MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 aprile 2012 

Riconoscimento, alla sig.ra Cristina Francesca De Vuono, di titolo di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
avvocato. (12A05430) 
(GU n.119 del 23-5-2012 - Suppl. Ordinario n. 104)

                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE 
 
VISTA l'istanza della sig.ra Cristina Francesca De Vuono,  nata  l'11
agosto 1969 a Milano, cittadina italiana,  diretta  ad  ottenere,  ai
sensi dell'art. 16 del d.  lgs.  n.  206/07,  il  riconoscimento  del
titolo professionale di cui e' in possesso ai  fini  dell'accesso  ed
esercizio in Italia della professione di "avvocato"; 
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206  di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191,  che  adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
CONSIDERATO che la richiedente sig.ra De Vuono  e'  in  possesso  del
titolo accademico ottenuto in data 23.10.2003  in  Italia  presso  la
Universita' degli studi di Milano-Bicocca; 
CONSIDERATO  che  la  medesima  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata  ha  prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica in  Italia  come  risulta  dal
certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine  degli  avvocati  di
Milano; 
CONSIDERATO  che  il  Ministerio  dell'Educacion   spagnolo,   avendo
accertato  il  superamento  degli  esami  previsti,  ha   certificato
l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
CONSIDERATO  che  ha  documentato  di  essere  iscritta  all'"Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna); 
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma  secondo,  del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
CONSIDERATO che il  suddetto  decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che "se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale"; 
RITENUTO che il riferimento al  "percorso  formativo  analogo"  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
RITENUTO che il superamento della prova scritta dell'esame  di  stato
per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai
fini di una  riduzione  della  misura  compensativa,  considerata  la
inscindibilita' dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e
orale; 
RITENUTO in effetti che tale esame di stato costituisce  un  "unicum"
che puo' essere preso in considerazione solo nella  complessita'  del
suo risultato finale, che consente di  riscontrare  il  possesso  dei
requisiti minimi necessari all'esercizio della professione; 
RITENUTO pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti
dell'esame di stato in Italia vada applicata la  misura  compensativa
che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale,  considerata  la
sua imprescindibilita' al fine  di  una  corretta  valutazione  della
professionalita' dei richiedenti stessi. 
RITENUTO,  pertanto,  che   non   sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale del richiedente; 
RITENUTO, quindi, che  si  rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta  del
17 novembre 2011; 
 
                               DECRETA 
 
Alla sig.ra Cristina Francesca De Vuono,  nata  l'11  agosto  1969  a
Milano, cittadina italiana, e' riconosciuto il  titolo  professionale
di "abogado" quale titolo valido per  l'iscrizione  all'  albo  degli
"avvocati". 
Detto riconoscimento e' subordinato  al  superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
  a) Una  prova  scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
  b) Unica  prova  orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli  avvocati  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si  riunisce
su convocazione del Presidente per  lo  svolgimento  delle  prove  di
esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione
e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia  alla
richiedente al recapito da questa indicato nella domanda. 
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto
superamento  dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo   degli
avvocati. 
 
  Roma, 18 aprile 2012 
 
                                     Il direttore generale: SARAGNANO