MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo  IMQ  S.p.a.,
in Milano, al rilascio della certificazione CE di  rispondenza  della
conformita' dei dispositivi medici. (12A06442) 
(GU n.134 del 11-6-2012)

 
 
    Con decreto dirigenziale del Ministero della salute  di  concerto
con il Ministero dello sviluppo economico,  datato  11  maggio  2012,
l'organismo notificato IMQ S.p.a., con  sede  legale  in  Milano  via
Quintiliano 43, e' stato autorizzato all'attivita' di certificazione,
di cui  alla  direttiva  93/42/CEE,  per  le  seguenti  tipologie  di
dispositivi medici: 
 
                    Dispositivi medici non attivi 
 
    Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale: 
      a) Dispositivi non attivi per anestesia,  emergenza  e  terapia
intensiva. All. Il, V, VI. 
      b) Dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione
e dialisi. All. II, V, VI. 
      c) Dispositivi non attivi per ortopedia e riabilitazione.  All.
II, V, VI. 
      d) Dispositivi medici non attivi con funzione di  misura.  All.
II, V, VI. 
      e) Dispositivi non attivi per oftalmologia. All. Il, V, VI. 
      f) Strumenti non attivi; All. II, V, VI. 
      g) Dispositivi medici per la contraccezione. All. II, V, VI. 
      h) Dispositivi medici non attivi  per  disinfettare,  pulire  e
sciacquare. All. II, V, VI. 
    Impianti non attivi: 
      i) Impianti ortopedici non attivi. All. II, V, VI. 
    Dispositivi per la cura delle ferite: 
      j) Bende e medicazioni per ferite. All. II, V, VI. 
      k) Materiali per sutura e clamps. All. II, V, VI. 
      l) Altri dispositivi medici per la cura delle ferite. All.  II,
V, VI. 
    Dispositivi dentali non attivi ed accessori: 
      m) Strumenti e attrezzature dentali non attivi. All. II, V, VI. 
      n) Materiali dentali. All. II, V, VI. 
      o) Impianti dentali. All. II, V, VI. 
 
            Dispositivi medici attivi (non impiantabili) 
 
    Dispositivi medici attivi in generale: 
      p) Dispositivi per circolazione  extra-corporea,  infusione  ed
emoferesi. All. II, III, IV, V, VI. 
      q)  Dispositivi  per  apparato  respiratorio,  dispositivi  per
ossigenoterapia, comprese  le  camere  iperbariche,  dispositivi  per
anestesia per inalazione.  All.  II,  III,  IV,  V,  VI  (per  camere
iperbariche All. II, V e VI). 
      r) Dispositivi per stimolazione o inibizione. All. II, III, IV,
V, VI. 
      s) Dispositivi attivi chirurgici. All. II, III, IV, V, VI. 
      t) Dispositivi attivi per oftalmologia. All. II,  III,  IV,  V,
VI. 
      u) Dispositivi attivi dentali. All. II, III, IV, V, VI. 
      v) Dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione.
All. II, III, IV, V, VI. 
      w) Dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive. All.
II, III, IV, V, VI. 
      x)  Dispositivi  attivi  per  posizionamento  e  trasporto  del
paziente. All. II, III, IV, V, VI. 
      y) Software. All. II, V, VI. 
    Dispositivi per immagini: 
      z)  Dispositivi  per   immagini   che   utilizzano   radiazioni
ionizzanti. All. II, III, IV, V, VI. 
      aa) Dispositivi per  immagini  che  utilizzano  radiazioni  non
ionizzanti. All. II, III, IV, V, VI. 
    Dispositivi per il monitoraggio: 
      bb) Dispositivi per il monitoraggio dei  parametri  fisiologici
non vitali. All. II, III, IV, V, VI. 
      cc) Dispositivi per il monitoraggio dei  parametri  fisiologici
vitali. All. II, III, IV,  V,  VI.  Dispositivi  per  radioterapia  e
termoterapia: 
      dd) Dispositivi che utilizzano radiazioni ionizzanti. All.  II,
III, IV, V, VI. 
      ee) Dispositivi che utilizzano radiazioni non ionizzanti.  All.
II, III, IV, V, VI. 
      ff) Dispositivi per ipertermia. Alt. II, III, IV, V, VI. 
      gg) Dispositivi per  terapia  (extracorporea)  ad  onde  d'urto
(litotrissia). All. II, III, IV, V, VI. 
 
         Particolari dispositivi medici attivi e non attivi 
 
      hh)  Dispositivi  medici   con   riferimento   alla   direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine  (decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 17). All. II, III, IV, V, VI. 
      ii)  Dispositivi  medici   con   riferimento   alla   direttiva
89/686/CEE relativa ai dispositivi di  protezione  individuale  (DPI)
(decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 10). All. II, V, VI. 
      jj) Dispositivi medici in confezione sterile. All. II, V, VI. 
    E' escluso il  rilascio  di  certificazione  CE  per  dispositivi
medici di classe III. 
    Il testo integrale del provvedimento  e'  consultabile  sul  sito
www.salute.gov.it alla sezione "Dispositivi medici - conformita' CE -
organismi notificati".