MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 2012 

Tipologie di beni e servizi, per le quali le amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato, con esclusione degli istituti e scuole  di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle  istituzioni
universitarie,  sono   tenute   ad   approvvigionarsi   mediante   le
convenzioni  stiputale  ex  articolo  26  della  legge  n.  488/1999,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. (12A06121) 
(GU n.123 del 28-5-2012)

 

 

				 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 

 
  Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  e  successive
modificazioni e integrazioni,  il  quale  prevede  che  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  gia'  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  debba  provvedere   a
stipulare,  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di
procedure  ad  evidenza  pubblica  e  di   scelta   del   contraente,
convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai  prezzi  e
condizioni ivi previsti, ordinativi  di  fornitura  deliberati  dalle
Amministrazioni dello Stato, anche  con  il  ricorso  alla  locazione
finanziaria; 
  Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il
Ministro dell'economia e delle finanze attribuisce alla Consip S.p.A.
l'incarico di stipulare le convenzioni,  per  l'acquisto  di  beni  e
servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato di  cui  all'art.
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
  Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  il
quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla Consip S.p.A. per  conto
del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per  conto  delle
altre  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art.  1  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'art. 63, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  il
quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda
alla realizzazione delle iniziative e delle  attivita'  di  cui  alle
sopra citate norme, ivi comprese quelle di tipo consulenziale,  anche
avvalendosi,  con  apposite  convenzioni,  di  societa'   interamente
possedute dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001 con cui il Ministro
dell'economia e delle finanze  ha  affidato  alla  Consip  S.p.A.  le
iniziative e le attivita' di cui all'art. 58 ed ha previsto, in  tale
ambito,  la  stipula  di  un'apposita  convenzione  tra  la  predetta
societa' e lo stesso Ministero per  regolare  i  rapporti  reciproci,
fermo restando quanto gia' previsto dal citato  decreto  ministeriale
del 24 febbraio 2000; 
  Visto l'art. 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  con
il quale e' stato previsto  che  a  decorrere  dal  secondo  bimestre
dell'anno 2006, qualora dal  monitoraggio  delle  spese  per  beni  e
servizi  emerga  un  andamento  tale   da   poter   pregiudicare   il
raggiungimento degli obiettivi indicati nel  patto  di  stabilita'  e
crescita presentato agli organi  dell'Unione  Europea,  le  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ad eccezione  delle
regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti  del
Servizio  sanitario  nazionale,  hanno  l'obbligo  di  aderire   alle
convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge  23  dicembre
1999,  n.  488,  ovvero  di  utilizzare  i  relativi   parametri   di
prezzo-qualita' ridotti del 20 per cento, come  limiti  massimi,  per
l'acquisto di beni e servizi comparabili e che, in caso  di  adesione
alle suddette convenzioni le quantita' fisiche dei beni acquistati  e
il volume dei servizi non possono eccedere  quanto  risultante  dalla
media del triennio precedente; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 449 della legge 27  dicembre
2006,  n.  296,  con  il  quale  si  stabilisce   che   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle caratteristiche del
mercato e del grado  di  standardizzazione  dei  prodotti,  individua
annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi
per  le  quali  sono  tenute  ad  approvvigionarsi,  utilizzando   le
convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
tutte  le  amministrazioni  statali  centrali   e   periferiche,   ad
esclusione degli istituti e scuole di  ogni  ordine  e  grado,  delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie; 
  Visto, altresi', che le restanti pubbliche amministrazioni  di  cui
all'art. 1 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
successive modifiche e integrazioni, possono ricorrere alle  suddette
convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
nonche' a quelle previste dall'art.  1,  comma  456  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, ovvero ne utilizzano i relativi  parametri  di
prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti
di acquisto di beni e servizi; 
  Visto l'art. 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, cosi' modificato dall'art.
40, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che stabilisce che le
pubbliche amministrazioni  centrali  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e quindi  le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti  e  scuole  di
ogni ordine e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le  aziende  ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,  le  istituzioni
universitarie, gli enti pubblici non economici  nazionali,  l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento
e dei relativi servizi  nonche'  di  energia  elettrica  mediante  le
convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o  uguali  a  quelli
praticati dalla Consip; 
  Visto, altresi', che il comma 2 dell'art. 48 del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito in  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
prevede che le restanti pubbliche amministrazioni adottano misure  di
contenimento delle spese di cui al comma 1 dell'art. 48, medesimo  in
modo da ottenere risparmi equivalenti; 
  Visto l'art. 2, comma 226 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  il
quale prevede che le convenzioni di cui all'art. 26  della  legge  n.
488/1999 possono  essere  stipulate  anche  ai  fini  e  in  sede  di
aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso  da
Consip ai sensi del precedente comma 225 del medesimo art. 2; 
  Ritenuto che sussistono gli obblighi relativi all'utilizzazione dei
parametri di prezzo-qualita' di cui  alle  convenzioni  stipulate  ai
sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,  anche  per
gli acquisti effettuati da tutti i suddetti  soggetti  attraverso  il
mercato elettronico della pubblica amministrazione  di  cui  all'art.
328 del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207; 
  Considerato che, per l'individuazione delle  tipologie  di  beni  e
servizi di cui all'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  le  proprie
strutture,  ha  effettuato  le  necessarie   analisi   in   tema   di
caratteristiche  del  mercato  e  grado  di   standardizzazione   dei
prodotti; 
  Considerato che, secondo quanto disposto dal  richiamato  art.  48,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito  in
legge 6 agosto 2008, n. 133, cosi' modificato dall'art. 40, comma  2,
della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  le  pubbliche  amministrazioni
centrali di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  z),  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono gia' tenute ad approvvigionarsi
di combustibile da riscaldamento e dei relativi  servizi  nonche'  di
energia elettrica mediante convenzioni Consip  o  comunque  a  prezzi
inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate per  l'anno  2012,  ed  in
ogni caso sino all'emanazione del successivo  decreto,  tenuto  conto
delle caratteristiche del mercato e del  grado  di  standardizzazione
dei prodotti, le seguenti tipologie di beni e servizi  per  le  quali
tutte  le  amministrazioni  statali  centrali   e   periferiche,   ad
esclusione degli istituti e scuole di  ogni  ordine  e  grado,  delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono  tenute
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni  quadro  stipulate  ai
sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: 
    1) Arredi per ufficio; 
    2) Carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete
ed extrarete, buoni carburante e fuel card); 
    3) Macchine per  ufficio  e  prodotti  hardware  (specificamente:
fotocopiatrici  multifunzione,  in  acquisto  e  noleggio,   personal
computer, desktop e portatili, server entry e midrange, stampanti); 
    4) Noleggio e acquisto di autoveicoli; 
    5) Servizio di buoni pasto; 
    6) Servizi di telefonia fissa; 
    7) Servizi di telefonia mobile; 
    8)  Apparati  e  servizi  di  telefonia   e   trasmissione   dati
(specificamente reti locali, centrali telefoniche). 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 marzo 2012 


				 
                                                   Il Ministro: Monti 

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 4, Economie e finanze, foglio n. 288