MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 maggio 2012 

Estensione ai non aderenti delle regole per la pesca  delle  acciughe
adottate dalla Organizzazione di produttori «Associazione  produttori
pesca Soc. coop. di Ancona, ai sensi del Reg. n. 104/2000, articolo 7
e del Reg. n. 696/2008. (12A06254) 
(GU n.128 del 4-6-2012)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto  il  regolamento  (CE)  104/2000  del  Consiglio  dell'Unione
Europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune  dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto in particolare l'art. 7 del  suddetto  Regolamento,  relativo
all'estensione  ai  non  aderenti  delle  regole  di   produzione   e
commercializzazione adottate da un'organizzazione di produttori; 
  Visto il Regolamento (CE) 696/2008 della Commissione del 23  luglio
2008, recante modalita' di applicazione del Regolamento 104/2000, per
quanto riguarda la suddetta estensione delle regole ai non aderenti; 
  Vista  l'istanza  in  data  5  ottobre  2011  con   la   quale   la
Organizzazione di produttori Associazione Produttori Pesca Soc. Coop.
con sede ad Ancona,  riconosciuta  con  decreto  ministeriale  del  4
dicembre  1978,  ha  chiesto,  ai  sensi  dei  suddetti  regolamenti,
l'estensione ai non aderenti di talune  regole  per  la  pesca  delle
acciughe  (engraulis  encrasicolus)  nella  zona  del   Compartimento
marittimo di Ancona; 
  Visto il verbale della Capitaneria di Porto di Ancona  in  data  20
febbraio 2012; 
  Considerato  che  la  documentazione  presentata   dalla   suddetta
Organizzazione di produttori a sostegno  dell'istanza  di  estensione
delle proprie  regole  risulta  essere  conforme  a  quanto  previsto
dall'art. 4 del Regolamento 696/2008; 
  Considerato che l'attivita'  di  produzione  e  commercializzazione
della suddetta Organizzazione di produttori risponde ai requisiti  di
rappresentativita' previsti dall'art. 1 paragrafo 1  del  Regolamento
696/2008; 
  Considerato    che    l'estensione    delle     regole     adottate
dall'Organizzazione suddetta  e'  richiesta  al  fine  di  assicurare
l'esercizio razionale della pesca e di incoraggiare la programmazione
della  produzione  e  l'adeguamento  della  stessa  alla  domanda  di
mercato; 
  Ritenuto  opportuno  accogliere  l'istanza  di  estensione  ai  non
aderenti di talune regole adottate dalla Organizzazione medesima; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi  del  Regolamento  104/2000,  art.  7  e  del  Regolamento
696/2008, sono rese obbligatorie  per  i  non  aderenti  le  seguenti
regole per la pesca delle acciughe adottate dalla  Organizzazione  di
produttori denominata Associazione produttori pesca  Soc.  Coop.  con
sede ad Ancona: 
    specie   interessata   all'estensione   delle   regole:   acciuga
(engraulis  encrasicolus);  qualita'  Extra  A;  dimensione:   2-3-4;
presentazione: intero. 
    Il campionamento dovra' essere effettuato dagli esperti  nominati
dalla Organizzazione di produttori come  previsto  dall'art.  12  del
Reg. 2406/96. Su ogni partita viene posto in vista uno  stampato  con
l'indicazione della barca che ha effettuato la cattura; la specie, la
categoria di freschezza  ed  il  calibro;  il  numero  di  casse  che
compongono il pallets ed il turno di vendita. 
    L'imballo dovra' essere in  polistirolo  mm.  460  X  275  X  105
interno. 
    L'etichettatura del prodotto dovra' essere effettuata in base  al
Regolamento 2065/2001. 
    Il prodotto dovra'  essere  refrigerato  sia  a  bordo  che  alla
vendita; le barche che sono sprovviste di un impianto  di  produzione
del ghiaccio o impianti similari dovranno imbarcare obbligatoriamente
il ghiaccio prima della battuta di pesca. 
    Dovranno essere rispettati i prezzi di ritiro comunitari;  al  di
sotto di questi prezzi il prodotto dovra'  essere  ritirato  al  fine
dell'aiuto al riporto; e' ammessa tuttavia una tolleranza del 10% per
difetto od eccesso, come previsto dall'art. 23 par. 1 del Regolamento
104/2000. 
    Le catture massime ammissibili sono: 
      sistema di pesca «volante»: 630 cassette da 8 kg. al giorno per
coppia, indipendentemente dalla stazza. Non sono ammessi recuperi per
eventuali quote non raggiunte nelle giornate di pesca precedenti; 
      sistema  «circuizione»:  il  quantitativo  massimo  di  catture
ammissibili e' fissato in  6000  casse  da  8  kg.  al  mese  per  le
imbarcazioni che operano per tutta la campagna di pesca nello  stesso
porto. Per le imbarcazioni che operano saltuariamente  nei  porti  di
riferimento della Organizzazione di cui trattasi, la quota e' fissata
in 350 cassette da 8 kg. al giorno. 
  Le giornate di pesca previste per la pesca «volante»  sono  4  (dal
lunedi' al giovedi') da 15 ore la settimana salvo recupero. 
  Per la «circuizione» sono previste 2 giornate di fermo  settimanale
(dalle ore 15 del sabato alle ore 15 del lunedi'). 
  In concomitanza con la fase del plenilunio, i giorni di fermo  sono
4, ovvero dal mattino in cui la luna risulta  piena  e  per  altri  3
giorni consecutivi. 
  Le suddette  regole  si  applicano  fino  alla  prima  vendita  dei
prodotti sul mercato. 
  Zona in cui sono rese obbligatorie le suddette regole per la  pesca
delle acciughe: tutto il Compartimento marittimo di Ancona. 
  Durata dell'estensione delle regole: un anno. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 maggio 2012 
 
                                         Il direttore generale: Abate