Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi (12A05678)(GU n.115 del 18-5-2012)
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006735/XVJ(5527) del 4.05.2012 i manufatti esplosivi denominati: • "BATTERIA COLORATA VERDE A TERRA" (massa attiva g 525,10) • "BATTERIA A TERRA DI GIORNO" (massa attiva g 325,00) • "SFERA DAUNIA 210 P.B." (massa attiva g 2026,00) • "TUONO 50" (massa attiva g 103,00) • "STUCCHIO 50 SALICE ORO" (massa attiva g 88,20) • "TUONO 60" (massa attiva g 133,00) • "SFERA DAUNIA 80 VERDE" (massa attiva g 173,00) • "SFERA DAUNIA 90 VERDE" (massa attiva g 201,00) • "SFERA DAUNIA 100 P.B." (massa attiva g 316,00) sono riconosciuti, su istanza del sig. Palumbieri Domenico, titolare di fabbrica in nome e per conto della ditta "Piro Daunia Srl" in contrada "Torre Gramigna", San Severo (Fg), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza". Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005924/XVJ(53) del 4.05.2012 i manufatti esplosivi denominati: • "SPOLETTA MORSANI 1.0" • "SPOLETTA MORSANI 1.5" • "SPOLETTA MORSANI 2.0" • "SPOLETTA MORSANI 2.5" • "SPOLETTA MORSANI 3.0" • "SPOLETTA MORSANI 4.0" sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino, titolare in nome e per conto della ditta "Pirotecnica Morsani S.r.l." della licenza di fabbricazione di fuochi artificiali in localita' Vacugno, Belmonte (Ri), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo B dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza". Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015171/XVJ/CE/C/2011 del 4.05.2012, il sotto indicato manufatto gia' classificato con D.M. n. 557/P.A.S.5431-XV.J(25/2004) CE(6/1) del 6.10.2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 04.11.2004 e con cambio denominazione riconosciuta con D.M. n. 557/P.A.S.21472-XV.J/25/2004 - 2009 CE(26) del 18.02.2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2010, aggiunge alla precedente denominazione, quella che segue, come indicato nel certificato rilasciato dall'Organismo Notificato "LOM-SPAGNA" n. LOM99EXP4070 supplemento n. 4 del 29.04.2009: |=========================|===============|===============| | | PRECEDENTE | ULTERIORE | | | DENOMINAZIONE | DENOMINAZIONE | |=========================|===============|===============| | Denominazione Esplosivo | ”RIODIN” | ”RIODIN HE” | |=========================|===============|===============| Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo" con l'indicazione del relativo supplemento, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il sig. Giancarlo Medici - sostituto del titolare delle licenze di P.S. Ing. Manuel Garcia-Sanudo per conto della soc. U.E.E. Italia Srl, con sede e stabilimento in Aulla (Ms), via Canalescuro, 9 - Terrarossa (Ms), ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "LOMSPAGNA" su richiesta della "Maxam Europe, S.A.", Madrid (Spagna). Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/016770/XVJ/CE/C/2011 del 4.05.2012, i sotto indicati manufatti gia' classificati con D.M. n. 557/P.A.S.-XV.J2/27/2005 CE (19) del 18.04.2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20.06.2007 e con cambio denominazione riconosciuta con D.M. n. 557/P.A.S.21472-XV.J/25/2004 - 2009 CE(26) del 18.02.2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2010, aggiungono l'ulteriore denominazione, come indicato nel certificato rilasciato dall'Organismo Notificato "LOM-SPAGNA" n. LOM 04EXP6541 supplemento n. 1 del 26.01.2009, come segue: |=========================|===============|===============| | | PRECEDENTE | ULTERIORE | | | DENOMINAZIONE | DENOMINAZIONE | |=========================|===============|===============| | Denominazione Esplosivo | ”RIODET HM” | ”RIODET HMC” | |-------------------------|---------------|---------------| | Denominazione Esplosivo | ”RIODET HZ” | ”RIODET HZC” | |=========================|===============|===============| Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo" con l'indicazione del relativo supplemento, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi il sig. Giancarlo Medici - sostituto del titolare delle licenze di P.S. Ing. Manuel Garcia-Sanudo per conto della soc. U.E.E. Italia Srl, con sede e stabilimento in Aulla (Ms), via Canalescuro, 9 - Terrarossa (Ms), ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "LOM-SPAGNA" su richiesta della soc. "Maxam UEB, S.L.", Galdacano, Vizcaya (Spagna). Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della stessa societa'. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.