MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 aprile 2012 

Revoca della sospensione  cautelativa  dell'autorizzazione  d'impiego
del prodotto fitosanitario Basta 200, a base di glufosinate  ammonio,
di cui al decreto 23 febbraio 2012. (12A05324) 
(GU n.107 del 9-5-2012)

 

 

				 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                  per l'igiene e la sicurezza degli 
                     alimenti e della nutrizione 

 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto altresi' che  il  citato  regolamento  (CE)  n.  790/2009  ha
attuato la direttiva 2009/2/  CE  del  15  gennaio  2009  recante  il
trentunesimo  adeguamento  al  progresso  tecnico   della   direttiva
67/548/CEE del Consiglio,  secondo  la  quale  alla  sostanza  attiva
glufosinate ammonio e' attribuita la categoria 2 di tossicita' per la
riproduzione con la frase di rischio R60; 
  Visto il decreto del 30 novembre  2010  con  il  quale  sono  state
sospese fino al 30 settembre 2011 le autorizzazioni all'immissione in
commercio  e  all'impiego  di  prodotti  fitosanitari  contenenti  la
sostanza  attiva  glufosinate  ammonio,  indicati  nell'allegato   al
decreto medesimo; 
  Visto che in data  29  settembre  2011  e'  pervenuta  la  positiva
valutazione  secondo  i  principi  uniformi  da  parte  dell'Istituto
Superiore di Sanita',  in  merito  alla  conclusione  dell'esame  del
dossier  di  Allegato  III  per  la  ri-registrazione  del   prodotto
fitosanitario Basta 200; 
  Visto il decreto del 29  settembre  2011  con  il  quale  e'  stata
prorogata  la  sospensione  dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Basta 200 fino  al
30 dicembre 2011, al fine di acquisire  il  necessario  parere  della
Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari; 
  Considerato che in data 12 dicembre 2011 la Commissione  Consultiva
per i Prodotti Fitosanitari ha rilevato la necessita' di acquisire il
parere della Commissione Europea, in merito alla  applicabilita'  dei
criteri di autorizzazione delle sostanze attive di cui al Regolamento
n. 1107/2009 in sede di autorizzazione  all'immissione  in  commercio
dei formulati; 
  Vista la nota del 16 dicembre 2011 con la  quale  questa  Direzione
Generale ha richiesto il parere della Commissione europea in merito a
quanto sopra; 
  Visto il decreto del 21 dicembre  2011  con  il  quale  sono  state
revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio e  all'impiego
dei prodotti fitosanitari denominati Basta, Basta 45,  Finale,  Basta
45 giardino,  su  rinuncia  dell'impresa  Bayer  Cropscience  S.r.l.,
titolare delle relative autorizzazioni; 
  Visti i decreti di proroga  della  sospensione  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto  fitosanitario
Basta 200, di cui l'ultimo emesso  in  data  23  febbraio  2012,  con
scadenza al 30 aprile 2012, in attesa  dell'acquisizione  del  parere
della Commissione Europea; 
  Visto il parere della Commissione  europea,  pervenuto  in  data  2
marzo 2012, il quale recita testualmente " i criteri di  approvazione
delle sostanze attive ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009  non
possono essere applicati dagli Stati membri in fase di autorizzazione
all'immissione  in  commercio  dei  formulati.  Per  l'autorizzazione
all'immissione sul mercato,  gli  Stati  membri  devono  applicare  i
principi  uniformi.  Il  considerando  10  del  Regolamento  (CE)  n.
1107/2009 indica esplicitamente  che  per  le  sostanze  attive  gia'
approvate, i criteri di approvazione  armonizzati  dovrebbero  essere
applicati a livello comunitario all'atto del rinnovo  o  del  riesame
dell'approvazione. Per il riesame dell'approvazione si  applicano  le
condizioni stabilite dall'articolo 21 del Regolamento (CE)  1107/2009
"; 
  Visto  il  parere  positivo  della  Commissione  Consultiva  per  i
prodotti fitosanitari, espresso in data 8 marzo 2012 sulla  base  del
citato parere della Commissione Europea; 


				 
                              Decreta: 

 
  E' revocata la sospensione delle autorizzazioni  all'immissione  in
commercio  e  all'impiego  del  prodotto  fitosanitario  Basta   200,
contenente la sostanza attiva glufosinate ammonio, registrato  al  n.
8117, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. 
  La revisione delle condizioni d'impiego, delle colture  autorizzate
e  della   relativa   etichetta   sara'   oggetto   di   decreto   di
ri-registrazione del prodotto, alla luce dei principi uniformi. 
  Il presente decreto  sara'  notificato  all'impresa  interessata  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

                 
    Roma, 26 aprile 2012 

				 
                                      Il direttore generale: Borrello