ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2012 

Disposizioni urgenti di protezione civile per  assicurare  l'efficace
perseguimento delle finalita' indicate nel decreto-legge 30  dicembre
2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge  26  febbraio
2010, n. 26. (Ordinanza n. 4018). (12A05228) 
(GU n.105 del 7-5-2012)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  26,   recante:
«Disposizioni urgenti per la cessazione dello  stato  d'emergenza  in
materia di rifiuti nella regione Campania,  per  l'avvio  della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri ed alla protezione civile.»; 
  Visto in particolare l'art. 2 del  sopra  citato  decreto-legge  n.
195/2009 con  cui  e'  stata  prevista  la  costituzione  dell'Unita'
stralcio e l'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza  rifiuti
in Campania fino al 31 gennaio 2011; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  13
gennaio e del 9  marzo  2010,  recante  la  costituzione  dell'Unita'
stralcio e  dell'Unita'  operativa  per  la  chiusura  dell'emergenza
rifiuti nella regione Campania; 
  Visto l'art. 15 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3920 del 28  gennaio  2011,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,        recante        l'istituzione         dell'Unita'
tecnica-amministrativa  presso  la  Presidenza  del   Consiglio   dei
Ministri per assicurare l'adempimento  di  alcuni  dei  compiti  gia'
posti in capo alle  strutture  di  cui  al  citato  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
febbraio 2010, n. 26; 
  Considerato che sono ancora in corso di espletamento  le  attivita'
integrative  necessarie  alla   definizione   della   massa   passiva
costituita dalle posizioni debitorie formatesi  nei  confronti  della
gestione  commissariale  nel  periodo  di  vigenza  dello  stato   di
emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, a cui  vanno  aggiunte
le   attivita'   istruttorie   dei   debiti   maturati   nella   fase
post-emergenziale negli anni 2010 e 2011; 
  Considerato inoltre che risulta  definita  la  massa  attiva  delle
somme dovute dai comuni per lo smaltimento dei rifiuti per il periodo
2005 -2009 rispetto ai quali si sta procedendo  al  recupero  per  il
tramite  del  Ministero  dell'interno  mediante  la   riduzione   dei
trasferimenti erariali, mentre sono  ancora  in  via  di  definizione
l'accertamento delle posizioni creditorie per gli anni successivi; 
  Considerato altresi' che sono in corso  di  perfezionamento  da  un
lato le procedure di esproprio  relative  a  268  unita'  immobiliari
utilizzate per l'allestimento  di  aree  di  stoccaggio,  discariche,
impianti  di  trattamento  dei  rifiuti  e  gli  interventi  per   il
miglioramento della viabilita' di  accesso  ai  siti,  dall'altro  le
attivita' di aggiornamento catastale dei sedimi sui quali sono  stati
edificati gli impianti di trattamento dei rifiuti (STIR  ex  CDR)  ai
fini del relativo trasferimento di proprieta'; 
  Considerato che le  attivita'  sopra  indicate  sono  propedeutiche
all'avvio    della    fase    di    passaggio    delle     competenze
all'amministrazione competente in via ordinaria; 
  Considerato che sono attualmente in fase di svolgimento le gare per
l'affidamento  del  servizio  di  raccolta,  trasporto,  recupero   e
smaltimento di scorie e polveri prodotte  dal  termovalorizzatore  di
Acerra,  per  l'affidamento  del  servizio  di  prelievo,   raccolta,
trasporto smaltimento percolato, fanghi, fanghi chimici etc. prodotti
nello STIR di Caivano, per l'affidamento del servizio per il recupero
del   materiale   ferroso   estratto   dai   rifiuti   prodotti   dal
termovalorizzatore di Acerra e dallo STIR di Caivano; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio  2012,
registrata dalla  Corte  dei  conti,  con  la  quale,  in  attuazione
dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
e'  stata  trasferita  alla  regione  Campania  la   proprieta'   del
termovalorizzatore sito in localita' Pantano, nel comune di Acerra, e
del relativo  compendio  immobiliare,  ed  il  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze concernente l'assegnazione alla regione
Campania della  somma  di  euro  355.550.240,84  per  l'acquisto  del
predetto termovalorizzatore di Acerra; 
  Considerata la necessita' di assicurare il  regolare  funzionamento
del predetto impianto nelle more della  definizione  delle  procedure
finalizzate al definitivo trasferimento  del  medesimo  alla  regione
Campania in attuazione dei provvedimenti sopra richiamati; 
  Ravvisata quindi, la necessita' di assicurare il completamento,  in
regime ordinario delle sopra citate incombenze  demandate  all'unita'
tecnica amministrativa scongiurando il rischio di possibili soluzioni
di  continuita'  nelle  more  del  definitivo   trasferimento   delle
competenze alle Amministrazioni competenti in via ordinaria; 
  Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistano i presupposti di
necessita' ed urgenza per l'adozione di un'ordinanza non  derogatoria
ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992; 
  Su proposta del capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Prefetto Gianfelice Bellesini,  gia'  collocato  fuori  ruolo
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
protezione   civile,   e'   confermato   capo   dell'unita'   tecnica
amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011,  e  provvede,  in
regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione ed
al completamento, entro e  non  oltre  il  31  dicembre  2012,  delle
iniziative previste dal medesimo art. 15. 
  2.  Il  capo  dell'unita'  tecnica  amministrativa,  che   per   lo
svolgimento  delle  proprie  funzioni  non  percepisce  alcun   onere
aggiuntivo rispetto al trattamento economico previsto,  in  relazione
alla qualifica di appartenenza, per  gli  incarichi  dirigenziali  di
prima  fascia  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
all'esito  delle  attivita'  di  cui  al   comma   1,   provvede   al
trasferimento  alle  Amministrazioni  ed  agli  enti   ordinariamente
competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per  l'attuazione
delle finalita' connesse  al  superamento  del  contesto  critico  in
rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed  amministrativa
relativa alla gestione. 
  3. Il capo dell'unita' tecnica-amministrativa continua ad avvalersi
delle unita' di personale in servizio presso la  struttura  ai  sensi
dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, nel limite di euro
999.806,48, a valere sulle risorse di cui al successivo comma 5. 
  5. Il capo dell'unita' tecnica-amministra, per l'espletamento delle
iniziative di cui  al  presente  articolo,  provvede  utilizzando  le
risorse destinate  al  superamento  del  contesto  di  criticita'  in
rassegna presenti sulle contabilita' speciali n. 5146, n. 5147  e  n.
5148. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 aprile 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti