AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 16 maggio 2012 

Indicazioni  applicative  sui  requisiti  di  ordine   generale   per
l'affidamento  dei  contratti  pubblici.   (Determinazione   n.   1).
(12A06767) 
(GU n.141 del 19-6-2012)

 
 
Premessa. 
 
  L'Autorita', con la determinazione n. 1/2010, «Requisiti di  ordine
generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture ai sensi dell'art. 38 del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163 nonche'  per  gli  affidamenti  di  subappalti.  Profili
interpretativi ed applicativi», ha fornito indicazioni interpretative
in merito ai requisiti generali per la partecipazione alle  procedure
di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
  A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio  2011,
n. 70, rubricato «Semestre Europeo - Prime disposizioni  urgenti  per
l'economia», convertito in legge con modifiche dalla legge 12  luglio
2011, n. 106, che ha apportato numerose  modifiche  all'art.  38  del
decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (di  seguito  Codice),
l'Autorita', ha pubblicato il documento «Prime indicazioni sui  bandi
tipo: tassativita' delle cause di esclusione e costo del  lavoro»  ed
esperito una  consultazione  degli  operatori  del  settore  e  delle
istituzioni competenti; i contributi pervenuti sono consultabili  sul
sito                     internet                      all'indirizzo:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Consultazio
niOnLine. 
  Successivamente alla  consultazione,  sono  sopravvenuti  ulteriori
interventi normativi ed in particolare, l'art. 20 comma 1,  lett.  d,
del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, «Disposizioni urgenti  in
materia  di  semplificazione   e   di   sviluppo»,   convertito   con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  che,  come  proposto
dall'Autorita' nella segnalazione n. 1 del 2012, ha modificato l'art.
38, comma 1-ter del Codice, attribuendo all'Autorita'  il  potere  di
graduare l'irrogazione  della  sanzione  interdittiva  ivi  prevista.
Infine, l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16,
«Disposizioni urgenti in materia di  semplificazioni  tributarie,  di
efficientamento e potenziamento  delle  procedure  di  accertamento»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,
n.  44,  ha  novellato  il  comma  2  dell'art.  38  del  Codice,  in
riferimento al comma 1,  lett.  g),  specificando  che  costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative  all'obbligo  di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. 
  Alla  luce  delle   rilevanti   modifiche   normative   introdotte,
l'Autorita' ritiene opportuno intervenire nuovamente  sulla  materia,
offrendo indicazioni integrative rispetto alla  determinazione  n.  1
del 2010. 
 
1. Misure di prevenzione (articolo 38, comma 1, lett. b). 
 
  La  disposizione  dell'art.  38,  comma  1,   lett.   b)   concerne
l'esclusione dalle procedure di affidamento disposta per  i  soggetti
sottoposti a procedimenti per l'irrogazione di misure di  prevenzione
antimafia. 
  A riguardo si osserva che il legislatore, con la novella  apportata
all'art. 38, comma 1,  lett.  b),  del  Codice,  ha  inteso  ampliare
l'elenco  dei  soggetti  interessati  dalla  disposizione  in   esame
includendovi - oltre a titolare o direttore tecnico  per  le  imprese
individuali; soci  o  direttore  tecnico  per  le  societa'  in  nome
collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico per le societa' in
accomandita semplice; amministratori con poteri di  rappresentanza  o
direttore tecnico per le altre  societa'  -  anche  il  socio  unico,
persona fisica, o il socio di maggioranza in  caso  di  societa'  con
meno di quattro soci, «se si tratta di altro tipo di societa'». 
  Il dubbio che, in materia, potrebbe  porsi,  data  la  formulazione
della  norma,  concerne  l'interpretazione  da  dare  alla  locuzione
«persona fisica», introdotta in  sede  di  conversione  dalla  citata
legge n. 106/2011, nonche' il significato dell'espressione «socio  di
maggioranza». 
  In riferimento al primo  profilo,  si  ritiene  che  l'accertamento
della sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, comma
1, lett. b) vada circoscritto esclusivamente al socio persona  fisica
anche nell'ipotesi di societa' con meno di quattro soci, in  coerenza
con la  ratio  sottesa  alle  scelte  del  legislatore:  diversamente
argomentando, risulterebbe del tutto illogico limitare l'accertamento
de quo alla sola persona fisica nel caso di socio unico ed estendere,
invece, l'accertamento alle persone giuridiche nel caso  di  societa'
con due o tre soci, ove il potere del  socio  di  maggioranza,  nella
compagine sociale, e' sicuramente minore rispetto a  quello  detenuto
dal socio unico. 
  In riferimento al secondo profilo,  si  ritiene  che  la  locuzione
«socio di maggioranza» vada interpretata nel senso  di  effettuare  i
controlli di cui all'art. 38, comma 1, lett.  b)  nei  confronti  del
soggetto che detiene il controllo della societa' (controllo di cui si
dispone anche potendo contare solo sulla maggioranza relativa).  Cio'
e' conforme alla ratio della norma che ha come  obiettivo  quello  di
sottoporre  ad  una  verifica  piu'   incisiva,   estesa   ai   soci,
esclusivamente  quelle  societa'  in  cui,  per  via  della   ridotta
composizione  azionaria,   i   singoli   soci   potrebbero   assumere
un'influenza dominante. Si precisa che nel caso di societa'  con  due
soli soci  i  quali  siano  in  possesso,  ciascuno,  del  50%  della
partecipazione  azionaria,  le  dichiarazioni   previste   ai   sensi
dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere  rese
da entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile  2012,  n.
58). 
  Per quanto riguarda, poi, gli strumenti che le stazioni  appaltanti
possono utilizzare per effettuare i riscontri necessari, si specifica
che, ad integrazione delle indicazioni offerte  nella  determinazione
n. 1/2010, si considera pendente il procedimento per l'irrogazione di
una  misura  di  prevenzione  soltanto  a  seguito   dell'iscrizione,
nell'apposito  registro  della  cancelleria  del   tribunale,   della
proposta di applicazione  della  misura,  personale  o  patrimoniale,
formulata da uno  dei  soggetti  legittimati  (Procuratore  nazionale
antimafia, Procuratore della repubblica,  Direttore  della  direzione
investigativa antimafia, Questore). Le stazioni appaltanti, pertanto,
possono  indirizzare  la  richiesta  di  verifica  del  possesso  del
requisito al tribunale del luogo  di  residenza/dimora  del  soggetto
persona fisica che rilascia la dichiarazione di  insussistenza  delle
circostanze ostative di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) del Codice
(cfr.  a  riguardo  le  indicazioni  fornite  dal   Ministero   della
giustizia,  Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia,  Direzione
generale della giustizia penale, nella  nota  circolare,  riferimento
027.002.003-20, del 9 dicembre 2011 «Modalita' di verifica  da  parte
degli   enti   pubblici   appaltanti   dell'eventuale   pendenza   di
procedimenti  per  l'applicazione  di  misure  di   prevenzione   nei
confronti di coloro che partecipano alle procedure per  l'affidamento
di concessioni o appalti»). 
  Infine, in argomento, si evidenzia che e' stato approvato il  nuovo
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n.
159 del 6 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  28
settembre 2011); pertanto, i richiami previsti all'art. 38, comma  1,
lett. b) del Codice relativi all'applicazione di una delle misure  di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,  n.  1423
ora si intendono riferiti all'art. 6 del d.lgs. n.  159/2011,  quelli
relativi ad una delle cause ostative, di cui all'art. 10 della  legge
31 maggio 1965, n. 575, ora si intendono  riferiti  all'art.  67  del
d.lgs. n. 159/2011. 
 
2. Sentenze di  condanna  per  reati  che  incidono  sulla  moralita'
  professionale  e  reati  di  partecipazione  ad   un'organizzazione
  criminale, corruzione, frode, riciclaggio (articolo  38,  comma  1,
  lett. c). 
 
  La preclusione alla partecipazione alle gare d'appalto, contemplata
alla lettera c), comma 1, dell'art. 38 del  Codice,  derivante  dalla
pronuncia di particolari sentenze di condanna, e' stata oggetto di un
intervento estensivo analogo a quello apportato alla lett. b),  comma
1, dell'art. 38 del Codice. Il testo novellato prevede, infatti,  che
l'esclusione  ed  il  divieto  di   partecipazione   alle   procedure
concorsuali per l'aggiudicazione dei contratti pubblici operino se la
sentenza o il decreto siano stati emessi: nei confronti del  titolare
o del direttore tecnico, per le imprese  individuali;  nei  confronti
dei soci o del direttore tecnico per le societa' in nome  collettivo;
nei confronti dei soci accomandatari o del direttore tecnico  per  le
societa' in accomandita semplice; nei confronti del direttore tecnico
o degli amministratori con poteri di rappresentanza o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso  di  societa'
con meno di quattro soci, «se si tratta di altro tipo di  societa'  o
consorzio». In relazione a questo profilo, pertanto, si richiamano le
osservazioni gia' formulate nel paragrafo precedente e si precisa che
le dichiarazioni di  essere  in  regola  con  i  requisiti  richiesti
dall'art. 38, comma 1, lett. b) e  c)  devono  essere  presentate  da
tutti  i  soggetti  indicati  dalla  norma   (soci/amministratori   e
direttore tecnico). 
  Inoltre, la nuova formulazione dell'art.  38,  comma  1,  lett.  c)
dispone espressamente che non rilevano, ai fini dell'esclusione dalle
gare,  i  reati  per  i  quali  sia  intervenuta  la  riabilitazione,
l'estinzione,  la  depenalizzazione  o  la  revoca  della   condanna,
integrando quanto previsto dal testo previgente. Ne consegue che, una
volta pronunciata dal giudice di sorveglianza la  riabilitazione  del
condannato, di cui all'art. 178 c.p.  (derivandone  l'estinzione  del
reato e delle pene accessorie ed  ogni  altro  effetto  penale  della
condanna) ovvero riconosciuto dal tribunale estinto il reato  per  il
decorso del termine di cinque anni o  due  anni  (a  seconda  che  si
tratti di delitto o contravvenzione), ai sensi dell'art.  445,  comma
2, c.p.p., ovvero pronunciata dal giudice dell'esecuzione  la  revoca
della sentenza di condanna o del decreto  penale,  o  intervenuto  un
provvedimento legislativo di  depenalizzazione,  il  concorrente  non
deve piu' menzionare le condanne  per  cui  si  siano  verificate  le
vicende sopra elencate nella dichiarazione resa  ai  sensi  dell'art.
38, restando cosi' preclusa alla stazione appaltante  ogni  possibile
valutazione negativa, ai fini dell'ammissione  alla  specifica  gara,
dei fatti di cui alla sentenza di condanna. 
  Altra importante modifica apportata dal d.l. n. 70/2011 all'art. 38
consiste  nella  riduzione  da  tre  anni  ad  un  anno  del  periodo
rilevante, al fine della cessazione dalle cariche. 
  Viene, poi, precisato che, in ogni caso, qualora vi siano  soggetti
cessati dalla carica, nell'anno antecedente la data di  pubblicazione
del bando di gara, per pregressa  condotta  delittuosa,  al  fine  di
evitare di  incorrere  nell'esclusione  e  nel  divieto,  l'operatore
economico deve dimostrare che vi  sia  stata  completa  ed  effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
  La norma, innovando rispetto alla precedente disposizione,  non  fa
piu'  riferimento  all'adozione  di  atti  o   misure   di   completa
dissociazione; cio' puo' essere ritenuto indice  della  volonta'  del
legislatore,  nell'ambito  di  una  visione  «sostanzialistica»,   di
separare la prova dell'intervenuta effettiva e completa dissociazione
dalla formale adozione di atti e misure volti in tal  senso,  con  la
conseguenza che la prova della dissociazione puo' essere  liberamente
desunta dagli atti  prodotti.  In  quest'ottica,  in  relazione  allo
specifico caso concreto,  l'avvio  di  un'azione  risarcitoria  o  la
denuncia penale potrebbero non essere necessari per la  dimostrazione
dell'effettiva dissociazione ma, di  contro,  potrebbero  non  essere
sufficienti qualora, valutando altre circostanze  concrete  emergesse
il  carattere  meramente  formale  del  comportamento   dissociativo.
L'onere di fornire la prova grava sull'operatore economico  al  quale
il legislatore consente di evitare  l'effetto  dell'esclusione  dalla
gara, irrogata in conseguenza dell'operato dei soggetti cessati dalla
carica,  a  condizione  che,  attraverso  la   dissociazione,   venga
interrotto quel nesso di identificazione e di  collegamento  presunti
tra i soggetti cessati e la societa' stessa. 
  A  titolo  esemplificativo,  possono  essere   considerati   indici
rivelatori  dell'effettivita'  della  dissociazione  le   circostanze
indicate nella determinazione n. 1/2010, quindi, «l'estromissione del
soggetto dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali  con
la prova concreta  che  non  vi  sono  collaborazioni  in  corso,  il
licenziamento ed il conseguente avvio di un'azione  risarcitoria,  la
denuncia penale». La  dichiarazione  sostitutiva  e'  rilasciata  dai
soggetti indicati dalla disposizione in esame,  anche  se  di  tenore
negativo e cioe' anche se i cessati non abbiano subito condanne. 
  In relazione ai soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni,  l'art.
38,  comma  1,  lett.  c)   fa   riferimento,   espressamente,   agli
amministratori muniti del potere di rappresentanza  ed  al  direttore
tecnico, per le societa' di capitali.  In  merito,  si  ritiene  che,
