AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 aprile 2012 

Modifiche al  regolamento  in  materia  di  procedure  sanzionatorie.
(Deliberazione n. 194/12/CONS). (12A06011) 
(GU n.124 del 29-5-2012 - Suppl. Ordinario n. 110)

 

 

				 
                             L'AUTORITA' 

 
  Nella sua riunione di Consiglio del 20 aprile 2012; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  "Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'"; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  "Modifiche  al
sistema penale"; 
  Visto il decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  recante
"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per  il
miglioramento della qualita' del servizio", come da ultimo modificato
dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58; 
  Visto  l'art.  21  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Vista la delibera 20 dicembre 2011, n. 731, recante  "Modifiche  ed
integrazioni al regolamento per l'organizzazione ed il  funzionamento
- istituzione della Direzione servizi postali"; 
  Visto il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie adottato
con la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche  e
integrazioni (di seguito anche Regolamento sanzioni); 
  Considerato che l'art. 21 del decreto legislativo n. 261 del  1999,
come modificato, commina specifiche sanzioni in  caso  di  violazione
degli obblighi imposti ai fornitori del servizio; 
  Considerato che, in base a quanto disposto dall'art. 21, comma  14,
del decreto legge n. 201 del 2011, le funzioni previste  dal  decreto
legislativo n. 58 del  2011  sono  trasferite  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e che,  in  esse,  rientra  la  potesta'
sanzionatoria suddetta; 
  Ritenuto  necessario,  pertanto,  dare  completa  attuazione   alla
normativa primaria e, per l'effetto, disporre  una  integrazione  del
Regolamento in  materia  di  procedure  sanzionatorie,  adottato  con
delibera dell'Autorita' n. 136/06/CONS, in modo tale da assicurare il
rispetto degli obblighi imposti, offrendo  altresi'  agli  utenti  la
possibilita'  di  segnalare  i  comportamenti  in  conflitto  con  la
normativa; 
  Considerato che, diversamente da quanto disposto nel settore  delle
comunicazioni elettroniche, il legislatore, nel dare attuazione  alle
direttive in materia di servizi postali, ha ritenuto di non prevedere
come obbligatorio l'esperimento del  tentativo  di  conciliazione  di
fronte all'Autorita' attribuendo, invece,  a  ciascun  fornitore  del
servizio il compito di adottare adeguate procedure conciliative; 
  Considerata  la  necessita',  anche  per  il  settore  postale,  di
assicurare celerita' ed  efficacia  alla  trattazione  delle  denunce
prevedendo a tal fine che esse debbano essere  presentate  compilando
un  modello  analogo  a   quello   utilizzato   nel   settore   delle
comunicazioni elettroniche; 
  Udita la relazione dei Commissari,  Stefano  Mannoni  e  Sebastiano
Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del  regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; 


				 
                              Delibera: 

 
                               Art. 1 

 
  1. All'articolo 1,  rubricato  "Definizioni",  del  Regolamento  in
materia di procedure sanzionatorie, al comma 1, dopo  la  lettera  m)
sono inserite le seguenti lettere: 
  "n) per decreto servizi postali, il decreto legislativo  22  luglio
1999,  n.  261,  recante   "Attuazione   della   direttiva   97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo  del  mercato  interno  dei
servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita'  del
servizio" e successive modifiche e integrazioni; 
  o) per fornitore di servizi postali, l'impresa che fornisce  uno  o
piu'  servizi  postali,  inclusi  quelli  ricadenti  nell'ambito  del
servizio universale". 
  2. All'articolo 3, rubricato "Attribuzione di competenze", dopo  il
comma 4, e' inserito il seguente: 
  "4-bis.  Le  competenze  in  materia  di  sanzioni,  derivanti  dal
trasferimento all'Autorita' delle funzioni di vigilanza  sul  mercato
postale ai sensi dell'art. 21, comma 14, del decreto legge n. 201 del
2011, sono esercitate dalla Direzione servizi postali". 
  3. All'articolo 3-bis,  rubricato  "Denunce  inerenti  alla  tutela
dell'utenza", il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
  "2. Resta ferma la possibilita' per tutti i  soggetti  interessati,
gli utenti finali, i consumatori e le associazioni od  organizzazioni
rappresentative dei loro interessi, di presentare, ove legittimati,: 
  a) reclamo agli organismi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 8
della direttiva in materia di qualita' e carte dei servizi, oppure di
promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 1,  comma
11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e  dell'art.  84  del  decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259; 
  b)  reclamo  al  fornitore  di  servizi   postali   per   qualsiasi
disservizio e di accedere alle procedure conciliative che il medesimo
fornitore deve adottare ai sensi dell'art. 14, comma 1,  del  decreto
servizi postali". 
  4. Il comma 3 dell'articolo 3-bis, dopo le parole "ad eccezione  di
quelle in materia di comunicazioni  elettroniche  che  devono  essere
trasmesse con le modalita' di cui all'art. 3-ter", sono  inserite  le
seguenti: "e di quelle in  materia  di  servizi  postali  che  devono
essere trasmesse con le modalita' di cui all'art. 3-quater". 
  5. Dopo l'articolo 3-ter e' inserito il seguente: 
  "Articolo 3-quater 
  Norme speciali per la presentazione e trattazione delle denunce  in
materia di servizi postali 
  1. Le denunce di tutti i soggetti interessati,  degli  utenti,  dei
consumatori e delle associazioni  od  organizzazioni  rappresentative
dei loro interessi, relative alla violazione di norme  nella  materia
dei servizi postali, ferma restando l'applicabilita' dei commi 1,  2,
4, 5 e 6  dell'art.  3-bis,  devono  essere  presentate,  a  pena  di
irricevibilita', esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o telefax,  in  entrambi  i  casi  compilando  l'apposito
modello  P,  che  fa  parte  integrante  del  presente   Regolamento,
disponibile  sul  sito   web   dell'Autorita'   (www.agcom.it).   Con
successiva  determinazione  del  Segretario  Generale   puo'   essere
disposta   la   compilazione   e   la   trasmissione   in   modalita'
esclusivamente telematica del modello P. La  predetta  determinazione
e' pubblicata sul sito web dell'Autorita' unitamente alle  istruzioni
per la compilazione e la trasmissione del modello medesimo. 
  2. Le modalita' di trattazione delle  denunce  si  conformano  alle
procedure ed ai criteri  delineati  ai  commi  2  e  3  dell'articolo
3-ter". 
  6. All'articolo 4, rubricato "Attivita' preistruttorie",  al  comma
2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: 
  "e, nell'ambito dei servizi postali, degli organi territoriali  del
Ministero dello sviluppo economico". 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana.   Essa   e'   pubblicata   altresi'   sul   sito   internet
dell'Autorita', unitamente al testo del  regolamento  in  materia  di
procedure sanzionatorie di cui alla delibera n.  136/06/CONS  del  15
marzo 2006 e successive modificazioni, coordinato  con  le  modifiche
introdotte dalla presente delibera di cui costituisce l'allegato A. 

                 
    Roma, 20 aprile 2012 

				 
                                              Il presidente: Calabro' 

                 
I commissari relatori: Mannoni - Sortino