MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 aprile 2012 

Modifiche al decreto 2 marzo 2012,  n.  79  concernente  disposizioni
generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per
la protezione di aree sensibili del mare territoriali. (12A05216) 
(GU n.104 del 5-5-2012)

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di  concerto  con  il  Ministro  dell'Ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 2  marzo  2012,  n.  79,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012,  concernente  disposizioni
generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per
la protezione di aree sensibili nel mare territoriale; 
  Considerata la necessita'  di  garantire  il  regolare  svolgimento
delle operazioni di conferimento dei rifiuti e dei residui delle navi
nel porto di Venezia; 
  Considerato  che  la  non  ammissibilita'  della  deroga   di   cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.
182, comporterebbe l'obbligo per tutte le navi presenti in porto, non
adibite a collegamenti di linea, di  procedere  al  conferimento  dei
rifiuti a prescindere dalla residua  capacita'  di  stoccaggio  delle
navi medesime, nonche' dei parametri tecnici di cui al citato decreto
legislativo; 
  Visti gli  approfondimenti  congiunti  dell'Autorita'  marittima  e
dell'Autorita' portuale di Venezia, dai quali sono emerse  criticita'
applicative circa l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, del  decreto
interministeriale 2 marzo 2012, n. 79, recante disposizioni  relative
al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico delle  navi  nel
porto di Venezia; 
  Considerato  che  l'attuale  consistenza  ed  organizzazione  degli
impianti portuali deputati a ricevere  i  rifiuti  e  i  residui  del
carico presenti a bordo delle navi nel porto di Venezia, determinano,
nell'ipotesi di assenza di deroga, di cui all'articolo 7, comma 2 del
decreto legislativo 24 giugno 2003 n.182, prolungati tempi di  attesa
in rada delle  unita',  con  conseguenti  possibili  maggiori  rischi
ambientali e per la sicurezza della navigazione; 
  Considerato che l'introduzione di un limite di una  percentuale  di
capacita' di stoccaggio delle navi oltre  il  quale  non  e'  ammessa
deroga prima della partenza della nave dal porto di 
  Venezia, in aggiunta alla verifica della  sussistenza  degli  altri
elementi tecnici previsti dal decreto  legislativo  24  giugno  2003,
n.182, assicura comunque un adeguato livello di tutela  ambientale  e
si concilia con un  regolare  e  fluido  funzionamento  dei  traffici
portuali; 
  Ritenuto pertanto  necessario  adottare,  in  ragione  anche  della
particolare  sensibilita'  e  vulnerabilita'  ambientale  delle  aree
lagunari in questione, specifiche  misure  per  l'applicazione  della
deroga di cui all'articolo 7, comma 2,  del  decreto  legislativo  24
giugno 2003, n. 182; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 2, dell' articolo 2, del decreto interministeriale  del
2 marzo 2012, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del  7
marzo 2012, e' sostituito dal seguente: «2. Per il porto  di  Venezia
la deroga di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del
24 giugno 2003, n. 182, e'  applicabile  solo  ove  i  rifiuti  ed  i
residui  del  carico  non  superino  la  meta'  della  capienza   dei
rispettivi  spazi   di   stoccaggio   della   nave   previsti   dalla
certificazione di bordo.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 aprile 2012 
 
                                     Il ministro delle infrastrutture 
                                             e dei trasporti          
                                                  Passera             
 
  Il ministro dell'ambiente   
e della tutela del territorio 
         e del mare           
            Clini