MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 aprile 2012 

Riconoscimento, alla sig.ra Slavka Eseva, di titolo di studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia della  professione  di  assistente
sociale. (12A04914) 
(GU n.102 del 3-5-2012)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 

 
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Slavka  ESEVA,  nata   a   Plovdiv
(Bulgaria)  il  30  dicembre  1980,  cittadina  bulgara,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del   d.   lgs.   206/2007,   il
riconoscimento del titolo  accademico  professionale  di  "Assistente
sociale" conseguito  in  Bulgaria  nel  2009,  ai  fini  dell'accesso
all'albo ed esercizio in  Italia  della  professione  di  "assistente
sociale", sezione A dell'albo; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti"; 
  Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264,  che  adotta
il regolamento di  cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di assistente sociale; 
  Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo  accademico
quadriennale in "Servizi  sociali"  conseguito  nel  2009  presso  la
"Universita' di Sud-Ovest Neofit Rilski" di Blagoevgrad; 
  Rilevato che la Conferenza di Servizi nella  seduta  del  15  marzo
2012, con il conforme parere  del  rappresentante  di  categoria,  ha
espresso parere negativo per l'iscrizione nella sezione  A  dell'albo
italiano, in quanto il percorso accademico-professionale  documentato
dalla  richiedente  non  e'  assolutamente  paragonabile   a   quello
richiesto in Italia all'assistente sociale iscritto nella sezione A e
che tale difformita' non puo' essere colmata  con  l'applicazione  di
misure compensative; 
  Rilevato che detto percorso e' adeguato ai  fini  della  iscrizione
nella  sezione  B  dell'albo  degli   assistenti   sociali   ma,   in
considerazione del fatto che la  formazione  documentata  e'  carente
rispetto a quella richiesta all'assistente sociale  junior,  sussiste
la necessita' di applicare delle misure compensative; 
  Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/07; 


				 
                              Decreta: 

 
  Alla sig.ra Slavka ESEVA, nata a Plovdiv (Bulgaria) il 30  dicembre
1980, cittadina bulgara, e' riconosciuto  il  titolo  di  "assistente
sociale"  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  nella  sezione  B
dell'albo degli "assistenti sociali " e l'esercizio in  Italia  della
omonima professione. 
  La richiesta presentata ai fini  dell'iscrizione  nella  sezione  A
dell'albo degli assistenti sociali e' respinta. 
  Il  riconoscimento  ai  fini  della  iscrizione  nella  sezione   B
dell'albo e' subordinato, a scelta della richiedente, al  superamento
di una prova attitudinale oppure al compimento  di  un  tirocinio  di
adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una
struttura  pubblica  o  privata,  nella  quale  l'assistente  sociale
supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del
personale sociale e delle attivita' del servizio sociale. 
  La prova attitudinale, ove oggetto  di  scelta  della  richiedente,
vertera' sulle seguenti materie: 1) Metodi e  tecniche  del  servizio
sociale (scritto e orale); 2) Legislazione sociale (orale). 
  La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio  nazionale  degli  assistenti  sociali
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  all'interessato,  al  recapito  da  questi  indicato   nella
domanda. 
  La prova attitudinale,  volta  ad  accertare  la  conoscenza  delle
materie indicate nel testo  del  decreto,  si  compone  di  un  esame
scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.  All'esame
orale il candidato  potra'  accedere  solo  se  abbia  superato,  con
successo, quello scritto. 
  La    commissione    rilascia    all'interessata     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli assistenti sociali. 
  Il  Tirocinio  di  adattamento:  ove  oggetto   di   scelta   della
richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze  di
base, specialistiche e professionali relativamente alla materia sopra
indicata. Il tirocinio sara' effettuato presso una struttura pubblica
o  privata,  nella  quale  l'assistente  sociale  supervisore  svolga
compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale  sociale
e delle attivita' del servizio sociale. 
  La richiedente presentera' al Consiglio nazionale degli  assistenti
sociali domanda in carta legale allegando la  copia  autenticata  del
presente provvedimento. 
  Il Consiglio nazionale  vigilera'  sull'effettivo  svolgimento  del
tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. 
    Roma, 13 aprile 2012 


				 
                                     Il direttore generale: Saragnano