secondo  quanto  stabilito  dal  legislatore,  i  soggetti  tenuti  a
rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle  ipotesi  ostative
previste dall'art. 38, comma 1, lett. c) siano gli amministratori con
poteri di  rappresentanza  ed  il  direttore  tecnico.  Sotto  questo
profilo si osserva che il dettato legislativo  non  lascia  spazio  a
dubbi: gli amministratori muniti di potere di  rappresentanza  devono
necessariamente rendere la dichiarazione richiesta dall'art.  38  del
Codice a prescindere dal fatto che nella  sostanza  svolgano  o  meno
tale attivita'; in altri termini, la ripartizione interna dei compiti
e delle deleghe tra gli  appartenenti  al  management  societario  e'
irrilevante (in tal senso, cfr. Consiglio  di  Stato,  sez.  III,  16
marzo 2012, n. 1471). Del resto, e' importante  sottolineare  che  il
riferimento ai poteri sostanziali e' stato utilizzato da parte  della
giurisprudenza non per restringere ma  per  ampliare  il  novero  dei
soggetti chiamati a  rendere  la  dichiarazione  in  questione  (cfr.
Consiglio di Stato, sez. V, 16 novembre 2010, n. 8059). 
  Si precisa,  inoltre,  che,  il  procuratore  ad  negotium  e',  in
generale, escluso dall'onere di rilasciare la  dichiarazione  di  non
sussistenza delle ipotesi ostative previste dall'art.  38,  comma  1,
lett. c); di  conseguenza,  i  procuratori  speciali  della  societa'
muniti di potere di  rappresentanza  non  rientrano  nel  novero  dei
soggetti tenuti alle dichiarazioni sostitutive a meno che  non  siano
titolari di poteri gestori generali e continuativi  ricavabili  dalla
procura; al tal fine  non  puo'  essere  considerato  sufficiente  il
conferimento del  mero  potere  di  rappresentare  la  societa',  ivi
compresa la facolta' di partecipare alle gare e  stipulare  contratti
con la Pubblica amministrazione (cfr, in questo senso,  Consiglio  di
Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 134). 
  La differente formulazione del comma  2  dell'art.  38  del  Codice
puntualizza le cause di esclusione di cui al primo comma, lettera c).
Viene specificato che, in sede di  dichiarazione  dei  requisiti,  il
concorrente deve dichiarare tutte le condanne penali  riportate,  ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato  della  non  menzione.
Viene, altresi',  precisato  che  non  devono  essere  dichiarate  le
condanne quando il reato sia stato depenalizzato ovvero  le  condanne
per le quali sia intervenuta la riabilitazione, o quando il reato sia
stato dichiarato estinto dopo la condanna, o  dopo  la  revoca  della
condanna stessa. Il legislatore ha definitivamente chiarito,  quindi,
che spetta  all'amministrazione  il  giudizio  sulla  gravita'  delle
eventuali  condanne  riportate;  conseguentemente  e'   obbligo   del
concorrente  dichiarare  tutti  i  pregiudizi  penali   subiti,   non
competendo a  quest'ultimo  effettuare  valutazioni  in  ordine  alla
gravita' del reato ascrittogli o  del  pregiudizio  penale  riportato
perche' cio' si risolverebbe nella privazione in capo  alla  stazione
appaltante di conoscenze indispensabili per delibare in  ordine  alla
incidenza del precedente riportato sulla  moralita'  professionale  e
sulla gravita' del medesimo. Ne discende che, in  ipotesi  di  omessa
dichiarazione di condanne riportate, e'  legittimo  il  provvedimento
d'esclusione  non  dovendosi  configurare  in  capo   alla   stazione
appaltante l'ulteriore obbligo di vagliare la gravita' del precedente
penale di cui e' stata  omessa  la  dichiarazione  e  conseguendo  il
provvedimento espulsivo alla omissione della prescritta dichiarazione
(cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 4 gennaio  2012,  n.
8, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del  22  novembre  2011,  n.
6153). Risultano confermate, pertanto, le indicazioni gia' fornite in
merito dall'Autorita' nella determinazione n. 1/2010. 
  Tali conclusioni rimangono ferme anche  con  riferimento  al  comma
1-bis all'art.  46  del  Codice,  introdotto  dal  d.l.  n.  70/2011,
convertito in legge dalla l. n. 106/2011.  La  novella  non  vale  ad
evitare  l'esclusione  del  partecipante  che  non  abbia   adempiuto
all'obbligo di legge di rendere le dovute dichiarazioni  ex  art.  38
del Codice, dovendosi intendere la norma nel senso  che  l'esclusione
dalla gara puo' essere disposta sia nel caso in cui  la  legge  o  il
regolamento la comminino espressamente sia  nell'ipotesi  in  cui  la
legge imponga «adempimenti doverosi» o introduca, come  nel  caso  di
specie,  «norme  di  divieto»  pur  senza   prevedere   espressamente
l'esclusione. In altri termini, l'incompletezza o la  falsita'  delle
dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1 e 2, e l'inosservanza degli
adempimenti prescritti determinano, per il chiaro tenore della legge,
l'esclusione dell'operatore economico,  dunque  nessuno  spazio  puo'
avere il dovere di soccorso istruttorio  (cfr.  Consiglio  di  Stato,
sez. III, 16 marzo 2012, n. 1471). 
  La stessa stazione appaltante, inoltre, (si veda infra) e' tenuta a
segnalare  la   condotta   del   partecipante,   che   abbia   omesso
l'indicazione delle condanne, all'Autorita' che, ai sensi  del  comma
1-ter  dell'art.  38,  se  ritiene  che   le   dichiarazioni   o   la
documentazione  siano  state  rese  con  dolo  o  colpa   grave   (in
considerazione della rilevanza o della gravita'  dei  fatti,  oggetto
della  falsa   dichiarazione   o   della   presentazione   di   falsa
documentazione), dispone l'iscrizione nel casellario  informatico  ai
fini dell'esclusione dalle  successive  procedure  di  gara  e  dagli
affidamenti dei subappalti, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. h). 
 
3. Divieto di intestazione fiduciaria (articolo 38,  comma  1,  lett.
  d). 
 
  Altra modifica riguarda la lettera d), comma 1,  dell'art.  38  del
Codice che si riferisce alla violazione del divieto  di  intestazione
fiduciaria ex art. 17, comma 3, legge 19 marzo 1990, n. 55. 
  La «ratio»del  citato  divieto  va  ricercata  nella  finalita'  di
prevenzione   del   fenomeno   di   infiltrazioni    occulte    delle
organizzazioni malavitose nell'esecuzione  degli  appalti  in  virtu'
della quale e' vietata  la  partecipazione  alle  gare  pubbliche  di
societa' fiduciarie che non siano autorizzate ai sensi della legge 23
novembre 1939, n. 1966. Si  ricorda  che  sulle  societa'  fiduciarie
autorizzate    grava,    comunque,    l'obbligo     di     comunicare
all'amministrazione committente o concedente, prima della stipula del
contratto o della convenzione,  la  propria  composizione  societaria
(cfr. Consiglio Stato, sez. V, 18 gennaio 2011, n. 264). 
  Con riferimento alla disciplina dettata dalla lettera d), comma  1,
dell'art. 38  del  Codice,  la  novella  legislativa  intervenuta  ha
sancito  che  «l'esclusione  ha  durata   di   un   anno   decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque  disposta
se la violazione non e' stata rimossa». E' stato, quindi,  delimitato
e circoscritto temporalmente ad  un  anno  il  periodo  di  rilevanza
dell'accertamento  definitivo  della  violazione   del   divieto   di
intestazione  fiduciaria;  e'  stato  precisato  che  in  ogni   caso
l'esclusione va disposta se la violazione del divieto in  parola  non
sia stata rimossa. Viene cosi' corretto un difetto  della  precedente
formulazione   che   comminava   un'interdizione   sine   die    alla
partecipazione alla gara la cui compatibilita' con  il  principio  di
proporzionalita' risultava alquanto dubbia. 
  A riguardo si osserva che  l'espressione  «accertamento  definitivo
della violazione» richiama l'ipotesi  di  accertamento  definito  con
provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile. 
  Come emerge dalla disciplina del Regolamento per il controllo delle
composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere  pubbliche
e  per  il  divieto  delle  intestazioni   fiduciarie,   i   soggetti
legittimati  ad   esercitare   detto   controllo   sono   le   stesse
amministrazioni  aggiudicatrici  o  concedenti,  pertanto  l'anno  di
interdizione  dovrebbe  decorrere  dal   momento   in   cui   diviene
inoppugnabile       il       provvedimento       dell'amministrazione
aggiudicatrice/committente con cui e' stata accertata  la  violazione
dell'intestazione fiduciaria. 
 
4. Irregolarita' fiscali (articolo 38, comma 1, lett. g). 
 
  Con riferimento alle violazioni concernenti gli  obblighi  relativi
al pagamento delle imposte  e  delle  tasse,  il  nuovo  testo  della
lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  38  del  Codice  precisa   che
l'esclusione  opera   solamente   in   caso   di   violazioni   gravi
definitivamente accertate. 
  Pertanto,  attraverso  la  novella  il  legislatore  ha  introdotto
l'aggettivo «gravi» con riferimento a tali inadempimenti,  ma  si  e'
preoccupato di delimitare il significato  dell'espressione  definendo
precisamente  la  soglia  di  valore  al  di  sopra  della  quale  la
violazione si ritiene grave, eliminando sul  punto  qualsiasi  potere
discrezionale. Al comma 2 dell'art. 38 del Codice si specifica che si
considerano gravi «le violazioni che comportano un  omesso  pagamento
di imposte e tasse  per  un  importo  superiore  all'importo  di  cui
all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». L'importo indicato dal comma 1
dell'art. 48-bis citato e' pari a 10.000 euro, mentre il comma  2-bis
prevede che, con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  l'importo  citato   possa   essere
aumentato,  in  misura  comunque  non  superiore  al  doppio,  ovvero
diminuito. 
  Per quanto concerne l'altro elemento della fattispecie, vale a dire
la definitivita' dell'accertamento della  violazione  tributaria,  il
legislatore e' di recente intervenuto attraverso l'art. 1,  comma  5,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge  dalla  l.
26 aprile 2012, n. 44, che ha inserito al comma 2  dell'art.  38  del
Codice, in riferimento al comma 1,  lett.  g),  il  seguente  periodo
«costituiscono violazioni definitivamente accertate  quelle  relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti
ed esigibili». Inoltre, al comma 6 del  citato  decreto-legge,  viene
precisato che sono fatti salvi i comportamenti  gia'  adottati,  alla
data di entrata in vigore del decreto (2 marzo 2012), dalle  stazioni
appaltanti in coerenza con la disposizione di cui al  comma  5  sopra
riportata; pertanto, il comma 6 conferisce carattere retroattivo alla
disposizione di cui al comma 5. 
  A riguardo si ribadiscono  le  indicazioni  fornite  dall'Autorita'
nella determinazione n.  1/2010  e  confermate  dalla  giurisprudenza
(cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084), secondo
cui non si intendono scaduti ed esigibili i debiti per  i  quali  sia
stato concordato un piano di rateazione ed  il  contribuente  sia  in
regola con i relativi pagamenti,  a  condizione  che  il  concorrente
provi di aver beneficiato di tale misura entro il termine di scadenza
per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero
di presentazione dell'offerta. 
  Si  osserva,  infine,  che  non  residua  in  capo  alla   stazione
appaltante  alcun  margine  di  discrezionalita'  per  effettuare  un
apprezzamento sulla gravita'  dell'illecito  commesso  dall'operatore
economico; dunque, in presenza di un debito  fiscale  definitivamente
accertato di importo superiore a quello previsto dalla legge  citata,
la  stazione  appaltante  e'  costretta  ad  escludere,  poiche'   la
valutazione della gravita' e'  stata  gia'  effettuata  a  monte  dal
legislatore. 
 
5. Falsa dichiarazione (articolo 38, comma 1, lett. h). 
 
  L'art. 38, comma 1, lett.  h),  nel  testo  precedente  al  decreto
sviluppo, prevedeva  come  causa  di  esclusione  l'aver  reso  false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di  gara  e  per  l'affidamento  dei
subappalti, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del  bando
di gara, secondo i dati in possesso dell'Osservatorio. La norma aveva
dato luogo a varie questioni, sia per quanto riguardava la decorrenza
della  causa  di  esclusione  annuale,  individuata  nella  data   di
iscrizione nel casellario  informatico,  sia  per  quanto  concerneva
l'ambito  delle  false  dichiarazioni  da  iscrivere  nel  casellario
informatico (qualsivoglia falsa dichiarazione o solo quelle rese  con
dolo o colpa grave). 
  Recependo gli orientamenti dell'Autorita' e  della  giurisprudenza,
il legislatore ha riscritto la lett. h) e ha inserito, nell'art.  38,
il comma 1-ter; la lettera h), nella  formulazione  attuale,  prevede
che la stazione appaltante debba escludere, senza  alcun  margine  di
discrezionalita', gli operatori economici che risultino iscritti  nel
casellario  informatico  dell'Osservatorio  per   aver   gli   stessi
presentato  documentazione  falsa  o  reso  false  dichiarazioni   in
relazione a requisiti o condizioni rilevanti per la partecipazione  a
procedure di gara e per l'affidamento di subappalti.  A  riguardo  si
precisa che, secondo quanto gia' osservato  nella  determinazione  n.
1/2010, in presenza di  un'annotazione,  a  carico  di  un  operatore
economico,  per  falsa  dichiarazione,  l'esclusione  dalla  gara  e'
automatica (per la durata dell'annotazione), vale  a  dire  che  essa
costituisce per la stazione appaltante un'attivita'  vincolata  senza
alcun margine di discrezionalita'. 
  Parimenti, la stazione appaltante, qualora ravvisi  falsita'  nelle
dichiarazioni rese dal concorrente o nella documentazione presentata,
provvede in ogni caso all'esclusione  dello  stesso  dalla  specifica
procedura di gara, atteso che l'esistenza di false dichiarazioni, sul
possesso  dei  requisiti  rilevanti  per  l'ammissione  ad  una  gara
d'appalto, si configura come causa autonoma di esclusione dalla  gara
(cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez.  VI,  6  aprile  2010,  n.
1909; T.A.R. Veneto, sez. I, 24 gennaio 2011, n. 76). 
  Sul punto, la novella dell'art.  38  non  aggiunge  alcun  elemento
ulteriore;  pertanto  si  confermano  le  indicazioni  fornite  nella
determinazione n. 1/2010: la necessita' dell'esclusione si ricava  da
una lettura comparata del citato art. 38 con le disposizioni  dettate
dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445,  secondo  cui  «il  dichiarante
decade  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al   provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera» (art.  75).  La
norma menzionata pone in stretta correlazione la non veridicita'  del
contenuto  della   dichiarazione   con   i   benefici   eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera. Nel caso in  esame,  il  beneficio  derivante  da  una
dichiarazione sostitutiva sui requisiti minimi richiesti  nel  bando,
da parte di un concorrente,  e'  connesso  all'ammissione  della  sua
domanda di partecipazione alla gara, pertanto la  decadenza  da  tale
beneficio  comporta  necessariamente  l'esclusione  del  concorrente.
Inoltre, si puntualizza che l'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000  non
richiede alcuna valutazione,  da  parte  della  stazione  appaltante,
circa il dolo o la colpa grave del dichiarante, il corollario di cio'
e' che la non veridicita' di quanto autodichiarato  rileva  sotto  un
profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti  con
l'autodichiarazione non veritiera indipendentemente da ogni  indagine
della   pubblica   amministrazione   sull'elemento   soggettivo   del
dichiarante (cfr. sul punto Consiglio di Stato,  sez.  VI,  6  aprile
2010, n. 1909). 
  L'art. 38 del Codice, comma 1-ter (come modificato, da  ultimo  dal
decreto-legge n. 5 del 9 febbraio  2012,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge  4  aprile  2012,  n.  35)
stabilisce che, in caso di presentazione di falsa documentazione o di
falsa dichiarazione nelle procedure di gara e  negli  affidamenti  di
subappalto, la stazione appaltante ne informi  l'Autorita'  la  quale
dispone   l'iscrizione   nel   casellario   informatico,   ai    fini
dell'esclusione dalle  procedure  di  gara  e  dagli  affidamenti  di
subappalto,  «fino  ad  un  anno»,  qualora  ritenga  che  la   falsa
dichiarazione o la falsa documentazione sia stata  resa  con  dolo  o
colpa grave in considerazione della rilevanza o  della  gravita'  dei
fatti. In  questo  modo  il  legislatore  consente  all'Autorita'  di
graduare  l'irrogazione  della  sanzione   interdittiva   in   misura
proporzionale ai parametri della rilevanza o della gravita' del fatto
indicati nella stesso comma 1-ter. 
  A riguardo si osserva che, gia' prima del d.l.  n.  70/2011,  nella
determinazione n. 1/2010, piu'  volte  citata,  era  stato  posto  in
rilievo che un'eventuale iscrizione «automatica» nel casellario  (con
conseguente applicazione della sanzione interdittiva annuale) sarebbe
risultata  in  contrasto  con  i  principi  di  diritto   comunitario
applicabili e, segnatamente, con il  principio  di  proporzionalita'.
Cio' aveva condotto a ritenere che, prima di  disporre  l'iscrizione,
l'Autorita' avrebbe dovuto valutare  l'eventuale  inconferenza  della
notizia o  l'inesistenza  in  punto  di  fatto  dei  presupposti  per
l'annotazione. A  seguito  della  novella  legislativa,  la  sanzione
dell'iscrizione nel casellario non puo'  mai  essere  automatica,  ma
viene irrogata all'esito di un'indagine sulla sussistenza,  nel  caso
specifico, dell'elemento soggettivo consistente nell'accertamento del
dolo o della colpa grave, in considerazione della rilevanza  o  della
gravita' dei fatti oggetto della falsa attestazione. 
  Pertanto, il sistema giuridico che risulta dal  combinato  disposto
dell'art. 38, comma 1, lett.  h)  e  dell'art.  38,  comma  1-ter  e'
caratterizzato dalla presenza  di  un  doppio  binario:  l'esclusione
dalla  singola  gara  e'  comminata  dalla  stazione  appaltante  sul
presupposto  oggettivamente  rilevante  di  una  qualsivoglia   falsa
dichiarazione  resa  dall'operatore  economico  nella  stessa   gara;
l'esclusione da altre gare, per la durata di un  anno,  e'  comminata
dall'AVCP al termine di un procedimento in cui si sia  accertato  che
l'operatore economico abbia reso la dichiarazione falsa  con  dolo  o
colpa grave. Quindi, la valutazione dello stato soggettivo  rilevante
spetta all'AVCP e si giustifica con l'esigenza di  non  aggravare  il
singolo procedimento di gara con ulteriori accertamenti e di  evitare
che possa alimentarsi un contenzioso indotto dalle incertezze  e  dai
dubbi interpretativi  che  potrebbero  insorgere  in  ordine  a  tale
questione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3361).
Si sottolinea, altresi', che  l'esclusione  dalla  singola  gara  non
comporta inevitabilmente l'iscrizione nel casellario informatico e la
relativa esclusione dalle altre gare. La norma  conferma,  cosi',  in
modo chiaro, che la stazione appaltante e' tenuta  ad  effettuare  la
segnalazione all'Autorita' anche in relazione alla  mancata  comprova
dei requisiti generali e non solo con riferimento a  quelli  speciali
ex art. 48 (cfr. Consiglio di Stato, 2 maggio 2011, n. 2580). 
 
6. Irregolarita' contributive (articolo 38, comma 1, lett. i). 
 
  La lettera i) dell'art. 38 del  Codice,  che  prevede  la  sanzione
espulsiva  per  l'operatore  economico  che  abbia   commesso   gravi
violazioni  definitivamente  accertate  delle  norme  in  materia  di
contributi previdenziali e assistenziali, non ha subito modifiche  da
parte del decreto  sviluppo.  Tuttavia,  quest'ultimo,  nel  comma  2
dell'art. 38 del Codice, ha inserito un capoverso in cui si chiarisce
la  portata  dell'aggettivo   grave.   In   materia   di   violazioni
contributive, il legislatore riconduce la gravita' ad ogni violazione
ostativa al rilascio del D.U.R.C. di cui all'art.  2,  comma  2,  del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge  22  novembre  2002,  n.  266.  Di  fatto,
l'emissione  di  un  D.U.R.C.  irregolare  equivarrebbe  ex  se  alla
sussistenza di una grave irregolarita', accertata, a monte, dall'ente
previdenziale,  senza  che  a  riguardo  residui  alcun  margine   di
discrezionalita' in capo  alla  stazione  appaltante.  In  linea  con
quanto affermato dall'Autorita' nella determinazione  n.  1/2010,  il
rapporto tra D.U.R.C. e valutazione  finale  circa  il  possesso  del
requisito generale di partecipazione e' stabilito nel  senso  che  la
stazione  appaltante  e'  comunque  vincolata  alle  risultanze   del
D.U.R.C. (cfr. sul punto ex multis, Consiglio di Stato,  sez.  V,  n.
6072 del  18.11.2011,  Consiglio  di  Stato,  sez.  V,  n.  5936  del
24.08.2010, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1930 del 06.04.2010). 
  Per  quanto  riguarda,  poi,  il  requisito   della   definitivita'
dell'accertamento, il  decreto  sviluppo  non  ha  effettuato  alcuna
precisazione in merito,  rimangono,  quindi,  valide  le  indicazioni
fornite dall'Autorita' nella determinazione n. 1/2010  che  risultano
condivise anche dalla giurisprudenza  (cfr.  in  argomento  Consiglio
Stato,  sez.  VI,  16  settembre  2011,  n.  5194,  secondo  cui  «La
giurisprudenza ha inoltre espresso, sotto altro profilo, il principio
per cui  lo  stato  di  «definitivo  accertamento»  delle  violazioni
contributive  puo'  essere  rinvenuto,  in  pratica,  in   tutte   le
situazioni   caratterizzate   dalla   non   pendenza    di    ricorsi
amministrativi o giurisdizionali, ne' del termine per  esperirli.  E'
in questo senso che si dice  che  ai  fini  della  valutazione  della
definitivita' dell'accertamento, per gli effetti dell'art. 38,  comma
1 lett. i), d.lgs. n. 163/2006, occorre che al momento della scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla
gara: (i) sia spirato il  termine  per  l'impugnazione  dell'atto  di
accertamento  in  sede  amministrativa,   o   il   relativo   ricorso
amministrativo sia stato respinto  con  provvedimento  definitivo,  e
(ii) non sia stato proposto ricorso giurisdizionale  (senza  che  una
proposizione solo successiva del ricorso giurisdizionale possa valere
ad infirmare l'efficacia preclusiva del d.u.r.c.  negativo)  (C.d.S.,
V, 13 luglio 2010, n. 4511; Sez. VI, 27 febbraio 2008 n. 716).» 
  E', altresi', previsto che i soggetti di cui all'art. 47, comma  1,
del Codice (vale a dire gli operatori economici stabiliti negli altri
Paesi dell'Unione europea) dimostrino, ai sensi dell'art.  47,  comma
2, del Codice, il possesso degli stessi requisiti prescritti  per  il
rilascio D.U.R.C. 
  A seguito delle recenti modifiche normative concernenti il rilascio
di certificazioni, ed in particolare della legge 12 novembre 2011, n.
183, (cfr. art. 44-bis introdotto nel d.P.R.  28  dicembre  2000,  n.
445), sono stati posti  alcuni  dubbi  interpretativi  sul  D.U.R.C.,
relativamente  alle  modalita'  di  partecipazione  alle  gare  e  di
successiva verifica del suddetto requisito. 
  Per i profili che interessano in questa sede, preme  affermare  che
la suddetta normativa non ha introdotto alcuna novita' sostanziale in
tema di modalita' di partecipazione  alla  gara.  Pertanto,  ai  fini
della partecipazione di un concorrente  ad  una  procedura  di  gara,
rimane fermo che quest'ultimo deve presentare  una  dichiarazione  di
non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 38, comma  1,  lett.
i), come peraltro espressamente previsto in via generale dallo stesso
art. 38, al comma 2; spetta, poi, alla stazione  appaltante  pubblica
ed alle amministrazioni procedenti (art. 16-bis, comma 10,  del  d.l.
n. 185/2008, come convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, ed  art.
6 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) verificare, ai  sensi  dell'art.
71  del  d.P.R.  n.  445/2000,  la  correttezza  delle  dichiarazioni
ricevute tramite acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. 
  Si ricorda, infine, che, la legge di  conversione  n.  106/2011  ha
introdotto una disposizione a regime (art. 4, comma 14-bis, del  d.l.
n.  70/2011)  che,  tuttavia,  non  novella  il  Codice,  ma   rimane
extravagante nell'ordinamento. Viene espressamente stabilito che  per
i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro  stipulati  con
la pubblica amministrazione e con le societa' in  house,  i  soggetti
contraenti possono produrre una dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi
dell'art. 46, comma 1, lett. p), d.P.R. n.  445/2000,  in  luogo  del
documento di regolarita' contributiva. Le amministrazioni  procedenti
sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive,  ai  sensi  dell'art.  71  del  d.P.R.  n.
445/2000. 
 
7. Sospensione o revoca dell'attestazione SOA (articolo 38, comma  1,
  lett. m-bis). 
 
  La modifica riferita alla lettera m-bis) del comma 1  dell'art.  38
del Codice va letta congiuntamente al nuovo comma 9-quater  dell'art.
40  del  Codice;  il  testo   precedente   alla   novella   prevedeva
l'esclusione dalle gare dei soggetti «nei  cui  confronti  sia  stata
applicata la sospensione o la  decadenza  dell'attestazione  SOA  per
aver  prodotto  falsa   documentazione   o   dichiarazioni   mendaci,
risultanti dal casellario informatico». La citata causa di esclusione
aveva, pero', dato luogo a dubbi interpretativi soprattutto a  motivo
della sua indeterminatezza temporale, in  quanto  sembrava  comminare
un'interdizione sine die alla partecipazione dell'operatore economico
alle  gare,  in  contrasto  con  il   principio   comunitario   della
proporzionalita' della sanzione, e della sua assolutezza,  in  quanto
difettava la previsione  dell'accertamento  dell'elemento  soggettivo
del dolo e della colpa; sul punto l'Autorita' ha fornito  indicazioni
con la determinazione n. 3/2010. 
  La  nuova  disposizione  circoscrive   la   causa   di   esclusione
all'esistenza di una specifica iscrizione nel casellario  informatico
dell'Osservatorio di cui all'art. 7, comma 10, del Codice,  a  carico
dell'operatore, per aver  questi  presentato  falsa  dichiarazione  o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione  SOA,  ai
sensi  dell'art.  40,  comma  9-quater   del   Codice.   Quest'ultimo
stabilisce che in caso di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o
falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA  ne  danno
segnalazione all'Autorita' la quale, se ritiene che le  stesse  siano
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o
della gravita' dei fatti oggetto della falsa  dichiarazione  o  della
presentazione  di  falsa  documentazione,  dispone  l'iscrizione  nel
casellario informatico per l'esclusione dalle  procedure  di  gara  e
dagli affidamenti di subappalto, ex art. 38, comma 1,  lett.  m-bis),
per  un  periodo  di  un  anno,  decorso  il  quale  l'iscrizione  e'
cancellata e perde comunque efficacia. Sostanzialmente  le  modifiche
introdotte dal  d.l.  n.  70/2011  nella  lettera  m-bis),  comma  1,
dell'art. 38 e nel comma 9-quater, dell'art. 40 del Codice  ricalcano
quelle inserite nella lettera h), comma 1, dell'art. 38 e  nel  comma
1-ter dell'art. 38; in  entrambi  i  casi,  infatti,  il  legislatore
richiede,  quali   elementi   costitutivi   della   causa   ostativa,
l'accertamento del dolo o della colpa  grave  (cfr.  al  riguardo  il
«Regolamento in materia di procedimento ex art.  40,  comma  9-quater
del d.lgs. 163/06  per  l'accertamento  della  responsabilita'  delle
imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione  ai
fini della qualificazione sotto il profilo del  dolo  o  della  colpa
grave», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  168
del 21 luglio 2011, il Comunicato n. 65 alle SOA del 12 luglio 2011 e
le «Modalita' di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli  78
e 79 del d.P.R. 5 ottobre  2010,  n.  207»,  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 182 del 6 agosto 2011). A  differenza
di quanto previsto  al  comma  1-ter  dell'art.  38  del  Codice,  la
sanzione interdittiva di cui  al  comma  9-quater  dell'art.  40  del
Codice rimane fissata per il periodo di un anno senza possibilita' di
graduazione. 
 
8. Omessa denuncia dei reati di concussione ed  estorsione  (articolo
  38, comma 1, lett. m-ter). 
 
  Si rammenta che per effetto della  legge  15  luglio  2009,  n.  94
(recante «Disposizioni in materia di sicurezza  pubblica»)  e'  stata
inserita una nuova causa di esclusione dalle  gare  indicata  con  la
lettera  m-ter)  ed  una  limitazione   dell'ambito   soggettivo   di
applicazione di tutte le ipotesi elencate al  primo  comma  dell'art.
38. 
  Attualmente, la disposizione preclude la partecipazione alle  gare,
con contestuale iscrizione nel Casellario informatico,  di  coloro  i
quali « (...) pur essendo stati vittime dei reati previsti  e  puniti
dagli articoli 317  e  629  del  codice  penale  aggravati  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che  ricorrano  i
casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689». 
  Si osserva, in proposito, che nel testo del nuovo art. 38, comma 1,
lett. m-ter del Codice scompare, per  l'operativita'  dell'esclusione
in esso prevista, il riferimento al fatto che i soggetti  interessati
non siano sottoposti all'applicazione di misure di prevenzione o  che
per gli stessi si ravvisi una causa ostativa di cui alla lettera  b).
La disposizione in esame si applica ai soggetti elencati alla lettera
b) dell'art. 38 del Codice (il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se  si
tratta di societa' in nome collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il
direttore tecnico se si tratta di societa' in  accomandita  semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il  direttore
tecnico  o  il  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  il  socio  di
maggioranza in caso di societa' con  meno  di  quattro  soci,  se  si
tratta di altro tipo di societa'),  i  quali  devono  essere  esclusi
dalle gare nel caso  in  cui  non  abbiano  denunciato  all'autorita'
giudiziaria di essere  stati  vittime  dei  reati  di  concussione  o
estorsione aggravati dal metodo mafioso. La  descritta  disposizione,
tuttavia, non opera quando il  fatto  e'  stato  commesso,  ai  sensi
dell'art.  4,  comma  1,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
nell'adempimento di  un  dovere  o  nell'esercizio  di  una  facolta'
legittima ovvero in stato di necessita' o per  legittima  difesa.  In
altri termini, la causa di esclusione di cui alla lettera m-ter viene
meno se la mancata denuncia e' riconducibile allo stato di necessita'
nel quale si sia trovata la vittima del reato. 
  La novella apportata con il d.l. n. 70/2011 ha  circoscritto,  poi,
il periodo rilevante, all'anno antecedente la pubblicazione del bando
di  gara,  superando  la  prescrizione  precedente  che  prendeva  in
considerazione, per la stessa finalita', un  arco  temporale  di  tre
anni. 
 
