MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 maggio 2012 

Riconoscimento, al sig. Alessandro  Pierobon,  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (12A05686) 
(GU n.123 del 28-5-2012 - Suppl. Ordinario n. 107)

 

 

				 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 

 
  Vista l'istanza del sig. Alessandro Pierobon, nato il 20 marzo 1972
a  Belluno,  cittadino  italiano,  diretta  ad  ottenere,  ai   sensi
dell'art. 16 del d.lgs.  n.  206/07,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di "avvocato"; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente sig. Pierobon  e'  in  possesso  del
titolo accademico ottenuto in data  20.3.2002  in  Italia  presso  la
Universita' degli studi di Trento; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato  che  il  Ministerio  dell'Educacion  spagnolo,  avendo
accertato  il  superamento  degli  esami  previsti,  ha   certificato
l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha documentato di  essere  iscritto  all'  "Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna); 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  pareri   ed   atti
giudiziari che consentano di verificare  la  capacita'  professionale
pratica del medesimo,  oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie
essenziali al fine dell'esercizio della professione  di  avvocato  in
Italia; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 20 gennaio 2012; 


				 
                              Decreta: 

 
  Al sig. Alessandro Pierobon, nato  il  20  marzo  1972  a  Belluno,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
"abogado" quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
"avvocati". 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere  e
di  un  atto  giudiziario  sulle  seguenti  materie,  a  scelta   del
candidato: diritto civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 

                 
      Roma, 7 maggio 2012 

				 
                                     Il direttore generale: Saragnano