MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 maggio 2012 

Ricostituzione  del  Comitato  regionale  I.N.P.S.  della   Campania.
(12A06564) 
(GU n.138 del 15-6-2012)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 33 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 42 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, concernenti la  composizione
dei  Comitati  regionali  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS); 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  479,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687,  concernente
il  «Regolamento  recante  norme  per  l'unificazione  degli   Uffici
periferici del Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e
l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro»; 
  Visto l'art. 10 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
febbraio 1998, n. 38; 
  Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2005 con  il  quale
e' stato ricostituito il Comitato dell'INPS per la regione Campania; 
  Visto il successivo decreto interministeriale 12 agosto 2009 che ha
parzialmente modificato la composizione  di  cui  al  citato  decreto
interministeriale 20 settembre 2005; 
  Ritenuto  che,  per  compiuto  quadriennio  di  durata  in  carica,
decorrente  dalla  data  di  insediamento,  occorre  procedere   alla
ricostituzione del predetto Comitato; 
  Considerato che, ai sensi del citato art. 42 della legge n. 88  del
1989, e successive modificazioni, i  rappresentanti  dei  lavoratori,
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi in  seno  al  predetto
organo sono nominati su designazione delle rispettive  confederazioni
sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale; 
  Considerato che, a tal fine, sono  state  interessate  le  seguenti
confederazioni sindacali: 
    Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL); 
    Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL); 
    Unione italiana del lavoro (UIL); 
    Unione generale del lavoro (UGL); 
    Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA); 
    Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL); 
    Confederazione italiana sindacati addetti ai servizi (CISAS); 
    Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL); 
    Confederazione unitaria di base (CUB); 
    Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA); 
    Confederazione  italiana  della   piccola   e   media   industria
(CONFAPI); 
    Associazione bancaria italiana (ABI); 
    Associazione fra le Casse di risparmio italiane (ACRI); 
    Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA); 
    Confederazione      generale      dell'agricoltura       italiana
(CONFAGRICOLTURA); 
    Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI); 
    Confederazione italiana agricoltori (CIA); 
    Confederazione produttori agricoli (COPAGRI); 
    Confederazione generale italiana  del  commercio  e  del  turismo
(CONFCOMMERCIO); 
    Confederazione  italiana  esercenti   attivita'   commerciali   e
ausiliarie del turismo (CONFESERCENTI); 
    Confederazione      generale      italiana       dell'artigianato
(CONFARTIGIANATO); 
    Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA); 
    Confederazione artigiana sindacati autonomi (CASA); 
    Confederazione  delle  libere  associazioni  artigiane   italiane
(CLAAI); 
    Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI). 
  Visti i dati  disponibili  sulla  rappresentativita'  di  tutte  le
predette confederazioni sindacali; 
  Rilevato che, per la corretta formulazione del giudizio  sul  grado
di  rappresentativita'  delle  predette  confederazioni,  sono  stati
determinati, in via preventiva, i seguenti criteri di valutazione, in
adesione ad una consolidata giurisprudenza nella specifica materia: 
    1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle  singole
organizzazioni Sindacali; 
    2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; 
    3) partecipazione alla formazione e  stipulazione  dei  contratti
collettivi di lavoro; 
    4)  partecipazione  alla  risoluzione  di  vertenze  individuali,
plurime e collettive di lavoro; 
  Tenuto conto che dalla  comparazione  tra  i  predetti  dati  sulla
rappresentativita' di ciascuna delle confederazioni  sindacali  sopra
indicate e i predeterminati criteri di valutazione sopra specificati,
risultano  nell'ordine  maggiormente  rappresentative   le   seguenti
confederazioni sindacali: 
    per i lavoratori dipendenti: 
      Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL); 
      Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL); 
      Unione italiana del lavoro (UIL); 
      Unione generale del lavoro (UGL); 
      Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA); 
    per i datori di lavoro: 
      Confederazione      generale      dell'industria       italiana
(CONFINDUSTRIA); 
    per i lavoratori autonomi: 
      Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI); 
      Confederazione  italiana  esercenti  attivita'  commerciali   e
ausiliarie del turismo (CONFESERCENTI); 
      Confederazione delle  libere  associazioni  artigiane  italiana
(CLAAI). 
  Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che ha previsto che, con effetto dalla  ricostituzione  dei  comitati
previsti dagli articoli 33 e 34  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,  e  successive  modificazioni,  il
numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura  non  inferiore
al trenta per cento; 
  Ritenuto che la suddetta  riduzione  debba  essere  applicata  alle
singole categorie gia' individuate dal legislatore,  con  l'eccezione
dei rappresentanti istituzionali, la cui partecipazione e' essenziale
per la specifica funzione di controllo che esercitano nell'ambito del
Comitato stesso; 
  Attesa l'esigenza di assicurare la piu' ampia partecipazione  delle
organizzazioni sindacali; 
  Viste le designazioni effettuate dalle Confederazioni  sindacali  e
dalle Amministrazioni interessate; 
 
                              Decreta: 
 
  Il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la
regione Campania e' cosi' composto: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali www.lavoro.gov. it 
    Roma, 28 maggio 2012 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Fornero           
p. Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze, 
      il Vice Ministro 
           Grilli