MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 febbraio 2012 

Modifica dell'allegato 2 al decreto del Ministro della salute 3 marzo
2005, recante: «Caratteristiche e  modalita'  per  la  donazione  del
sangue e di emocomponenti». (12A04317) 
(GU n.91 del 18-4-2012)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n 219, recante:  «Nuova  disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visti i decreti del Ministro della salute  3  marzo  2005,  recanti
rispettivamente: «Protocolli per l'accertamento della  idoneita'  del
donatore di sangue e di emocomponenti» e «Caratteristiche e modalita'
per la donazione del sangue e di emocomponenti», entrambi predisposti
anche in attuazione della direttiva 2004/33/CE  del  22  marzo  2004,
relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2005, n. 85 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE,  che  stabilisce  norme  di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti»; 
  Vista la  direttiva  di  esecuzione  2011/38/UE  della  Commissione
dell'11 aprile  2011,  che  modifica  l'allegato  V  della  direttiva
2004/33/CE per  quanto  riguarda  i  valori  massimi  del  pH  per  i
concentrati  piastrinici   alla   fine   del   periodo   massimo   di
conservazione e che in particolare all'art. 2, paragrafo  1,  prevede
l'adozione delle misure di recepimento entro il 30 giugno 2011; 
  Ritenuto necessario recepire le disposizioni della citata direttiva
2011/38/UE, provvedendo a modificare al decreto  del  Ministro  della
salute 3 marzo 2005, recante: «Caratteristiche  e  modalita'  per  la
donazione del sangue e di emocomponenti» l'allegato 2 - «Preparazione
degli emocomponenti e loro conservazione», richiamato dall'art. 7 del
medesimo decreto; 
  Sentita la Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale
nella seduta dell'8 settembre 2011; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano in data 19 gennaio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'allegato  2  «Preparazione   degli   emocomponenti   e   loro
conservazione» richiamato dall'art.  7,  comma  4,  del  decreto  del
Ministro della  salute  3  marzo  2005,  recante  «Caratteristiche  e
modalita' per la donazione del sangue e di emocomponenti»,  e'  cosi'
modificato: 
    alla voce: «Concentrato piastrinico da singola unita'  di  sangue
intero» sono sostituite le parole «un pH compreso fra 6,4 e 7,4»  con
le seguenti «un valore minimo di pH pari a 6,4». 
    alla voce: «Concentrato piastrinico da aferesi»  sono  sostituite
le parole «un pH compreso fra 6,4 e 7,4» con le seguenti  «un  valore
minimo di pH pari a 6,4». 
  2. Il presente decreto e' inviato agli Organi di controllo ed entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 3 febbraio 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 4, foglio n. 177