MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 maggio 2012 

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Fabiana Barros Garcia, di  titolo
di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione
di giornalista professionista. (12A05717) 
(GU n.123 del 28-5-2012 - Suppl. Ordinario n. 107)

 

 

				 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 

 
  Vista l'istanza della sig.ra Claudia Fabiana Barros Garcia, nata  a
Porto (Portogallo) il  2.5.1987,  cittadina  portoghese,  diretta  ad
ottenere, ai sensi dell'articolo l'art. 16  del  d.lgs.  206/2007,  e
successive   integrazioni,   il   riconoscimento   del   titolo    di
"Journalista"  conseguito  in  Portogallo,  al  fine  dell'iscrizione
all'albo italiano dei "giornalisti professionisti"; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale datato  17  novembre  2006,  n.  304,
contenente il regolamento di cui all'art. 11 del decreto  legislativo
n. 319/94, ora sostituito dal d.lgs. 206/2007, in materia  di  misure
compensative  per  l'esercizio  della  professione   di   giornalista
professionista; 
  Considerato che ha conseguito il titolo accademico "Licenciatura em
Ciencias  da  Comunicacao",  presso  la   "Universidade   do   Minho"
nell'agosto 2009; 
  Tenuto conto che ha documentato  di  avere  ottenuto  la  "Carteira
profissional de Journalista" da maggio 2010; 
  Considerato che e' in possesso di esperienza professionale; 
  Viste le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 15.3.2012; 
  Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
rilasciato nella seduta sopra indicata; 
  Rilevato che sono state riscontrate differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di "giornalista professionista" e quella  di  cui  e'  in
possesso  l'istante,  per  cui  e'  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Ritenuto che la prova  attitudinale  integrativa  conseguente  alla
valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto  e
da un esame orale e rivestire carattere specificamente  professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso  della  esperienza
maturata, e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; 
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
mesi dodici; 
  Visto l'art. 22.1 del d.lgs. n. 206/2007; 


				 
                              Decreta: 

 
  Alla  sig.ra  Claudia  Fabiana  Barros   Garcia,   nata   a   Porto
(Portogallo) il 2.5.1987, cittadina portoghese,  e'  riconosciuto  il
titolo  professionale  di  "Journalista"  quale  titolo  valido   per
l'iscrizione all' albo dei "giornalisti professionisti" e l'esercizio
della omonima professione in Italia. 
  Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al
superamento di una prova attitudinale orale oppure al  compimento  di
un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi. 
  Il  tirocinio  di  adattamento:  ove  oggetto   di   scelta   della
richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le  conoscenze  di
base, specialistiche e professionali  di  cui  sopra;  esso  consiste
nello  svolgimento  di   attivita'   giornalistica   continuativa   e
retribuita per uno o piu' organi di informazione, nazionali o locali,
regolarmente registrati.  La  richiedente  presentera'  al  Consiglio
nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata  del
presente provvedimento. 
  Il Consiglio Nazionale  vigilera'  sull'effettivo  svolgimento  del
tirocinio, a mezzo del direttore o  dei  direttori  degli  organi  di
informazione, presso cui e' stato svolto. 
  La prova attitudinale scritta e orale, ove oggetto di scelta  della
richiedente, vertera' sulle seguenti  materie:  1)  Norme  giuridiche
attinenti  all'informazione:  elementi  di  diritto  pubblico;  norme
civili, penali e amministrative concernenti  la  stampa;  ordinamento
giuridico della professione di giornalista. 2) Diritti, doveri, etica
e deontologia dell'informazione. 
  All'esame  orale  la  candidata  potra'  accedere  solo  se   abbia
superato, con successo, quello scritto. 
  La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio nazionale dei giornalisti  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce  su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di  esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e  del
calendario  fissato  per  le  prove   e'   data   immediata   notizia
all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessata     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo dei giornalisti professionisti. 

                 
    Roma, 10 maggio 2012 

				 
                                    Il direttore generale: Saragnano