MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 2012 

Decadenza della societa' SIMAR-GIOCHI E TELEFONIA S.r.l., in  Pachino
dalla concessione n. 1559 per la commercializzazione delle  scommesse
a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei  cavalli  di  cui  al
d.P.R. dell'8 aprile 1998, n. 169. (12A07272) 
(GU n.151 del 30-6-2012)

 
 
 
                      IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il D.P.R. dell'8 aprile 1998 n. 169 concernente le norme  per
il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale  dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per
il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge  3  agosto
1998, n. 288; 
  Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio 2006  di  approvazione
della convenzione tipo per l'affidamento dei  servizi  relativi  alla
raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse
dei cavalli; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   1559   per    la
commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota  fissa
sulle corse dei cavalli  da  parte  della  SIMAR-GIOCHI  E  TELEFONIA
S.r.l. nei locali siti in Via Cavour n. 35 - 96018 Pachino (SR); 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), della citata  convenzione  il
quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla  decadenza  della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito  e
patendo ed alla refusione delle spese  anche  «nel  caso  di  mancato
versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita'  stabilite
dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di  gioco,
nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse  a  quota
fissa»; 
  Vista la nota prot. n. 2012/17681/Giochi/SCO del 19 aprile 2012 con
la  quale  il  predetto  concessionario  e'   stato   invitato   alla
regolarizzazione della posizione contabile e contestualmente e' stato
comunicato, ai sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  7  e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
della stessa, l'avvio del procedimento di decadenza; 
  Considerato che con la predetta nota il  concessionario  e'  stato,
altresi', invitato a provvedere,  entro  15  giorni  dal  ricevimento
della stessa, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria; 
  Considerato che il concessionario  in  questione,  a  fronte  della
suddetta comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti
ai fini della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha
fornito alcuna giustificazione, e' stato  disposto,  come  comunicato
con la nota di  cui  sopra,  il  distacco  del  collegamento  con  il
Totalizzatore nazionale; 
 
                               Dispone 
 
per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini   della   tutela
dell'interesse erariale, la decadenza: 
  della  concessione  n.  1559  per  la   commercializzazione   delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle  corse  dei  cavalli
stipulata con societa'  SIMAR-GIOCHI  E  TELEFONIA  S.r.l.  con  sede
legale in Via Cavour n. 35 - 96018 Pachino (SR), operante nel  comune
di Pachino (SR). 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 giugno 2012 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri