DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2012 

Differimento, per l'anno  2012,  dei  termini  di  effettuazione  dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali. (12A06646) 
(GU n.135 del 12-6-2012)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede  che,  con  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  tenendo  conto  delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei  responsabili
d'imposta  o  delle  esigenze   organizzative   dell'amministrazione,
possono essere modificati i termini riguardanti gli  adempimenti  dei
contribuenti relativi a imposte e  contributi  dovuti  in  base  allo
stesso decreto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione e  disciplina  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP)»; 
  Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento   recante
«Modalita' per la presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto»; 
  Visto l'art. 17 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione  dei  termini
di versamento; 
  Visto l'art.  13,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
concernente  l'anticipazione  sperimentale  dell'Imposta   municipale
propria; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  con
i quali sono stati  approvati  i  modelli  di  dichiarazione  con  le
relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2012, per
il periodo  d'imposta  2011,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta  sul
valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione dei parametri, della  comunicazione  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli  indicatori  di  normalita'
economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2011; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visto l'art. 3-quater  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
  Considerata l'opportunita' di differire  i  termini  di  versamento
delle imposte risultanti  dalle  dichiarazioni  presentate  nell'anno
2012 al fine di consentire il corretto svolgimento degli  adempimenti
connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e alla  definizione
dei versamenti; 
  Considerata, altresi', l'opportunita' di  differire  i  termini  di
versamento delle imposte risultanti  dalle  dichiarazioni  presentate
nell'anno  2012  da  parte  dei  soggetti  che  esercitano  attivita'
economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Le  persone  fisiche  tenute,  entro  il  18  giugno  2012,  ai
versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da  quelle  in
materia di imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e  dalla
dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti: 
  a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione; 
  b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando  le  somme  da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti  risultanti  dalle
dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di' imposta regionale
sulle attivita' produttive e dalla  dichiarazione  unificata  annuale
entro il 18 giugno 2012, che esercitano attivita' economiche  per  le
quali sono stati elaborati gli  studi  di  settore  di  cui  all'art.
62-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che  dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito  per
ciascuno studio di settore dal relativo decreto di  approvazione  del
Ministro dell'economia e delle finanze. Le medesime  disposizioni  si
applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli  articoli
5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  a
societa', associazioni e imprese con i requisiti indicati nel periodo
precedente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 giugno 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti