MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 aprile 2012 

Iscrizione di varieta' di specie foraggere e  da  tappeto  erboso  al
relativo registro nazionale. (12A05205) 
(GU n.107 del 9-5-2012)

 

 

				 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 

 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera e in particolare gli  articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
  Considerato che la Commissione  Sementi,  di  cui  all'articolo  19
della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15  marzo  2012  ha
espresso parere  favorevole  all'iscrizione  nel  relativo  registro,
delle varieta' di specie foraggere e da tappeto erboso  indicate  nel
presente dispositivo; 
  Ritenuto  concluso  positivamente  il  procedimento  relativo  alle
richieste di  iscrizione  avanzate  dai  costitutori  delle  varieta'
suddette; 


				 
                              Decreta: 

 

				 
                           Articolo unico 

 
  Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065,  sono
iscritte nei registri delle varieta' dei  prodotti  sementieri,  fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, le sotto  elencate  varieta'  di  specie  agrarie,  le  cui
descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso
questo Ministero: 


			 

              Parte di provvedimento in formato grafico


 
  
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 

                 
    Roma, 11 aprile 2012 

				 
                                         Il direttore generale: Blasi