MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 aprile 2012 

Accoglimento dell'istanza di riesame volta  al  riconoscimento,  alla
sig.ra  Tazzini  Simona,  di  titolo  di  studio  estero   abilitante
all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A04912) 
(GU n.102 del 3-5-2012)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 

 
  Vista l'istanza proposta dalla sig.ra Tazzini Simona,  nata  il  17
settembre 1978 a Civitavecchia (Italia), cittadina italiana,  con  la
quale chiede il riesame del decreto  dirigenziale  datato  18  maggio
2011, ai fini di ottenere  una  riduzione  della  prova  attitudinale
applicata; 
  Precisato che con il decreto dirigenziale di cui  sopra  era  stata
accolta,  ai  sensi  dell'art.  16  del  d.lgs.   206/07,   l'istanza
presentata dall'interessata diretta ad ottenere il riconoscimento del
titolo professionale di "Abogado" - rilasciato dal  "Ilustre  Colegio
de Abogados" di Murcia (Spagna), presso cui e'  iscritta  -  ai  fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; 
  Considerato  che  il  detto  riconoscimento  era   subordinato   al
superamento di una prova attitudinale vertente su due  prove  scritte
ed un orale su due materie; 
  Considerato che a sostegno della istanza di  riesame  l'interessata
ha prodotto documentazione attestante il completamento della  pratica
biennale, rilasciata dall'Ordine degli avvocati di Civitavecchia; 
  Ritenuto che ai  fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che la stessa, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia; 
  Ritenuto, rispetto al precedente decreto  dirigenziale  oggetto  di
richiesta di modifica, che la prova scritta possa essere limitata  ad
una sola materia essenziale al fine dell'esercizio della  professione
di avvocato in Italia; 
  Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 17 novembre
2011; 


				 
                              Decreta: 

 
  L'istanza di riesame presentata dalla sig.ra Tazzini  Simona,  nata
il 17 settembre 1978 a Civitavecchia (Italia), cittadina italiana, e'
accolta con conseguente modifica del  decreto  dirigenziale  datato18
maggio  2011  nella  parte  relativa   al   contenuto   della   prova
attitudinale da applicare. 
  Per  l'effetto,  il  riconoscimento  del  titolo  professionale  di
"abogado" di cui al decreto dirigenziale del 18  maggio  2011,  quale
titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli   "avvocati,"   e'
subordinato al superamento  della  seguente  prova  attitudinale,  da
svolgersi in lingua italiana: 
    1. Una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    2. Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questa  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessata   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 16 aprile 2012 


				 
                                     Il direttore generale: Saragnano