BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Dichiarazione di decadenza ai sensi  dell'art.  36  del  d.l.  "Salva
Italia" (12A07363) 
(GU n.151 del 30-6-2012)

 
 
    L'art. 36  del  d.l.  201/2011  (c.d.  decreto  "Salva  Italia"),
convertito dalla legge n.  214/2011,  ha  introdotto  il  divieto  di
assumere o  esercitare  cariche  tra  imprese  o  gruppi  di  imprese
concorrenti  operanti  nei  mercati  del  credito,   assicurativo   e
finanziario (c.d.  "divieto  di  interlocking").  Se  i  titolari  di
cariche incompatibili non optano per una di  esse  entro  il  termine
previsto, decadono da entrambe  e  la  decadenza  e'  dichiarata  dai
competenti organi aziendali. In caso di inerzia di questi ultimi,  la
decadenza e'  pronunciata  dall'Autorita'  di  vigilanza  di  settore
competente. 
    Per chiarire le modalita' di applicazione del divieto e risolvere
i dubbi interpretativi emersi con riferimento alla  nuova  norma,  le
Autorita' di vigilanza alle  quali  spetta  assicurarne  l'osservanza
(Banca d'Italia, Consob e Isvap,  in  coordinamento  con  l'Autorita'
garante della concorrenza e  del  mercato)  hanno  condiviso  e  reso
pubblici i criteri ai quali si atterranno nell'esame delle situazioni
previste dall'art. 36 (cfr. documento del 20 aprile 2012, disponibile
sul    sito    web     della     Banca     d'Italia     all'indirizzo
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/att-vigilanza/accordi-altre-auto
rita/accordi-aut-italiane/Criteri_div_interlocking.pdf e  i  relativi
chiarimenti). Le medesime Autorita' hanno successivamente definito in
un protocollo di intesa (d'ora innanzi: "il Protocollo") i criteri  e
le modalita' per coordinare le rispettive attivita'  e  procedure  ai
fini dell'analisi delle situazioni di interlocking  e  dell'eventuale
dichiarazione  di  decadenza   dalle   cariche   incompatibili,   con
particolare riguardo ai casi in cui le cariche incrociate coinvolgano
la competenza di piu' Autorita'. 
    In conformita' con le soluzioni individuate nel  Protocollo,  con
il  presente  provvedimento  viene   disciplinato   il   procedimento
amministrativo di decadenza  dalle  cariche  detenute  in  violazione
dell'art. 36 del  d.l.  "Salva  Italia"  di  competenza  della  Banca
d'Italia. 
    Il procedimento e' avviato entro 120 giorni dalla  ricezione  del
verbale  della  riunione  dell'organo  aziendale  competente  per  la
dichiarazione di decadenza ovvero dall'accertamento circa l'eventuale
sussistenza di una carica incompatibile conseguente  all'acquisizione
di altre informazioni circostanziate. Nei casi in  cui  la  decadenza
debba essere  pronunciata  da  piu'  di  una  Autorita',  l'avvio  e'
disposto previo coordinamento  con  le  altre  Autorita'  competenti,
secondo le modalita' indicate  nel  Protocollo.  Il  termine  per  la
conclusione del procedimento  e'  60  giorni  dalla  data  di  avvio,
indicata nella comunicazione di avvio del  procedimento  ai  soggetti
interessati (1) . Questi  ultimi  hanno  la  facolta'  di  presentare
memorie scritte e documenti entro 30  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione di avvio del procedimento. 
    Ferme  restando  le   ipotesi   di   sospensione   previste   dal
provvedimento della Banca  d'Italia  del  25  giugno  2008  (2)  ("il
Regolamento"), il procedimento di decadenza puo' essere sospeso: 
      1) nel caso di  richiesta  di  informazioni  e/o  documenti  ai
soggetti interessati, dalla data della richiesta e fino alla data  di
ricevimento degli elementi oggetto della richiesta; 
      2)   quando   si   renda   necessario   acquisire   il   parere
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  per  le
valutazioni relative ai mercati del prodotto o geografici ovvero alla
sussistenza di situazioni di  controllo  ai  sensi  della  disciplina
antitrust. Il parere  viene  rilasciato  nei  termini  e  secondo  le
modalita' previste dall'art. 7 del Protocollo; 
      3) nel caso in cui la decadenza  debba  essere  pronunciata  da
piu' di una Autorita',  quando  l'altra  Autorita'  competente  abbia
sospeso il proprio procedimento per cause previste  dalla  rispettiva
disciplina, dalla data in cui la Banca d'Italia riceve  comunicazione
della sospensione  da  parte  dell'Autorita'  procedente  e  fino  al
termine della stessa; 
    Quando la valutazione coinvolge la competenza di piu'  Autorita',
la Banca  d'Italia  trasmette  alle  altre  Autorita'  competenti  le
richieste inviate, le  informazioni  e/o  i  documenti  ricevuti  dai
soggetti interessati e si confronta con le altre Autorita' competenti
sugli esiti dell'attivita' istruttoria, in tempo  utile  prima  della
scadenza del termine di conclusione del procedimento. 
    L'unita'  organizzativa  responsabile  del  procedimento  e'   il
Servizio  Supervisione  Gruppi  Bancari,  il  Servizio   Supervisione
Intermediari Specializzati o la Filiale territorialmente  competente,
secondo i criteri indicati nell'art. 9 del Regolamento. Nel  caso  in
cui le  cariche  oggetto  del  divieto  siano  detenute  presso  piu'
intermediari  per  i  quali  l'art.  9  del  Regolamento  prevede  la
responsabilita'   di   unita'   organizzative    diverse,    l'unita'
responsabile del procedimento e' quella  competente  con  riferimento
all'intermediario di maggiori dimensioni in termini di attivo. 
    Per quanto non diversamente disposto dal presente  provvedimento,
ai procedimenti amministrativi di decadenza dalle cariche detenute in
violazione dell'art. 36 del  d.l.  "Salva  Italia"  si  applicano  le
disposizioni del Regolamento, ad eccezione dell'art. 1, comma 3. 
 
      Roma, 22 giugno 2012 
 
                                                Il Governatore: Visco 

(1) Secondo  quanto  previsto  dal  Protocollo,  in  sede  di   prima
    applicazione - ossia per le situazioni di  cariche  incompatibili
    risultanti alla data del 27 aprile 2012 - i termini di avvio e di
    conclusione del procedimento sono  fissati,  rispettivamente,  in
    150 e 90 giorni. 

(2) "Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle  unita'
    organizzative responsabili  dei  procedimenti  amministrativi  di
    competenza della  Banca  d'Italia  relativi  all'esercizio  delle
    funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi
    degli articoli 2 e 4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
    successive modificazioni"