9. Rapporti  di  controllo  e  collegamento  sostanziale   (modifiche
  all'articolo 38, comma 2 del Codice,  in  riferimento  all'articolo
  38, comma 1, lettera m-quater). 
 
  L'art. 38, comma 1, lett. m-quater) e' stato introdotto nel  Codice
dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge  con
modificazioni dalla legge 20 novembre 2009,  n.  166  in  adeguamento
alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19  maggio  2009,  resa
nella causa C-538/07. 
  La lettera m-quater) prevede l'esclusione per i concorrenti che  si
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c.
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,  se  la  situazione  di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili  ad
un unico centro decisionale. 
  Il citato d.l. n. 135/2009 aveva novellato anche l'art. 38, comma 2
del Codice chiarendo che ai fini del  comma  1,  lett.  m-quater),  i
concorrenti allegano, alternativamente: a) la  dichiarazione  di  non
essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359  c.c.  con
nessun partecipante alla medesima procedura; b) la  dichiarazione  di
essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e  di
aver  formulato  autonomamente   l'offerta,   con   indicazione   del
concorrente  con  cui  sussiste  la  situazione  di  controllo;  tale
dichiarazione e' corredata dai documenti utili a  dimostrare  che  la
situazione  di  controllo  non   ha   influito   sulla   formulazione
dell'offerta,  inseriti  in  separata  busta  chiusa.   La   stazione
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le  relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. 
  La menzionata previsione aveva dato luogo a difficolta' applicative
perche' il concorrente avrebbe potuto non  essere  a  conoscenza  che
altre imprese in situazione di controllo partecipassero alla medesima
gara. A riguardo e' intervenuto il legislatore novellando il comma  2
dell'art. 38 del Codice, con l'inserimento della possibilita' per  il
concorrente  di  dichiarare  di  non  essere   a   conoscenza   della
partecipazione alla medesima procedura di gara di altri  soggetti  in
relazione di controllo. La nuova disposizione, infatti,  prevede  che
ai fini  dell'art.  38,  comma  1,  lett.  m-quater)  il  concorrente
alleghi, alternativamente: 
    a) la dichiarazione di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di
controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto, e  di
aver formulato l'offerta autonomamente; 
    b)  la  dichiarazione  di   non   essere   a   conoscenza   della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si  trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di  cui
all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
    c) la dichiarazione di essere a conoscenza  della  partecipazione
alla medesima procedura di  soggetti  che  si  trovano,  rispetto  al
concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c.,  e
di aver formulato l'offerta autonomamente. 
  Nelle ipotesi di cui alle citate lett. a), b)  e  c),  la  stazione
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le  relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. 
  La novella in esame, quindi,  articola  diversamente  il  contenuto
delle dichiarazioni con cui il concorrente attesta di trovarsi o meno
in una situazione di controllo, ai fini della verifica da parte della
stazione appaltante dell'imputabilita' o meno di offerte ad un  unico
centro  decisionale.  In  primo  luogo,  viene  evidenziato  che   la
dichiarazione  deve  sempre  attestare  che  il   concorrente   abbia
formulato l'offerta autonomamente. In secondo luogo,  il  concorrente
non deve dichiarare l'esistenza di situazioni  di  controllo  di  cui
all'art.  2359  c.c.,  ma  di  essere  o  meno  a  conoscenza   della
partecipazione, alla medesima procedura di affidamento,  di  soggetti
che si  trovano,  rispetto  al  concorrente,  in  una  situazione  di
controllo. 
  Nel  caso  in  cui  si  dichiari  che  si  e'  a  conoscenza  della
partecipazione di soggetti  che  si  trovano  in  una  situazione  di
controllo,  e'  stato  eliminato  l'onere  (a  carico  dei   medesimi
concorrenti) di presentazione della  busta  contenente  gli  elementi
utili a dimostrare che la situazione di  controllo  non  ha  influito
sulla formulazione dell'offerta. 
  Si rammenta quanto specificato  dalla  giurisprudenza  secondo  cui
eventuali  comunanze  a  livello  strutturale   sono   di   per   se'
insufficienti  a  dimostrare  la  sussistenza  di   un   collegamento
sostanziale; esse possono considerarsi degli indici  che  necessitano
dell'espletamento di  un'ulteriore  verifica  tendente  ad  accertare
l'impatto concreto degli stessi sul comportamento tenuto  nell'ambito
della gara, in particolare ai fini di stabilire  la  riconducibilita'
ad un unico centro decisionale delle offerte presentate. La  predetta
verifica  che  non  puo'   prescindere   dall'esame   del   contenuto
sostanziale delle offerte  e  presuppone,  dunque,  l'apertura  delle
buste contenenti l'offerta,  come  richiesto  ora  espressamente  dal
legislatore (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 844 del 17
febbraio 2012; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n.  247  del  25
gennaio 2010; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n.  1120  del  16
febbraio 2010). 
 
10. Modifiche apportate al comma 1-bis dell'articolo 38. 
 
  L'art. 38,  comma  1-bis,  del  Codice,  inserito  dalla  legge  n.
94/2009, prevede l'esonero dalle cause di esclusione dell'art. 38 per
le aziende o societa' sottoposte a  sequestro  o  confisca  ai  sensi
dell'art.  12-sexies,  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,
convertito in legge dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della  legge
31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159/2011), ed
affidate ad un custode o ad un amministratore giudiziario. 
  La novella introdotta con la  legge  n.  106/2011  ha  circoscritto
l'esonero dalle cause di esclusione, limitandone  l'inoperativita'  a
quelle  riferite  al  periodo  precedente  il   citato   affidamento.
Pertanto, le cause di esclusione  che  ricorrono  dopo  l'affidamento
dell'azienda o della societa' confiscata o sequestrata al  custode  o
all'amministratore  giudiziario,  sono  irrilevanti  se  riferite  al
periodo  anteriore  al  suddetto  affidamento.  Diventano  rilevanti,
invece, se riferite al periodo successivo.  La  finalita'  perseguita
dal legislatore e'  quella  di  reinserire  l'azienda  sequestrata  o
confiscata nel circuito delle gare pubbliche, con sanatoria dei fatti
pregressi, ma non con esonero a tempo indeterminato,  come  risultava
dalla formulazione precedente. 
  Sulla base di  quanto  sopra  considerato  il Consiglio  adotta  la
presente determinazione. 
 
                                               Il Presidente: Santoro 
 
Il Relatore: Calandra 
 
  Depositato presso la Segreteria del Consiglio in  data:  11  giugno
2012. 
 
                                              Il segretario: Esposito