MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2012 

Modifica dell'art. 3, comma 3, del decreto  13  marzo  2009,  recante
programmi  di  sviluppo  sperimentale  riguardanti   innovazioni   di
prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze
chimiche «estremamente preoccupanti»,  di  cui  all'articolo  57  del
regolamento CE 1907/2006 (Reach). (12A05477) 
(GU n.111 del 14-5-2012)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 
  Visto l'art. 14, primo comma della legge 17 febbraio 1982,  n.  46,
che istituisce presso il Ministero dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  il  Fondo  speciale  rotativo   per   l'innovazione
tecnologica; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  e),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297,  recante
«Riordino della disciplina  e  snellimento  delle  procedure  per  il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per  la  diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»; 
  Vista la direttiva 16 gennaio 2001  del  Ministero  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  contenente  direttive  per   la
concessione  delle  agevolazioni  del  Fondo  speciale  rotativo  per
l'innovazione tecnologica; 
  Vista la circolare 26 ottobre 2001, n. 1035030 del Ministero  delle
attivita'  produttive,  che  individua   i   soggetti   gestori   per
l'istruttoria  connessa  alle  agevolazioni  di  cui  alla  legge  17
febbraio 1982, n. 46; 
  Visto il  decreto  10  luglio  2008  del  Ministro  dello  sviluppo
economico relativo all'adeguamento della direttiva  16  gennaio  2001
alla nuova disciplina comunitaria in materia  di  aiuti  di  Stato  a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione; 
  Visto il decreto  16  gennaio  2009  del  Ministro  dello  sviluppo
economico che, tenuto conto delle risorse disponibili, stabilisce per
l'anno 2009 gli interventi da realizzare, ai sensi dall'art. 2  comma
3 del decreto 10 luglio 2008; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18  dicembre  2006  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE ed in particolare  il  considerando  n.  74  e
l'articolo 57; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  Visto il  D.M.  del  13/03/2009  relativo  ad  «Interventi  per  la
sostituzione delle sostanze chimiche definite dalla  UE  estremamente
preoccupanti per la salute e l'ambiente rispondenti ai criteri di cui
all'art. 57 del regolamento CE 1907/2006  (REACH),  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 aprile 2009, a valere sulla legge  n.
46/82; 
  Considerato che il decreto destina per i programmi ricadenti  nella
tipologia dell'art. 3, comma 3 una quota non superiore al  20%  delle
risorse complessivamente disponibili con la finalita' di agevolare in
maniera prioritaria i programmi che sostituiscono  e/o  eliminano  le
sostanze ritenute «estremamente preoccupanti» come recita appunto  il
comma 1,  art.  3,  rispetto  a  quelli  che  prevedono  la  parziale
eliminazione nei processi e/o nei prodotti delle predette sostanze  e
che per un ottimale utilizzo delle risorse e' opportuno eliminare  la
limitazione predetta; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  1. E' abrogato l'ultimo capoverso  del  comma  3  dell'art.  3  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del  13  marzo  2009  e
precisamente le seguenti parole: «All'agevolazione dei  programmi  di
cui al presente comma e' destinata una quota  non  superiore  al  20%
delle risorse complessivamente disponibili». 
  2. Resta confermato tutto quanto previsto dal decreto del  Ministro
dello sviluppo  economico  del  13  marzo  2009  non  modificato  dal
presente decreto. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 26 aprile 2012 


				 
                                                 Il Ministro: Passera