MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 maggio 2012 

Accoglimento dell'istanza di riesame volta  al  riconoscimento,  alla
sig.ra  Filippelli  Enza,  di  titolo  di  studio  estero  abilitante
all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A05693) 
(GU n.123 del 28-5-2012 - Suppl. Ordinario n. 107)

 

 

				 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 

 
  Vista l'istanza della sig.ra Filippelli Enza, nata il  22  novembre
1984 a Corigliano Calabro (CS),  cittadina  italiana,  con  la  quale
chiede il riesame del decreto dirigenziale datato 26 agosto 2011,  ai
fini di ottenere una riduzione della prova attitudinale applicata; 
  Precisato che con il decreto dirigenziale di cui  sopra  era  stata
accolta,  ai  sensi  dell'art.  16  del  d.lgs.   206/07,   l'istanza
presentata dall'interessata diretta ad ottenere il riconoscimento del
titolo professionale di "Abogado" - rilasciato dal  "Ilustre  Colegio
de Abogados" di Madrid (Spagna), presso cui e' iscritta dal 2010 - ai
fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della  professione  di
"avvocato", subordinatamente al superamento di una prova attitudinale
scritta e orale vertente su due prove scritte e una  prova  orale  su
due materie; 
  Considerato che a sostegno della istanza di  riesame  l'interessata
ha prodotto documentazione attestante il compimento della pratica  in
Italia  come  risulta  dal  certificato  rilasciato   dal   Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Rossano; 
  Ritenuto che ai  fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che la stessa, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia; 
  Ritenuto che il compimento della pratica forense puo' consentire di
limitare la misura della prova attitudinale a una sola prova  scritta
e ad un orale su due materie, quale  presupposto  essenziale  per  la
verifica della capacita' professionale dell'interessata; 
  Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 20  gennaio
2012; 


				 
                              Decreta: 

 
  L'istanza di riesame presentata dalla sig.ra Filippelli Enza,  nata
il 22 novembre 1984 a Corigliano Calabro (CS), cittadina italiana, e'
accolta con conseguente modifica del decreto dirigenziale  datato  26
agosto  2011  nella  parte  relativa   al   contenuto   della   prova
attitudinale da  applicare.  Per  l'effetto,  il  riconoscimento  del
titolo professionale di "abogado" di cui al decreto dirigenziale  del
26 agosto 2011 quale titolo valido per l'iscrizione all'  albo  degli
"avvocati,"  e'  subordinato  al  superamento  della  seguente  prova
attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 

                 
      Roma, 9 maggio 2012 

				 
                                     Il direttore generale: Saragnano