Iscrizione di varieta' di specie foraggere e da tappeto erboso al relativo registro nazionale. (12A05205)(GU n.107 del 9-5-2012)
IL DIRETTORE GENERALE
della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri
obbligatori delle varieta'»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei
conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello
non generale;
Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19
della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15 marzo 2012 ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro,
delle varieta' di specie foraggere e da tappeto erboso indicate nel
presente dispositivo;
Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alle
richieste di iscrizione avanzate dai costitutori delle varieta'
suddette;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono
iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, le sotto elencate varieta' di specie agrarie, le cui
descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso
questo Ministero:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 11 aprile 2012
Il direttore generale: Blasi