MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 giugno 2012 

Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di
certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi. (12A06813) 
(GU n.141 del 19-6-2012)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante: «Norme in materia ambientale»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e dei mare del 23 gennaio 2012, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  recante:  «Sistema  nazionale   di   certificazione   per
biocarburanti e bioliquidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31
del 7 febbraio 2012; 
  Considerato che all'art.  2,  comma  3,  del  predetto  decreto  e'
presente una definizione di operatore economico che  a  causa  di  un
errore materiale di refuso avvenuto prima della  pubblicazione  rende
poco chiara l'applicabilita' del provvedimento stesso; 
  Ritenuto necessario ripristinare la suddivisione della  definizione
di operatore economico  in  due  sottocategorie  e,  di  conseguenza,
modificare  gli  articoli  in  cui   si   fa   riferimento   a   tali
sottocategorie; 
  Ritenuto, altresi', di dover  modificare  l'art.  13  del  predetto
decreto, relativo alle norme transitorie,  al  fine  di  tener  conto
della  difficolta'  da  parte  dei  produttori  di  materie  prime  e
intermedie,  prodotte  nel  2009,  2010  e  2012  e  destinate   alla
produzione dei biocarburanti e  bioliquidi,  ad  aderire  al  sistema
nazionale  di  certificazione,  data  l'incertezza   della   corretta
interpretazione del decreto, unitamente al ritardo con cui  e'  stata
pubblicata  la  regola  tecnica  da  arte  dell'organismo  unico   di
accreditamento,  che  detta  le  regole  per  l'accreditamento  degli
organismi di certificaziune cui i vari  operatori  devono  rivolgersi
per aderire al sistema; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  del  23
gennaio 2012 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La definizione di operatore economico di cui all'art. 2,  comma
1, lettera i-septies), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.  66,
come introdotto dal comma 2 dell'art. 1 del  decreto  legislativo  31
marzo 2011, n. 55 include: 
    a) ogni persona fisica o giuridica stabilita nella comunita' o in
uno paese terzo che offre o mette  a  disposizione  di  terzi  contro
pagamento o gratuitamente biocarburanti  e  bioliquidi  destinati  al
mercato comunitario e ogni persona fisica o giuridica stabilita nella
Unione europea che produce biocarburanti e bioliquidi e  li  utilizza
successivamente per proprio conto sul territorio nazionale nonche', 
    b) ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione europea
o in uno paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro
pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, rifiuti,
sottoprodotti o loro miscele per la  produzione  di  biocarburanti  e
bioliquidi destinati al mercato comunitario.»; 
    b) all'art. 2 e' aggiunto dopo il comma 3 il seguente comma: 
  «3-bis. Non e' considerato operatore  economico  il  produttore  di
rifiuti che conferisce gli stessi al consorzio di  cui  all'art.  233
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni.»; 
    c) all'art. 5, comma 2, lettera e), le  parole  «punto  1)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettera a)»,; 
    d) all'art. 7, comma 4, le  parole  «punto  2)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «lettera b)»,; 
    e) all'art. 7, comma 8, le parole  «punto  t)»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «lettere a)»,; 
    f) all'art. 7, comma 9, le parole  «punto  1)»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «lettera a)»,; 
    g) all'art. 11, comma 1, il  riferimento  all'art.  2,  comma  3,
punto i) e' sostituito dal riferimento all'art. 2, comma 3, punto a); 
    h) all'art. 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte nel  2010,
2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime  raccolte  e  materie
intermedie prodotte nel 2009, 2010,  2011  e  nel  2012  che  vengano
cedute al fornitore o all'utilizzatore  entro  31  agosto  2012  sono
ritenute sostenibili, al fine del  rispetto  degli  obblighi  di  cui
all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.
66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del  decreto  legislativo
31 marzo 2011, n. 55, di quelli di cui agli articoli 24, 33, comma 3,
e 38, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  purche'
l'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto  1,  dimostri
al fornitore o all'utilizzatore, entro il 31 agosto 2012,  di  essere
in possesso del certificato di  conformita'  dell'azienda  rilasciato
nell'ambito del sistema nazionale di certificazione ovvero, nei  casi
di cui agli articoli 8, commi 1 e  2,  e  12,  comma  1,  di  analogo
documento rilasciato nell'ambito di un sistema  volontario  o  di  un
accordo ivi previsto.»; 
    i) all'art. 13, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Gli operatori economici di  cui  al  comma  6  sono  tenuti  ad
ottenere da un organismo di certificazione accreditato per il sistema
nazionale  di  certificazione  ovvero  che  aderisce  ad  un  sistema
volontario oggetto di una  decisione  ai  sensi  dell'art.  7-quater,
paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, un attestato di
verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e  6  rilasciato
in esito a controllo retrospettivo che coinvolga anche gli  operatori
precedenti  della  filiera.  L'organismo   di   certificazione   deve
rilasciare tale attestato e darne comunicazione  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali entro il termine perentorio
del 31 agosto 2012 per il biocarburante immesso in consumo  nell'anno
2011 ed entro il  termine  perentorio  del  31  maggio  2013  per  il
biocarburante immesso in consumo nell'anno 2012.» 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 giugno 2012 
 
                      Il Ministro dell'ambiente   
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare           
                                Clini             
 
 
                             Il Ministro       
                      dello sviluppo economico 
                               Passera         
 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali        
                               Catania