MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 aprile 2012 

Riconoscimento, alla sig.ra Ilchenko Liudmyla, di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
biologo. (12A04549) 
(GU n.95 del 23-4-2012)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Ilchenko Liudmyla, nata il  29  aprile
1976 a Borzna (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad  ottenere,  ai
sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/99,  e  successive  integrazioni,  in  combinato   disposto   con
l'articolo 16 del decreto legislativo n.  206/07,  il  riconoscimento
del titolo professionale di biologo, ai  fini  dell'accesso  all'albo
dei «biologi - sezione A»  e  l'esercizio  in  Italia  della  omonima
professione; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6, e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Considerato che la richiedente ha conseguito il  titolo  accademico
quadriennale «Dyplom Specialista» in biologia presso  la  Universita'
statale di Kharkiv, rilasciato nel giugno 1999; 
  Considerato che, secondo la dichiarazione di valore dell'Ambasciata
d'Italia a Kiev,  detto  titolo  e'  abilitante  per  l'esercizio  in
Ucraina della professione di biologo, insegnante  di  biologia  e  di
chimica; 
  Viste le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 15 marzo 2012, nella quale e' emerso che la formazione accademica
della richiedente non e' paragonabile a quella richiesta in Italia ad
un biologo iscritto nella sezione A dell'albo; 
  Preso atto che le lacune riscontrate sono tali da non poter  essere
colmate da misure compensative; 
  Preso  atto  altresi'  che  la  richiedente  abbia  una  formazione
accademica e professionale completa per l'iscrizione nella sezione  B
del medesimo albo professionale, per cui non e' necessario  applicare
delle misure compensative; 
  Visti gli artt. 6 del decreto legislativo n. 286/98,  e  successive
modificazioni, e 14 e 39 comma 7 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394/99, e successive modificazioni, per cui la verifica
del  rispetto  delle  quote  relative  ai  flussi  di  ingresso   nel
territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto  legislativo  n.
286/98, e successive modificazioni, non e' richiesta per i  cittadini
stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari; 
  Considerato che la richiedente possiede un  permesso  di  soggiorno
per motivi familiari rilasciato a Palermo in  data  21  ottobre  2010
valido fino al 20 gennaio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Ilchenko Liudmyla, nata il  29  aprile  1976  a  Borzna
(Ucraina), cittadina ucraina, e' riconosciuto il titolo professionale
di «Biologo»  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  dei
«biologi» - sezione B e  l'esercizio  della  professione  in  Italia,
fatta salva la perdurante validita' del permesso di  soggiorno  e  il
rispetto delle quote dei flussi migratori. 
  La richiesta di  riconoscimento  ai  fini  della  iscrizione  nella
sezione A dell'albo e' rigettata. 
    Roma, 3 aprile 2012 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano