PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 giugno 2012 

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire  e  regolare
il subentro  della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  nelle
iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione  di
criticita' socio-ambientale  determinatasi  nella  laguna  di  Marano
Lagunare (UD) e Grado (GO). (Ordinanza n.10). (12A07343) 
(GU n.150 del 29-6-2012)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del  17
novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n.  3602  del  9  luglio
2007, n. 3618 del 5 ottobre 2007, n. 3636 del 28  dicembre  2007,  n.
3738 del 5 febbraio 2009, n. 3828 del 27 novembre 2009, n.  3920  del
28 gennaio 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
aprile  2012,  recante  la  «Revoca  dello  stato  di  emergenza  nel
territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  in  ordine
alla situazione  socio-  ambientale  determinatasi  nella  laguna  di
Marano - Grado»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Considerata,  altresi',  l'esigenza  di   garantire   il   corretto
trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dei beni  e
delle  attrezzature  utilizzate  per  l'attuazione  delle   finalita'
connesse al superamento del contesto critico in rassegna,  unitamente
alla  documentazione  contabile  ed  amministrativa   relativa   alla
gestione commissariale; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al  superamento  della
situazione di criticita' in atto; 
  Vista la nota del Commissario delegato pro-tempore per  l'emergenza
socio-economico-ambientale nella laguna di  Marano  e  Grado  del  16
aprile 2012; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e'  individuata  quale
amministrazione   competente   al   coordinamento   delle   attivita'
necessarie  al  completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel
contesto di criticita' socio-ambientale determinatosi nella laguna di
Marano Lagunare (UD) e Grado (GO). 
  2. Per i fini di cui al comma 1, il dott. Luca  Ciriani,  Assessore
all'ambiente delegato alla protezione civile della  Regione  Autonoma
Friuli  Venezia  Giulia,  e'  individuato  quale  responsabile  delle
iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima  Regione
nel coordinamento degli interventi. Egli e' autorizzato  a  porre  in
essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data  di  adozione  del
presente provvedimento, le attivita' occorrenti per il  proseguimento
in  regime  ordinario  delle  iniziative  in  corso  finalizzate   al
superamento del contesto critico in rassegna,  secondo  le  modalita'
specificate  in   premessa,   e   provvede   alla   ricognizione   ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai
fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione  Autonoma
Friuli Venezia  Giulia,  unitamente  ai  beni  ed  alle  attrezzature
utilizzate. 
  3. Per i fini  di  cui  al  comma  2,  il  dott.  Gianni  Menchini,
Commissario  delegato  pro-tempore,  provvede  entro   dieci   giorni
dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al  dott.  Luca
Ciriani tutta la documentazione amministrativa e  contabile  inerente
alla gestione commissariale. 
  4.  Il  dott.  Ciriani,  che   opera   a   titolo   gratuito,   per
l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi  del
personale gia' operante presso la struttura commissariale  costituita
ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
3217/2002 e successive modifiche e integrazioni. Egli puo' avvalersi,
altresi', delle strutture organizzative della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, nonche' della collaborazione degli Enti  territoriali
e non territoriali e delle  Amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello  Stato,  le  quali   provvedono   nell'ambito   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  5.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui   alla   presente
ordinanza, si provvede, ove ne ricorrano i  presupposti,  utilizzando
le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente. 
  6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui  al
comma  2,  ivi  compresa   la   copertura   degli   oneri   derivanti
dall'avvalimento del personale di cui al comma 4, primo  periodo,  il
dott.  Luca  Ciriani  provvede  con  le  risorse  disponibili   sulla
contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3217/2002  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  che  viene  allo  stesso  intestata.  All'esito  delle
attivita' di competenza, le eventuali somme  residue  presenti  sulla
predetta contabilita' speciale sono versate al bilancio della regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
  7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 giugno 2012 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli