 23 marzo 2012, ha espresso parere  negativo  all'istanza
di riconoscimento rilevando che il piano didattico  presenta  tuttora
una serie di problematiche relative  all'elevata  frammentazione  del
numero dei corsi, alla dispersione  dei  docenti  in  relazione  agli
insegnamenti, alla scarsa congruenza dei curricula di alcuni  docenti
in rapporto  alla  materia  di  cui  sono  titolari,  all'assenza  di
riferimenti e  orientamenti  psicoterapeutici  differenti  da  quello
della scuola; 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di  psicoterapia
cognitivo comportamentale» con sede in Firenze Via del Ponte Rosso, 9
- per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato  con  decreto
11 dicembre 1998, n. 509,  e'  respinta,  visto  il  motivato  parere
contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3  del
predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 aprile 2012 
 
                                         Il direttore generale: Livon